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20.3832 · Interpellanza · 2020-06-19

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

La legge sulle multe disciplinari (LMD) prevede un iter semplificato esente da costi procedurali per determinate contravvenzioni elencate nell'ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD). Poiché l'applicazione delle sanzioni è competenza dei Cantoni, le tempistiche differiscono a livello cantonale. Per tutte le altre infrazioni è previsto un iter ordinario che comporta costi elevati, spesso ancor più della multa stessa, e variabili anch'essi da un Cantone all'altro.

L'OMD cita in particolare infrazioni stradali di poco conto, in gran parte documentate tramite rilevatori fotografici. I trasgressori non hanno il diritto di consultare gratuitamente la documentazione di prova, fatto salvo per la città di Zurigo, dove la gratuità è stata disposta dal garante della privacy cantonale.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Qual è la durata media (dalla registrazione dell'infrazione all'invio della multa) della procedura relativa a una contravvenzione rilevata da un apposito dispositivo?

2. Quante unità di personale (a tempo pieno e parziale) all'interno delle amministrazioni cantonali sono coinvolte nella gestione delle multe disciplinari?

3. È previsto un tetto massimo assoluto o una percentuale massima del valore della multa per i costi della procedura ordinaria?

4. Come valuta il Consiglio federale l'introduzione di una normativa unica relativa al diritto di consultazione gratuita in caso di infrazioni documentate?

Stellungnahme des Bundesrates

La procedura della multa disciplinare consente di sbrigare in modo efficiente le sanzioni relative a infrazioni lievi del codice della strada che si verificano di frequente e sono semplici da accertare. Così facendo l'autorità di perseguimento penale dà la possibilità alle persone coinvolte di riconoscere l'infrazione commessa e pagare la relativa multa, rinunciando ad approfondire il caso. Poiché questa modalità non genera ulteriori oneri per le autorità, per gli interessati la procedura è gratuita.

In merito alle domande il Consiglio federale si esprime come segue:

1. Non esistono statistiche sulla durata media della procedura di rilevamento di una contravvenzione né a livello cantonale né federale.

2. Né i Cantoni né la Confederazione rilevano le unità di personale attive nella procedura di multa disciplinare.

3. Ai sensi dell'articolo 422 capoverso 1 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) le spese procedurali comprendono gli emolumenti a copertura delle spese e i disborsi nel caso concreto. Spetta ai Cantoni disciplinare il calcolo delle spese procedurali e fissare gli emolumenti (art. 424 cpv. 1 CPP). Nonostante il diritto federale non fornisca disposizioni dettagliate in merito, i Cantoni devono attenersi ai principi di copertura delle spese e di equivalenza, cioè tali emolumenti non possono essere superiori alle spese effettivamente sostenute dallo Stato per le sue attività e devono essere contenuti entro limiti ragionevoli (cfr. Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 989). Non esiste tuttavia alcun tetto massimo per le multe inflitte.

4. La procedura della multa disciplinare è svolta con efficienza e in modo gratuito perché l'iter semplificato consente di ridurre al minimo gli oneri per le autorità. Al contrario, l'accesso agli elementi di prova comporta dei costi, perciò concederne un diritto generale metterebbe in discussione l'assoluta gratuità e l'esistenza stessa della procedura di multa disciplinare. Il Consiglio federale, pertanto, vi si oppone. Nella pratica le autorità cantonali concedono già oggi, in singoli casi motivati, la possibilità di visionare le foto probatorie. In questo modo si possono correggere senza difficoltà i numeri di targa registrati o attribuiti erroneamente senza dover aprire una procedura con iter ordinario che risulterebbe più dispendiosa.

Risposta del Consiglio federale.