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Immatricolazione veicoli per trasporto di animali da reddito ai sensi della legislazione sulla protezione degli animali

20.4002 · Mozione · 2020-09-16

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Si incarica il Consiglio federale di elaborare le basi giuridiche affinché in fase di immatricolazione e nel corso dei successivi controlli periodici i veicoli stradali adibiti al trasporto di animali da reddito siano sottoposti anche ad accertamenti sul rispetto delle norme di tutela degli animali.

Begründung

L'immatricolazione degli autoveicoli è disciplinata dall'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RS 741.41), che contiene pochissime indicazioni specifiche al trasporto di animali. La stragrande maggioranza delle prescrizioni in materia sono contenute nell'ordinanza sulla protezione degli animali (RS 455.1), ma le autorità cantonali competenti per l'ammissione alla circolazione non ne verificano il rispetto né in sede di prima immatricolazione né durante i successivi esami periodici. Tale compito spetta infatti agli uffici veterinari cantonali, che tuttavia si limitano a svolgere controlli a campione. Questo significa che i veicoli per il trasporto regolare di animali dovrebbero di fatto essere ispezionati da due enti, una situazione ben poco pratica ed efficiente. Questo sistema dà inoltre l'impressione che la tutela degli animali sia meno importante di quella della restante utenza stradale.

Negli ultimi anni i controlli svolti dalla Protezione Svizzera degli Animali PSA hanno rilevato sempre più casi di non conformità nell'equipaggiamento tecnico dei veicoli (ad es. elementi mobili che rischiano di ferire gli animali, dispositivi di protezione insufficienti, altezza dei compartimenti non a norma per la relativa categoria di animali, ostacoli di vario tipo). Per i motivi esposti e per andare incontro alle esigenze dell'utenza sarebbe opportuno che le autorità cantonali preposte all'ammissione alla circolazione controllassero nei veicoli in parola anche il rispetto delle disposizioni dell'ordinanza sulla protezione degli animali. Pertanto si incarica il Consiglio federale di mettere a punto gli strumenti giuridici necessari.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il benessere degli animali è importante per il Consiglio federale. Le prescrizioni per la loro tutela sono contenute principalmente nella legislazione in materia: l'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1) prevede un capitolo specifico sul trasporto di animali, le cui disposizioni sono volte in particolare a minimizzarne il rischio di ferimento (art. 150-176 OPAn).

Come già affermato dal Consiglio federale nella risposta all'interpellanza Badertscher 19.4548 (Controllo dei veicoli per il trasporto di animali da reddito), l'esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali è di competenza degli uffici veterinari cantonali. Per verificare il rispetto delle disposizioni dell'ordinanza summenzionata nel quadro dell'esame ufficiale prima dell'immatricolazione e dei controlli periodici obbligatori, gli uffici cantonali della circolazione stradale dovrebbero acquisire le competenze necessarie. Queste verifiche sarebbero inoltre limitate al mezzo di trasporto, mentre quelle eseguite dagli uffici veterinari cantonali permettono di accertare il rispetto di tutti i requisiti previsti per il trasporto di animali.

Il Consiglio federale considera l'attuale regolamentazione sufficiente a garantire che circolino solo veicoli conformi alla legislazione sulla protezione degli animali. Per ora non ritiene quindi necessario adottare ulteriori provvedimenti.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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