20.4004 · Interpellanza · 2020-09-16
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Quest'estate si è registrata un'ondata di un nuovo tipo di criminalità, in particolare nelle città di Neuchâtel e, in misura minore, di Losanna, Ginevra e Chiasso. Bande di giovani violenti per lo più originari del Nordafrica, in particolare dell'Algeria, si sono dedicate ad attività criminali come gli scippi o le aggressioni. Considerato che le polizie cantonali hanno reagito con vigore ed efficacia, chiedo al Consiglio federale quanto segue.
- Ritiene sia possibile migliorare la collaborazione tra i servizi federali e cantonali?
- Esiste un effetto di attrattiva dei centri per le persone che non rientrano nel settore dell'asilo e come può essere combattuto questo fenomeno?
- Occorre modificare la strategia messa a punto per firmare accordi di riammissione con i Paesi d'origine di queste persone, in particolare l'Algeria, dandole la priorità? È ipotizzabile una strategia in collaborazione con numerosi Paesi, come nel caso dell'Eritrea?
- Non ritiene che la Confederazione dovrebbe intervenire per separare le bande che entrano in Svizzera e proteggere il più possibile i minorenni da questo fenomeno, in particolare prevedendo strutture di accoglienza a loro idonee?
- Reputa opportuno modificare la prassi di trasferimento da un centro d'asilo all'altro delle persone interessate dal suddetto fenomeno prevedendo l'obbligo di accompagnarle?
- Ritiene insufficiente l'inquadramento di queste persone durante la procedura o nei centri d'asilo?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale prende sul serio i casi citati e li affronta in maniera proattiva, insieme ai Cantoni interessati, perseguendo un approccio globale che combina misure locali, nazionali e internazionali.
Il Consiglio federale risponde come segue alle domande concrete.
- Le autorità federali e cantonali intrattengono già oggi una stretta e proficua collaborazione. L'Ufficio federale di polizia (fedpol) sostiene i Cantoni nei settori del coordinamento nazionale e internazionale di polizia (p. es. scambio d'informazioni a fini d'identificazione) e dell'analisi della criminalità. Ad esempio, dal gennaio 2021 fedpol e vari Cantoni parteciperanno a un progetto diretto da Europol e teso a identificare i gruppi criminali organizzati che portano illegalmente in Europa minorenni non accompagnati provenienti dal Nordafrica costringendoli a commettere reati quali il traffico di droga o i furti. I Cantoni in cui sono ubicati i centri federali d'asilo (CFA) intrattengono parimenti una stretta collaborazione con la Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Nel CFA di Boudry, ad esempio, è stato designato un interlocutore con la polizia di Neuchâtel, il che permette uno scambio di informazioni ancora più rapido in merito a casi di competenza della polizia.
- Nei CFA possono essere alloggiate, in linea di principio al massimo per 140 giorni, soltanto le persone che hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ciò è garantito mediante controlli d'accesso. Le domande d'asilo manifestamente infondate sono trattate quanto prima e respinte conformemente al diritto. A ciò si aggiunge una politica di tolleranza zero nei confronti delle persone che non ottemperano al loro obbligo di collaborare nella procedura d'asilo, con conseguente esclusione dalla stessa (art. 8 cpv. 3bis della legge sull'asilo, LAsi; RS 142.31). Infine, le sanzioni disciplinari amministrative previste dalla legge sono applicate rigorosamente.
- La conclusione di accordi di riammissione resta una priorità per la SEM, ma è importante sottolineare che in linea di principio la riammissione è possibile anche in assenza di tali accordi. La SEM sostiene al meglio i Cantoni nell'esecuzione degli allontanamenti e si adopera per intensificare la cooperazione con i Paesi prioritari nel settore del ritorno, tra cui l'Algeria. Le questioni relative alla riammissione nei Paesi terzi sono affrontate sistematicamente in coordinamento con gli altri Paesi europei, il che permette iniziative comuni o un'associazione della Svizzera agli accordi tecnici elaborati dall'UE, come quelli recentemente conclusi con l'Etiopia e il Bangladesh.
- I richiedenti l'asilo sono attribuiti a un CFA entro 24 ore dal deposito della loro domanda d'asilo ("prima ripartizione"). Essi non possono decidere in quale regione e insieme a quali altri richiedenti saranno alloggiati. I minorenni accompagnati sono alloggiati nei CFA con i loro genitori o tutori legali. I minorenni non accompagnati sono ospitati e assistiti al di fuori dei CFA in strutture appropriate fino ai 12 anni. Dai 13 anni sono alloggiati nei CFA in locali non misti e separatamente dagli adulti. Sono assistiti da personale sociopedagogico e i giovani in età scolastica frequentano le scuole del Cantone di ubicazione del centro.
- Di norma, i trasferimenti da un centro d'asilo all'altro si svolgono nel quadro della prima ripartizione o di un trasferimento da un CFA con funzione procedurale a uno senza funzione procedurale. Fino ai 16 anni i minorenni sono accompagnati in caso di trasferimento in un altro CFA. Per considerazioni di praticità e di costi, dai 17 anni i richiedenti si recano nel nuovo centro da soli, utilizzando i mezzi pubblici. Con la presentazione della domanda d'asilo, a tutti i richiedenti l'asilo sono rilevate le impronte digitali, il che consente un'identificazione univoca nel caso in cui una persona non dovesse ottemperare alla decisione di attribuzione. Nella grande maggioranza dei casi il trasferimento si svolge in maniera rapida e senza problemi. Se un richiedente l'asilo commette un reato durante il soggiorno in un CFA, le autorità cantonali giudiziarie e di polizia decidono il luogo in cui deve essere eseguita un'eventuale misura privativa della libertà e la sua durata, o se occorre disporre un'assegnazione di un luogo di soggiorno o un divieto di accedere a un dato territorio. Queste misure sono più efficaci e appropriate rispetto al trasferimento in un altro centro d'asilo, tanto più che i centri d'asilo non sono strutture chiuse.
- I CFA dispongono di standard qualitativi vincolanti in materia di assistenza e sicurezza, il cui rispetto è garantito e costantemente migliorato tramite controlli interni e verifiche indipendenti. Questi standard includono anche offerte interne di occupazione e attività, che permettono di strutturare la giornata. I Cantoni in cui hanno sede i centri propongono inoltre programmi occupazionali di pubblica utilità.
Risposta del Consiglio federale.