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20.3916 · Mozione · 2020-06-30

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di recepire il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 in modo che l'aeromodellismo tradizionale ne sia escluso e continui a sottostare al diritto nazionale.

Una minoranza della Commissione (Trede, Christ, Pasquier, Piller Carrard, Pult, Schaffner, Schlatter, Töngi) propone di respingere la mozione.

Begründung

Per motivi di sicurezza e di protezione dei dati, l'Unione europea ha emanato il regolamento di esecuzione 2019/947 relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio. All'origine di tale normativa vi è l'utilizzo frequente e molesto di droni che possono essere azionati da chiunque e senza particolari conoscenze aviatorie. Tali norme sono applicabili anche all'aeromodellismo poiché si riferiscono a tutti gli aeromobili senza occupanti.

L'aeromodellismo è molto più di un hobby o di un'attività per il tempo libero: offre ai giovani l'accesso al volo e alla tecnica e costituisce un'importante base economica per alcune strutture turistiche e PMI. Inoltre lo sviluppo di motori elettrici ecologici e di sistemi di stoccaggio energetico o i miglioramenti nel campo dell'aerodinamica sono in gran parte riconducibili al settore dell'aeromodellismo. Il nostro Paese conta circa 15 000 appassionati che praticano quest'attività in modo responsabile. Incidenti che implicano danni o addirittura il ferimento di terzi sono estremamente rari. L'elevato standard di sicurezza è anche riconosciuto dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (European Aviation Safety Agency, EASA).

Le nostre prescrizioni relative all'aeromodellismo sono collaudate, semplici e pratiche. Al contrario le norme dell'UE, vincolanti e molto estese, sono di natura puramente amministrativa e non aumentano la sicurezza. Chiunque utilizzi un aeromodello di peso superiore a 250 grammi o provvisto di videocamera deve ad esempio previamente iscriversi in un registro nazionale compatibile con quello UE, svolgere un corso su Internet e superare dei test di competenza. I voli con gli aeromodelli sono di norma limitati a 120 metri dal suolo, il che rende alcune pratiche o i voli in montagna quasi impossibili. Soltanto i voli effettuati nel quadro di un'associazione possono beneficiare di agevolazioni, ma richiedono un'autorizzazione ufficiale. Per i giovani che non fanno parte di nessuna associazione è applicabile l'età minima di 12 anni. In Svizzera buona parte dell'attività di aeromodellismo sarebbe così di fatto sottoposta all'obbligo di aderire a un'associazione, il che è anticostituzionale.

Con il recepimento delle norme UE, l'Ufficio federale dell'aviazione civile dovrebbe tra le altre cose gestire un registro per gli aeromodellisti e una piattaforma Internet per i test e i corsi, concedere le autorizzazioni e sorvegliare in senso stretto i voli degli aeromodelli. La sorveglianza statale sulle attività sportive e del tempo libero non rilevanti per la sicurezza è incompatibile con la nostra legislazione liberale: non può essere dunque giustificata.

Agli appassionati di aeromodellismo, in vista del recepimento del regolamento UE, era stata prospettata una soluzione pragmatica per la Svizzera che mirava a continuare ad applicare il quadro legislativo attuale. Purtroppo però queste aspettative non sono state soddisfatte.

L'articolo 23 dell'accordo bilaterale sul trasporto aereo offre alla Svizzera la possibilità di escludere l'aeromodellismo dal recepimento delle norme UE per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio. In questo modo verrebbe assicurata la tutela degli interessi economici dell'industria dei droni nonché una semplice attuazione della mozione 18.3371 "Disciplinare l'utilizzazione dei droni per garantire ordine e sicurezza", già adottata dal Consiglio federale, che chiede di mantenere una chiara distinzione e prevedere regole diverse per gli aeromodelli classici e i droni.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Le normative sugli aeromobili senza equipaggio concernono vari gruppi con interessi diversi. Tali regole sono oggi essenziali se si vuole continuare a garantire l'esercizio sicuro di questi aeromobili. In tale contesto è importante tener conto del principio di proporzionalità. Già nel suo parere in merito alla mozione 18.3588 ("Mantenere l'approccio liberale della legislazione svizzera in materia di aeromodellismo"), il Consiglio federale aveva illustrato le difficoltà di un'eventuale esclusione dell'aeromodellismo al momento del previsto recepimento del regolamento europeo per gli aeromobili senza occupanti.

Da allora, grazie ai diritti di partecipazione (decision shaping) di cui gode sulla base dell'accordo bilaterale sul trasporto aereo, la Svizzera ha potuto influenzare con successo vari punti del regolamento di esecuzione (UE) della Commissione relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio, qui di seguito regolamento (UE) 2019/947. In collaborazione con la Federazione Svizzera di Aeromodellismo, è stato possibile ridurre notevolmente i requisiti per l'aeromodellismo rispetto alla proposta originaria della Commissione Europea. L'unica novità è l'obbligo di immatricolazione digitale (onere di 2-3 minuti, costo massimo 10 franchi e validità illimitata). Se, inoltre, si vola nell'ambito di una federazione/associazione, non c'è nessun obbligo di formazione, nessuna età minima e nessuna restrizione di altitudine. In una prospettiva globale, il Consiglio federale ritiene pertanto che, grazie alle suddette agevolazioni, il recepimento del regolamento UE 2019/947 sia proporzionato. La possibilità di un trattamento differenziato delle operazioni con i droni e dei voli di aeromodelli tiene conto anche delle richieste della mozione 18.3371 citata dall'autore della presente mozione.

L'articolo 23 dell'accordo bilaterale sul trasporto aereo, menzionato dall'autore della mozione, non può essere applicato unilateralmente dalla Svizzera per escludere elementi di un regolamento già adottato nell'UE. Per questo è necessario il consenso di entrambe le parti dell'accordo. Se la mozione venisse accolta, il Consiglio federale dovrebbe quindi negoziare con l'UE la deroga dalle disposizioni rilevanti per gli aeromodelli. Sarebbe quindi obbligato a spiegare fino a che punto la regolamentazione, alla cui elaborazione la Svizzera ha contribuito in modo considerevole, non è adeguata alla situazione elvetica. In questo contesto, va notato che la decisione di una regolamentazione comune in materia di droni e aeromodelli è stata presa consapevolmente da una netta maggioranza degli Stati dell'UE. Infatti, data la similitudine dei droni e degli aeromodelli dal punto di vista tecnico e la sovrapposizione dei loro scopi di utilizzazione, non è possibile effettuare una separazione giuridica praticabile. All'esclusione dell'aeromodellismo si opponeva anche il rischio di incidenti e di distorsione della concorrenza. Gli esercenti dei droni potrebbero aggirare le regole in materia di sicurezza o di protezione dei dati volando indebitamente secondo le regole più liberali valide per gli aeromodelli. Tali preoccupazioni sono condivise anche dal Consiglio federale.

Se l'UE dovesse rifiutare il suo accordo a una deroga per l'aeromodellismo, il Consiglio federale dovrebbe negoziare il mancato recepimento dell'intero regolamento UE 2019/947. Anche per questo occorre il consenso di entrambe le parti dell'accordo.

Non si sa se la Commissione europea acconsentirebbe a un recepimento parziale o a un non recepimento del regolamento, in quanto ciò sarebbe in contrasto con lo scopo dell'accordo ovvero l'imposizione delle stesse regole per l'aviazione civile. Inoltre, il parziale o mancato recepimento del regolamento (UE) 2019/947 potrebbe avere conseguenze (politiche) di più ampia portata, tra l'altro perché la Svizzera non adempie agli obblighi previsti dalla già recepita "Basic Regulation", ovvero dal regolamento (UE) 2018/1139, e non dispone di prescrizioni nazionali equivalenti, il che potrebbe indurre l'UE ad adottare misure di protezione adeguate.

Se l'UE dovesse invece acconsentire a un non recepimento, vi sarebbero varie conseguenze negative per la Svizzera.

In primo luogo, l'accesso dell'industria svizzera dei droni e della robotica in espansione all'importante mercato interno dell'UE sarebbe messo a repentaglio, perché le autorizzazioni rilasciate dalla Svizzera non sarebbero riconosciute dall'UE. Negli ultimi anni, questo settore ha creato circa 3000 posti di lavoro nel nostro Paese e, grazie alle ricerche di alto livello condotte presso i PF, ha il potenziale per rimanere competitivo a livello globale e continuare a espandersi. Per l'industria elvetica interessata da questo regolamento, un regime regolatorio diverso per la Svizzera significherebbe che le imprese dovrebbero trasferire la propria sede principale nell'UE, se volessero offrire i loro servizi nei Paesi membri.

In secondo luogo, ciò ritarderebbe l'introduzione di varie misure per aumentare la sicurezza e la protezione dei dati in relazione ai droni. Diversi interventi parlamentari (tra cui i numeri 16.3837, 17.3733, 17.4064, 18.3245, 18.3371, 18.3397 e 19.4339), nonché le polizie cantonali, gli esercenti degli aeroporti, i penitenziari e le centrali nucleari chiedono che vengano adottate misure in questo settore. Anche la partecipazione all'aeromodellismo internazionale sarebbe resa più difficile da un regime in solitario, perché ad esempio i cittadini elvetici all'estero dovrebbero immatricolarsi attraverso un processo complesso e non potrebbero beneficiare del registro digitale interoperabile della Svizzera. Finora la strategia seguita dal Consiglio federale è stata quella di portare avanti gli sforzi normativi internazionali in materia, invece di lavorare in solitario. Il regolamento (UE) 2019/947 rappresenta ora una base giuridica anche per l'immatricolazione, l'identificazione a distanza o la gestione della limitazione di aree geografiche per l'esercizio di droni. È vero che, teoricamente, tali basi giuridiche potrebbero essere create anche a livello nazionale; tuttavia, l'onere sarebbe considerevole e il risultato si discosterebbe solo leggermente dal regolamento dell'UE dal punto di vista materiale, poiché anche in Svizzera dovrebbe essere garantito un livello di sicurezza analogo. Inoltre, si dovrebbe trovare un nuovo criterio di delimitazione degli aeromodelli, dato che, come spiegato in precedenza, né lo scopo di utilizzazione previsto né il tipo di aeromobile sono utili a tale scopo. Pertanto, anche se la mozione venisse accolta, l'aeromodellismo svizzero dovrebbe soddisfare determinati nuovi requisiti minimi.

In terzo luogo, il non recepimento del regolamento significherebbe che la Svizzera non avrebbe più la possibilità di influenzare l'ulteriore sviluppo del diritto comunitario nel settore degli aeromobili senza equipaggio e dei relativi standard. Tale possibilità è molto importante perché il settore svizzero interessato è caratterizzato da PMI e start-up, il cui ingresso al proprio principale mercato di esportazione è soggetto a minori ostacoli, a differenza della grande industria aeronautica degli Stati membri. Non recependo il diritto dell'UE, la Svizzera metterebbe consapevolmente le imprese svizzere in una situazione di svantaggio competitivo rispetto alle imprese dell'UE.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.