20.3961 · Interpellanza · 2020-09-09
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
La prosperità di una regione di frontiera dipende in gran parte da confini permeabili e da un'efficace collaborazione transfrontaliera. Dato che la Svizzera ha 15 Cantoni di confine, la cooperazione transfrontaliera subnazionale assume una grande importanza.
La pandemia di coronavirus mette sotto pressione le regioni di confine. Gli spazi economici e gli habitat transfrontalieri presentano un elevato livello di coesione territoriale, economica e sociale. La chiusura delle frontiere dal marzo al giugno del 2020 è stata incisiva e ha limitato considerevolmente la vita sociale e culturale delle regioni di confine, colpendo duramente l'economia e la popolazione.
L'estrema rapidità con cui si è propagato il coronavirus ha mostrato la necessità di affrontare la situazione molto seriamente, di adottare soluzioni transnazionali e, in particolare nelle regioni di confine, di concordare e coordinare i provvedimenti necessari tra le rispettive autorità.
Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Com'è organizzato, con gli Stati limitrofi, il coordinamento dei provvedimenti per combattere il coronavirus e che disposizioni sono state prese affinché nelle regioni di Basilea, del Lago di Costanza, di Ginevra o di Vaud si eviti l'applicazione di disciplinamenti diversi o addirittura contraddittori?
2. Per alcuni mesi, la possibilità di entrare in Svizzera era stata limitata a situazioni di estrema necessità e casi gravi. Per il traffico transfrontaliero locale si stanno esaminando disciplinamenti più semplici e liberali?
3. È possibile garantire che gli oltre 300 000 frontalieri continuino a praticare la loro attività lucrativa in Svizzera anche in caso di chiusura delle frontiere al di là dei disciplinamenti derogatori finora adottati?
4. Attualmente sono compiuti sforzi per migliorare durevolmente le condizioni quadro legali per i frontalieri in caso di telelavoro? Cosa sarà fatto affinché tali condizioni non siano soggette all'assicurazione sociale del Paese di domicilio?
5. Sarà chiarito se in caso di epidemia siano da prevedere disciplinamenti particolari per le regioni di confine e se ai Cantoni di confine debba essere concesso un certo grado di autonomia per garantire il traffico transfrontaliero locale, con l'obiettivo di disporre disciplinamenti locali e transfrontalieri adeguati per combattere la pandemia, per la cooperazione sanitaria e per l'attuazione di controlli alle frontiere?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale intrattiene contatti regolari con i ministri dei Paesi confinanti e cura una stretta collaborazione anche a livello tecnico. Con la Francia vi è un accordo per la cooperazione transfrontaliera in caso di pandemia ("Accord sur l'échange d'information en matière de pandémie de grippe ou de risques sanitaires entre le Conseil fédéral Suisse et le Gouvernement de la République française", sottoscritto il 28 giugno 2010 ed entrato in vigore il 3 agosto 2011; non pubblicato). In questo contesto svolgono un ruolo importante anche gli organismi transfrontalieri regionali, come la Conferenza del Reno Superiore, la Conferenza internazionale del Lago di Costanza o il Comitato regionale franco-ginevrino, che costituiscono una piattaforma comune per le regioni, i Länder e i Cantoni interessati. Il Consiglio federale si mantiene inoltre in stretto contatto con questi ultimi. Tutti questi strumenti assicurano che si tenga conto delle esigenze specifiche delle regioni di confine nella lotta contro la pandemia.
2., 3. e 5. Il 15 giugno 2020 tutti i controlli alle frontiere interne e le limitazioni d'entrata riguardanti gli Stati dell'area Schengen predisposti a causa dell'emergenza COVID-19 sono stati revocati. Già prima erano stati disposti allentamenti delle limitazioni di entrata (p. es. per coppie non sposate) per determinate regioni di frontiera. Per tutta la durata delle limitazioni di entrata gli stranieri potevano inoltre entrare in Svizzera per motivi professionali, se l'attività da loro svolta rispondeva a un interesse pubblico.
I frontalieri sono inoltre esentati dall'obbligo di quarantena al momento dell'entrata in Svizzera da una regione a rischio, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4 dell'ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori (RS 818.101.27).
Il Consiglio federale continuerà anche in futuro a tenere conto degli spazi economici e sociali transfrontalieri. In questo senso va anche la sua decisione dell11 settembre 2020 di inserire nell'elenco degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio da coronavirus unicamente le regioni dei Paesi limitrofi che superano il valore limite e non l'intero Paese. Le regioni di confine possono inoltre essere escluse dall'elenco (art. 3, cpv. 1bis ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori).
Anche in futuro, nel limite del possibile, dovranno essere evitati i controlli sistematici alle frontiere interne. Se tuttavia le frontiere dovessero essere di nuovo chiuse, l'articolo 6 della legge COVID 19 del 25 settembre 2020 (RS 818.102) prevede che il Consiglio federale adotti i provvedimenti necessari ad assicurare al meglio la libertà di circolazione dei lavoratori frontalieri e degli abitanti che hanno legami particolari nella zona di confine.
4. L'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE (ALC; RS 0.142.112.681) prevede norme sull'assoggettamento alle assicurazioni sociali delle persone che lavorano (anche in regime di telelavoro) in più Paesi. Sono state tuttavia trovate soluzioni per consentire ai lavoratori frontalieri di esercitare il telelavoro senza ripercussioni sulla loro situazione in materia di assicurazioni sociali. Durante la pandemia, infatti, la Svizzera e i Paesi limitrofi hanno adottato misure di flessibilizzazione per garantire che il Paese competente per le assicurazioni e i contributi sociali rimanesse lo stesso qualora, a causa del coronavirus, un lavoratore frontaliero avesse esercitato del tutto o in parte a domicilio la propria attività. Se necessario, a seconda dell'evoluzione della situazione sanitaria, sarà esaminata la possibilità di estendere questa flessibilità anche oltre la fine dell'anno.
Risposta del Consiglio federale.