Ordinanza sulla promozione dello sport. Modifica delle disposizioni relative ai prestiti per assicurare il funzionamento delle leghe di calcio e di hockey su ghiaccio
20.3929 · Mozione · 2020-08-13
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 41a dell'ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo, RS 415.01; in vigore dal 1° giugno 2020) come segue:
- eliminare la responsabilità solidale delle due leghe sportive e dei club interessati per i prestiti accordati;
- fissare l'ammontare delle garanzie per il prestito al massimo al 35 per cento delle rate annuali di restituzione;
- chiarire gli obiettivi e la durata del previsto nuovo fondo di sicurezza;
- permettere una relegazione dei prestiti a un grado inferiore, analogamente a quanto avviene per il pacchetto di aiuti COVID-19;
- consentire di accedere ai prestiti previsti dell'OPSpo anche ai club che hanno già beneficiato di aiuti concessi nel quadro dell'ordinanza COVID-19.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è consapevole dell'importanza dello sport per la società e l'economia. Ha rapidamente deciso di adottare misure per preservare le strutture sportive da gravi danni causati dalle restrizioni durature delle norme legali adottate nel quadro della pandemia.
Non esiste una base legale per un sostegno finanziario diretto di singole associazioni o club organizzati come società di capitali. L'articolo 4 della legge federale sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (LSPo, RS 415.0) prevede che solo l'associazione mantello Swiss Olympic e le altre federazioni sportive nazionali possano essere sostenute. Da un punto di vista legale, le ulteriori richieste della mozione sarebbero applicabili, ma comporterebbero un rischio considerevole di perdite per la Confederazione.
Secondo il Consiglio federale, una garanzia pari a solo il 35 per cento dell'importo complessivo del prestito, unitamente a un'eventuale relegazione a un grado inferiore, equivalgono a una rinuncia alla garanzia.
Se il Parlamento auspicasse un tipo di sostegno diverso da quello già deciso, si dovrebbe creare una base corrispondente nella legge Covid-19, analogamente al corapporto della CSEC del Consiglio degli Stati all'attenzione della CSSS del Consiglio degli Stati concernente una forma di prestito per le leghe professionali con condizioni ridotte. La mozione è pertanto respinta.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.