20.4106 · Interpellanza · 2020-09-24
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Nella sua comunicazione del 13.07.2020, completata il 04.09.2020, la ElCom ha aumentato notevolmente il numero di ostacoli amministrativi per il modello di applicazione dei gestori di rete di distribuzione (il cosiddetto "modello di applicazione GRD") riguardante il consumo proprio, rispetto alle esperienze positive fatte finora.
I modelli di applicazione GRD dovrebbero poter essere applicati anche in futuro alle seguenti condizioni:
-per la partecipazione dei locatari alle comunità di consumo proprio senza raggruppamenti al fine del consumo proprio (RCP) sarà sufficiente inviare loro una comunicazione di partecipazione fintantoché non aumentino per gli interessati i costi per l'energia elettrica in rapporto all'approvvigionamento di base e che non si generino ulteriori costi amministrativi. L'accordo formale richiesto dalla ElCom non ha motivo di esistere poiché gli interessati hanno sempre la possibilità di rinunciare a partecipare (opting out). L'UFE mette a disposizione formulari modello con indicazione dei rimedi giuridici.
- I produttori sono liberi di concedere o negare ai partecipanti uno sconto sul prezzo dell'elettricità per il consumo proprio.
- I corrispettivi per l'utilizzazione della rete possono essere addebitati solo per l'acquisto di energia elettrica dalla rete di distribuzione. La quantità di energia elettrica consumata in regime di consumo proprio deve essere indicata ai partecipanti in maniera trasparente. Il gestore di rete può provvedere alla fatturazione nel settore regolamentato.
Grazie alle modifiche proposte si presenta un modello di applicazione equo e semplice.
Si invita il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Il Collegio ritiene anch'esso che la procedura prevista dalla comunicazione ElCom costituisca un ostacolo amministrativo all'installazione di impianti solari?
2. Su quali basi si giustifica il divieto di opting out nel modello di applicazione? Non è chiaro perché l'opting out sia possibile sia per il RCP che per la fornitura di energia elettrica ma non per il modello di applicazione.
3. Il Consiglio federale è disposto a modificare di conseguenza l'ordinanza sull'energia?
Begründung
Secondo una valutazione dell'UFE del 31 marzo 2020, in 35 anni è possibile ammortizzare meno della metà degli impianti solari (<30 kW). Sono quindi necessari urgenti sgravi amministrativi. Grazie al modello di applicazione, molti GRD hanno semplificato l'accesso ai raggruppamenti al fine del consumo proprio soprattutto
per gli edifici esistenti dove l'attuazione dei RCP risulta talvolta onerosa. Gli elevati requisiti amministrativi previsti dalla ElCom disincentivano tuttavia l'attuazione di tali soluzioni.
Il consumo proprio migliora la sicurezza dell'approvvigionamento, dà sgravio alle reti a monte, tutela i paesaggi e costituisce l'ultima nicchia di mercato redditizia per il fotovoltaico dato che l'UFE ha soppresso la rimunerazione a copertura dei costi per i nuovi impianti.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale ritiene importante fissare condizioni quadro vantaggiose per attuare il consumo proprio.
Domande 1 e 2
Con il cosiddetto "modello di applicazione del consumo proprio", i gestori degli impianti vendono l'elettricità da essi prodotta ai consumatori finali nel luogo di produzione. Tuttavia il gestore di rete rimane responsabile dell'approvvigionamento di base dei rispettivi consumatori finali. Tale vendita implica un contratto di compravendita tra i contraenti. La Segreteria tecnica della ElCom ritiene insufficiente per la stipula di un contratto di compravendita che, in un "modello di applicazione del consumo proprio", i locatari/affittuari vengano soltanto informati e partecipino al consumo proprio senza poterlo rifiutare esplicitamente (opting out).
Ciò in base al principio di diritto privato secondo cui il silenzio in merito a una proposta non significa automaticamente accettazione.
Per il raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP) vigono invece regolamentazioni speciali. Nei confronti del gestore di rete, l'RCP viene trattato come un consumatore finale e i proprietari fondiari coinvolti sono responsabili dell'approvvigionamento dei partecipanti al raggruppamento. I proprietari fondiari possono prevedere la partecipazione di locatari e affittuari, cosa che implica già una certa unilateralità. Solo al momento dell'introduzione dell'RCP, i locatari o affittuari hanno la possibilità di scegliere che l'approvvigionamento di base sia garantito dal gestore di rete. Una volta che l'RCP è introdotto e che il proprietario fondiario adempie ai propri obblighi di approvvigionamento, il consumatore finale senza accesso alla rete non potrà più scegliere l'approvvigionamento di base attraverso il gestore di rete.
Domanda 3
La vendita dell'elettricità nel luogo di produzione è disciplinata per legge per cui l'attuazione della richiesta dell'autore dell'interpellanza richiederebbe una modifica legislativa. Inoltre il RCP è già previsto come recipiente da cui attingere energia per il consumo proprio comune da parte di più consumatori finali.
Riguardo alla richiesta avanzata dall'autore dell'interpellanza sul fatto che il gestore di rete possa provvedere alla fatturazione nel settore regolamentato, occorre rimandare anche alle regole di disgiunzione di cui all'articolo 10 della legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7). I servizi forniti dal gestore di rete al gestore dell'impianto quali la fatturazione per il consumo proprio, l'incasso o l'eventuale rischio del credere non rientrano nell'esercizio (regolamentato) della rete.
Risposta del Consiglio federale.