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20.4178 · Interpellanza · 2020-09-24

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il bullismo è una forma di violenza verbale, fisica o psicologia esercitata nel contesto scolastico, a volte tramite i social, che si protrae nel tempo. Le vittime di questo fenomeno, che tocca all'incirca un alunno su dieci, incontreranno difficoltà scolastiche e sociali, ma avranno anche ripercussioni sul lungo periodo. Il bullismo può anche portare al suicidio, prima causa di mortalità fra i giovani dai sedici anni in su.

1 Di quali statistiche dispone il Consiglio federale sul bullismo?

2 Cosa pensa il Consiglio federale dei risultati PISA sul benessere degli alunni, risultati che vedono la Svizzera in fondo alla classifica?

3 Cos'è stato intrapreso a livello federale e da parte della CDPE per lottare contro questo fenomeno?

4 Agli occhi del Consiglio federale la prevenzione è adeguata e sufficiente?

5 È prevista l'integrazione di nuove misure nella legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza?

6 Legalmente, chi è responsabile della protezione dei giovani contro il bullismo?

7 Secondo il Consiglio federale, gli insegnanti dovrebbero ricevere una migliore formazione per affrontare il bullismo?

8 Il Consiglio federale ritiene che sia compito della scuola trasmettere valori come la benevolenza, la tolleranza e l'empatia?

9 Per contrastare questo flagello sociale è stata presa in considerazione la creazione, a livello nazionale, di un piano di lotta contro il bullismo? Il Consiglio federale pensa di riprendere il programma KiVa, come già fatto da altri Paesi?

Begründung

La scuola è il luogo di socializzazione per eccellenza. Le modalità con cui avviene questa socializzazione hanno pesanti implicazioni per lo stare insieme e le relazioni sociali dopo la scolarità. Capita che alcuni alunni adottino comportamenti inadeguati nei confronti di certi compagni, prendendoli di mira. Il perdurare di questo comportamento viene definito bullismo e può portare, in certi casi, a conseguenze estreme che vanno dall'abbandono scolastico al suicidio.

I Paesi scandinavi sono pionieri nella lotta al bullismo. La Svezia ha adottato già nel 1994 una legge contro il bullismo, mentre in Danimarca sono stati avviati ad esempio corsi di empatia per la fascia d'età 3-16 anni e in Finlandia è stato sviluppato il piano nazionale KiVa, ripreso da diversi Paesi in tutto il mondo.

Stellungnahme des Bundesrates

Domande 1 e 2: La Confederazione non dispone di dati propri riguardo al bullismo nelle scuole svizzere. Nel quadro dello studio PISA, dal 2015 mediante un questionario vengono raccolte informazioni sugli episodi di bullismo vissuti dagli alunni. Nel 2015 e nel 2018 il questionario ha fatto emergere che, in media, gli alunni svizzeri sono soddisfatti della loro vita e si identificano fortemente con la propria scuola, ma che sono anche vittime di bullismo più spesso rispetto a quanto accade in altri Stati. Il Consiglio federale è consapevole di questa situazione e confida nella volontà delle scuole svizzere di affrontare il problema.

Domanda 3: In Svizzera, negli ultimi anni, sono state messe a punto diverse iniziative di prevenzione a livello cantonale e federale. Temi come il benessere degli alunni e il bullismo competono a Cantoni e scuole e, per questo, la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) ha raggruppato le risorse online dei Cantoni (https://edudoc.ch/record/209670?ln=de, pagina non disponibile in italiano). A livello federale, sulla base dell'ordinanza dell'11 giugno 2010 sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo (RS 311.039.1), sono stati adottati i programmi nazionali "Giovani e violenza 2011-2015" e "Giovani e media 2011-2015". Dal 2016 le attività di quest'ultimo sono portate avanti sulla piattaforma nazionale "Giovani e media", volta a sensibilizzare genitori e altri adulti di riferimento al ciberbullismo. Nel parere alla mozione 20.3687 Feri "Campagna sui media social contro il bullismo e ciberbullismo tra i bambini e i giovani" il Consiglio federale si è già dichiarato disposto ad attuare quanto richiesto nel quadro della piattaforma menzionata. La Confederazione sostiene inoltre finanziariamente il 147, numero di emergenza della Fondazione Pro Juventute dedicato ai giovani. Dal 1° gennaio 2020 è altresì in vigore l'ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (RS 311.039.7), in base alla quale la Confederazione può assegnare aiuti finanziari per misure di prevenzione.

Domande 4 e 5: Visto quanto già fatto, il Consiglio federale ritiene che non sia necessario, al momento, adottare nuove misure specifiche per la protezione delle vittime di bullismo né a livello nazionale né nella legislazione federale. Da notare anche che la legge federale del 14 dicembre 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza è un atto modificatorio unico, che ha determinato l'adeguamento di numerose leggi federali, ma che formalmente non può essere a sua volta modificato.

Domanda 6: Per quanto riguarda il bullismo nei confronti di bambini e giovani, la scuola ha un obbligo di protezione, fornito nello specifico dagli insegnanti e dalla direzione scolastica. Il perseguimento dei reati spetta alle autorità penali competenti.

Domanda 7:La formazione degli insegnanti della scuola dell'obbligo e dei licei è di competenza prevalentemente cantonale. Le alte scuole pedagogiche portano avanti un'opera di sensibilizzazione nei confronti del bullismo e delle molestie in collaborazione con gli uffici delle pari opportunità. Per la formazione professionale, lo standard è fissato dai programmi quadro federali; nel quadro della formazione e della formazione continua, i docenti e gli altri responsabili della formazione professionale vengono sensibilizzati ai problemi che possono incontrare gli apprendisti in relazione con l'adolescenza, il genere, il bullismo ecc.

Domande 8 e 9: L'articolo 62 capoversi 1 e 2 della Costituzione federale (Cost.) stabilisce che i Cantoni sono responsabili dell'istruzione pubblica e provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base per tutti i bambini e i giovani residenti in Svizzera. La Costituzione stabilisce altresì che la Confederazione e i Cantoni devono tenere conto degli speciali bisogni di incoraggiamento e protezione dell'infanzia e della gioventù (art. 67 cpv. 1 Cost.). L'articolo 11 Cost. garantisce già ora la protezione dell'incolumità di fanciulli e adolescenti e il sostegno nel loro sviluppo. Inoltre, la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa (RS 0.311.35) ha lo scopo di proteggere le donne e le ragazze da ogni forma di violenza e dalla violenza domestica. Nel campo di applicazione della Convenzione rientra anche la violenza psichica e sessuale nei confronti di ragazze esercitata sotto forma di bullismo a scuola. Confederazione e Cantoni hanno adottato diverse misure e il Consiglio federale non ritiene necessario un ulteriore piano di azione a livello nazionale.

Risposta del Consiglio federale.

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