20.3865 · Mozione · 2020-06-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica del Codice delle obbligazioni che preveda di concedere ai dipendenti che esercitano una carica politica ufficiale i giorni di congedo pagato necessari per l'esercizio del loro mandato.
Begründung
Già il 16 ottobre 2000 Didier Berberat (PS) aveva presentato una mozione dal tenore analogo. Da allora la situazione non è migliorata, anzi. Molti impiegati nel settore privato continuano a non poter conciliare una carica politica con la loro attività professionale oppure riescono a farlo soltanto con grandi difficoltà. Alcuni datori di lavoro si rifiutano infatti di mettere loro a disposizione tempo sufficiente per l'esercizio di un tale mandato oppure i dipendenti sono costretti a prendere giorni di vacanza.
Per questo motivo, le persone che non rivestono una funzione dirigenziale nell'economia non sono in parte in grado di assumere impegni politici sebbene rappresentino la maggioranza della popolazione del nostro Paese. La maggior parte delle persone elette a livello locale, regionale o cantonale lavora nel settore pubblico o parastatale, esercita un'attività indipendente o riveste una funzione dirigenziale nell'industria o in un'organizzazione professionale.
La presente mozione chiede di agevolare a tutti l'esercizio di cariche politiche. Sarebbe soltanto equo permettere a tutte le classi della popolazione di ricoprire una tale carica. In tal modo si darebbe nuova linfa alla vita politica e la nostra società sarebbe rappresentata in maniera reale nella politica. L'articolo 40 capoverso 2 lettera c dell'ordinanza del DFF concernente l'ordinanza sul personale federale stabilisce che per l'esercizio di una funzione pubblica è concesso il tempo necessario fino a un massimo di 15 giorni lavorativi all'anno. Lo stesso diritto va concesso alle persone attive nell'economia privata. Per evitare un eventuale doppio guadagno i datori di lavoro hanno la possibilità di conteggiare l'indennità di seduta con lo stipendio. Questo sarebbe un segno della vitalità della nostra democrazia.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Come già indicato dal Consiglio federale nella risposta alla mozione 00.3555 Berberat "Congedo per mandati politici o sindacali", lo svolgimento di una funzione pubblica costituisce, secondo l'articolo 324a capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220), un impedimento al lavoro per cui il datore di lavoro deve versare il salario per un tempo limitato. Anche mandati politici in esecutivi o assemblee legislative rientrano in questa categoria. L'applicazione dell'articolo 324a CO non è esclusa neanche se queste funzioni sono esercitate volontariamente e senza l'accordo del datore di lavoro. Questa disposizione di diritto imperativo non può essere esclusa nel contratto di lavoro.
Secondo l'articolo 324a capoverso 2 CO, il salario deve essere versato per tre settimane nel primo anno di servizio e, poi, per un tempo adeguatamente più lungo stabilito dal giudice secondo il suo apprezzamento, in funzione della durata del rapporto di lavoro e delle circostanze particolari. I giudici applicano scale (scala bernese, zurighese, basilese) che concretizzano la durata annuale del diritto in funzione dell'anzianità. La durata può ammontare, a seconda dei casi, a uno o due mesi.
Queste durate valgono per tutti gli impedimenti rientranti nel campo d'applicazione dell'articolo 324a CO. Nondimeno il più delle volte il lavoratore ottiene giorni d'assenza pagati per esercitare una funzione politica. Soluzioni più favorevoli possono essere convenute anche per accordo o in un contratto collettivo (art. 324a cpv. 2 CO).
Il Consiglio federale ritiene che la normativa vigente stabilisca un equo equilibrio tra gli interessi del lavoratore e quelli del datore di lavoro. Per questi motivi considera che la richiesta avanzata dalla mozione sia già realizzata nel diritto vigente.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.