20.4090 · Interpellanza · 2020-09-23
Cancelleria federale
Liquidato
Wortlaut
Nell'ambito della risposta al postulato Burkart (18.3606 - Risolvere la problematica del collegamento tra le strade nazionali e la rete stradale secondaria) da parte del Consiglio federale, sono stati redatti due studi definiti "di base" relativi alla gestione della mobilità degli agglomerati: "Gestione della mobilità negli agglomerati: studio iniziale - interfacce nella transizione tra rete nazionali, regionali e locali negli agglomerati" e "Gestione della mobilità negli agglomerati: effetti dei cambiamenti strutturali degli insediamenti sui trasporti".
Tali studi sono considerati un importante aiuto per l'elaborazione dei futuri Programmi d'agglomerato, uno strumento sempre più centrale nella politica di sviluppo territoriale e mobilità per Cantoni e Comuni. Nonostante la loro evidente importanza, e l'utilizzo esteso, si constata con rammarico come essi siano fruibili solamente in tedesco, mentre i riassunti sono proposti unicamente in tedesco e in francese: ancora una volta, la lingua italiana è ignorata.
Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Il Consiglio federale è a conoscenza di questa prassi e la giustifica?
2. Per quale motivo ancora troppo sovente si rinuncia a mettere a disposizione una versione di documenti nelle diverse lingue ufficiali o, rispettivamente, si rinuncia alla versione in italiano?
3. Come valuta il Consiglio federale tale modo di agire alla luce di tutti gli sforzi in ambito di promozione e tutela del plurilinguismo?
4. Come intende promuovere e garantire la traduzione nelle lingue ufficiali di documenti strategici e/o di ampia diffusione?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le lingue nelle quali devono essere forniti i testi della Confederazione sono definite segnatamente nella legislazione sulle lingue e nella legislazione sulle pubblicazioni ufficiali. I testi rivolti al pubblico e non considerati dalla legislazione menzionata come pure i testi relativi al funzionamento interno dell'Amministrazione federale e destinati ai collaboratori sono forniti in più lingue nella misura in cui la loro specifica importanza o l'entità della cerchia di destinatari lo giustifica (art. 8 cpv. 1 e 2 ordinanza sui servizi linguistici, OSLing; RS 172.081). Le istruzioni del 27 marzo 2017 sulle prestazioni linguistiche (FF 2017 3103) definiscono poi le priorità e i criteri di scelta applicabili alle traduzioni relative a questi testi. L'allegato riporta esempi di documenti la cui traduzione è facoltativa e lasciata al libero apprezzamento dei dipartimenti. Al numero 2 si menzionano espressamente i rapporti dei gruppi di lavoro o di studio, oggetto di questa interpellanza.
2. Mettere a disposizione tutti i documenti prodotti dall'Amministrazione federale, direttamente o su mandato esterno, nelle lingue ufficiali presupporrebbe una modifica delle basi legali e comporterebbe un aumento considerevole degli effettivi dei servizi linguistici, segnatamente francofoni ed italofoni, così come un incremento importante delle spese collegate ai mandati di traduzione esterni. Se alcuni documenti dell'Amministrazione federale non sono pubblicati nelle diverse lingue ufficiali questo è dovuto al fatto che la loro importanza o l'entità della cerchia di destinatari non è stata considerata tale da giustificarlo. E questo è stato il caso per lo studio iniziale e lo studio di approfondimento oggetto dell'interpellanza. Dato che la decisione di tradurre o meno testi rivolti al pubblico e non considerati dalla legislazione è pur sempre un apprezzamento puntuale, errori di valutazione non possono essere esclusi del tutto.
3. Negli ultimi decenni sono stati compiuti sforzi notevoli nell'ambito della traduzione e fatti progressi importanti nella messa a disposizione di testi in varie lingue, segnatamente in quelle ufficiali. Se ne ha la prova consultando i siti Internet plurilingui dell'Amministrazione federale. Per il Consiglio federale eventuali lacune in questo ambito non sono il frutto di una volontà dichiarata di non tradurre testi importanti bensì sono riconducibili da un lato ai limiti di cui al n. 2 (risorse di personale e finanziarie) e dall'altro a valutazioni puntuali. Va da sé che a eventuali lacune o errori di valutazione deve essere posto rimedio senza indugio, non appena sono identificati.
4. Il Consiglio federale è dell'avviso che tali documenti debbano essere forniti sempre nelle lingue ufficiali, come d'altronde specificato nel capoverso 2 dell'articolo 8 OSLing. Ritiene che la loro traduzione debba essere prevista al momento della pianificazione iniziale e integrata nel cronoprogramma del progetto, affinché le varie versioni linguistiche possano essere messe a disposizione del pubblico contemporaneamente. E si adopererà affinché nelle sedi opportune sia ricordata la necessità di mettere sempre a disposizione in più lingue ufficiali documenti strategici e/o di ampia diffusione.
Risposta del Consiglio federale.