Lexipedia

20.4116 · Interpellanza · 2020-09-24

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Nelle procedure di rinnovo e rilascio dei permessi di soggiorno B e C a residenti stranieri la sezione della migrazione in Ticino adotta pratiche alquanto dubbie. La sezione ignora volutamente la giurisprudenza e si avalla di ripetuti e dispendiosi controlli di polizia per verificare l'effettiva residenza dei richiedenti.

È quanto emerso da un approfondimento della RSI (Falò, 3 settembre u.s.). Il Consigliere di Stato Norman Gobbi ha bellamente affermato che la Legge non gli piace, quindi la applica in maniera più restrittiva possibile. A dire del ministro la prassi restrittiva è frutto di una decisione politica del Consiglio di Stato, che vuole così limitare ad ogni costo, anche appunto ignorando la Legge e la giurisprudenza, il numero di decisioni positive relative al rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno.

Con la presente sono a chiedere al Lodevole Consiglio federale:

1. Quali condizioni devono essere adempiute per ammettere una perquisizione domiciliare in una procedura retta dalla Legge sugli stranieri?

2. Per il rinnovo del permesso B o il rilascio del permesso C, si ritiene proporzionato il ricorso a innumerevoli controlli di polizia, fino a 200 per un singolo caso?

3. Come giudica il Consiglio federale la dichiarazione del Consigliere di Stato Norma Gobbi che il Governo ticinese ha intenzionalmente applicato la Legge in maniera restrittiva e aver volutamente ignorato la Giurisprudenza, perché la Legislazione in materia di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno non gli va a genio e gli fa anzi "ribollire le busecca"?

4. Come si pone il Consiglio federale di fronte all'agire del Consiglio di Stato ticinese, che ha detta del Ministro delle istituzioni intenzionalmente ignora la Legge e la Giurisprudenza in materia di rinnovo e rilascio dei permessi di soggiorno?

Begründung

Le decisioni negative della sezione della migrazione in merito al rinnovo e rilascio dei permessi sono così aumentate in maniera importante e la percentuale dei ricorsi accolti dal Tribunale Amministrativo ha quasi raggiunto il 50 %. Il Tribunale Amministrativo, che ha visto aumentare in maniera importante il numero di ricorsi (quindi la mole di lavoro) nonché la percentuale di ricorsi accolti, ha richiamato a più riprese la sezione della migrazione, rendendola attenta alla problematicità della prassi e alla Giurisprudenza.

Due i motivi che portano al rifiuto del rinnovo o rilascio del permesso da parte della sezione della Popolazione: le residenze fittizie e i precedenti penali. Per appurare se le residenze siano fittizie o meno, la sezione fa ricorso a ripetuti e onerosi controlli di polizia. Si arriva fino alle perquisizioni del domicilio gravemente invasivi della sfera privata (controllo della biancheria intima, delle scorte di carta igienica e alimentari) oltre che lunghi interrogatori senza garanzie per le persone coinvolte (ad esempio la possibilità di farsi accompagnare da un rappresentante legale).

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'autorità cantonale competente in materia di stranieri esamina se le condizioni per il rilascio o il rinnovo del permesso di dimora sono adempiute. È abilitata a verificare queste condizioni purché i mezzi utilizzati rispettino il principio di proporzionalità. A tal fine, le autorità incaricate di eseguire la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) possono applicare la coercizione di polizia e misure di polizia se il loro mandato lo richiede e per quanto i beni giuridici da proteggere lo giustifichino (art. 98a LStrI). La legge federale del 20 marzo 2008 sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Legge sulla coercizione, LCoe; RS 364) è applicabile.

2. Lo straniero che necessita di un permesso deve annunciarsi presso l'autorità competente per il luogo di domicilio. Eventuali misure d'istruzione o di polizia, in particolare per verificarne l'effettiva presenza, devono rispettare il principio di proporzionalità. Il rilascio di un titolo di soggiorno presuppone sempre che le pertinenti disposizioni della LStrI o dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) siano rispettate e che il permesso rilasciato corrisponda alla realtà. Per emanare la sua decisione, l'autorità si fonda sugli atti e i documenti a sua disposizione. All'occorrenza, può effettuare accertamenti o sollecitare lo straniero a completare la sua domanda.

3. La legislazione sull'entrata in Svizzera, l'uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri rientra nella competenza della Confederazione. Il rilascio, la proroga o il rinnovo dei permessi nel quadro fissato dalla legge spetta ai Cantoni. In determinati casi, le autorità federali dispongono di un diritto di approvazione (art. 99 LStrI), ossia della possibilità di negare il rilascio di un permesso di dimora proposto da un Cantone. Tuttavia, non possono obbligare un Cantone a rilasciare un permesso. Tutte le decisioni negative cantonali possono essere impugnate tramite rimedio giuridico cantonale. Se può far valere un diritto di soggiorno, lo straniero può ricorrere fino al Tribunale federale.

4. Il Consiglio federale non è a conoscenza di decisioni pronunciate dalla sezione della migrazione del Canton Ticino che ignorerebbero le disposizioni legali vigenti e la pertinente giurisprudenza. Le autorità cantonali decidono in merito al rilascio, al rinnovo o alla proroga dei permessi nel quadro delle disposizioni legali e dei trattati con l'estero. Dispongono di un potere di apprezzamento cui possono avvalersi in conformità alle prescrizioni legali vigenti.

Risposta del Consiglio federale.