20.4082 · Interpellanza · 2020-09-23
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
In Svizzera le disposizioni normative vengono di regola emanate seguendo procedure ampiamente condivise e trasparenti. Nel quadro delle consultazioni, attori coinvolti, associazioni di categoria, organizzazioni e altre cerchie interessate possono esprimersi sui progetti, e contribuire così in virtù delle loro competenze specifiche.
Perciò stupisce che le direttive medico-etiche - che sono vincolanti per i medici e forniscono indicazioni per decidere su vita e morte - vengano redatte dall'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM), cioè un ente privato, seguendo una procedura interna. Le direttive ASSM sul triage dei trattamenti di medicina intensiva in caso di scarsità di risorse, aggiornate nel marzo 2020 a causa della pandemia di COVID-19, mostrano che la procedura relativa all'elaborazione di direttive medico-etiche va urgentemente verificata e migliorata. Gli specialisti rilevano in particolare che queste direttive sul triage sarebbero contradditorie e violerebbero il divieto costituzionale concernente la discriminazione a causa dell'età.
A questo riguardo, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. Secondo quale procedura le direttive ASSM vengono elaborate e/o aggiornate e adottate? Chi partecipa alla procedura?
2. In futuro come verrà garantito che l'ASSM, in quanto ente di diritto privato, formuli le direttive rispettando i diritti costituzionali fondamentali?
3. Per quale motivo la Confederazione delega la stesura di queste direttive - un compito di interesse pubblico - a un ente di diritto privato, per il quale la Costituzione federale non prevede l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali (art. 35 cpv. 2 Cost.)?
4. La Confederazione può ordinare all'ASSM di stralciare dalle direttive sul triage i criteri che costituiscono una discriminazione a causa dell'età? In caso affermativo, intende farlo?
5. In che modo nella convenzione sulle prestazioni con l'ASSM, valida a partire dal 2021, si terrà conto delle critiche espresse riguardo all'aggiornamento delle direttive sul triage?
Stellungnahme des Bundesrates
L'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM) è una fondazione di diritto privato ai sensi dell'articolo 80 segg. del Codice civile svizzero (CC; RS 210). È membro dell'associazione delle Accademie svizzere delle scienze ed è un'istituzione di promozione della ricerca: conformemente all'articolo 4 lettera a e all'articolo 7 capoverso 1 lettera c della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.1) beneficia dei sussidi della Confederazione.
1. Le procedure di elaborazione e approvazione delle direttive ASSM sono ben definite: si svolgono in più fasi e vengono disciplinate dagli statuti dell'ASSM e dalla commissione centrale d'etica (CCE), un organo dell'ASSM. Ne fanno parte anche medici con diverse specializzazioni e specialisti dei settori delle cure, dell'etica e del diritto. La CCE elabora e adotta le direttive destinate al consiglio direttivo e al senato dell'ASSM. Il senato, in quanto organo superiore della fondazione, approva i progetti delle direttive dell'ASSM da sottoporre alle cerchie interessate - organizzazioni mediche e del personale di cura, istituzioni del settore delle cure palliative, ospedali, case di cura, commissioni etiche, Cantoni e uffici federali - nel quadro di una consultazione pubblica. L'entrata in vigore definitiva avviene dopo una seconda approvazione da parte del senato.
2-4.Conformemente alla LPRI, l'ASSM impiega i sussidi che le vengono accordati dalla Confederazione anche per promuovere l'assunzione di responsabilità etica nell'acquisizione o nell'applicazione di conoscenze scientifiche. La LPRI non prevede che la procedura di elaborazione e i contenuti delle direttive medico-etiche dell'ASSM siano sottoposti alla vigilanza del Consiglio federale.
Secondo la giurisprudenza (DTF 136 IV 97) le direttive ASSM - elaborate da una fondazione di diritto privato - non hanno valore legale e di per sé non danno origine a norme di diritto effettive. Possono farlo soltanto indirettamente se, per rispondere a una determinata esigenza (vedi ad esempio l'allegato 1 dell'ordinanza sui trapianti, RS 810.211), un'autorità con facoltà di legiferare emana un atto giuridico che le dichiara applicabili o fa riferimento implicitamente ad alcune loro disposizioni. In questi casi spetta all'autorità in questione valutare la loro conformità al diritto federale. In tutti gli altri casi, se nasce una discrepanza tra un principio giuridico e l'etica medica delle direttive, queste ultime non consentono ai medici di sottrarsi ai loro obblighi di legge.
Sotto il profilo della dottrina, l'applicabilità dell'articolo 35 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost., RS 101) all'elaborazione di direttive da parte dell'ASSM è controversa. Pur astenendosi dal prendere una posizione a tale riguardo, il Consiglio federale ritiene ovvio che per l'elaborazione delle direttive l'ASSM debba considerare, oltre agli aspetti specifici, anche quelli inerenti al rispetto dell'ordinamento giuridico svizzero.
5. Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio federale non ritiene necessario stabilire ulteriori prescrizioni nella convenzione sulle prestazioni.
Risposta del Consiglio federale.