20.4236 · Interpellanza · 2020-09-25
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il 19 settembre il portale online "Watson" ha reso noto che dal 2019 la Svizzera trasmette alle autorità eritree dati sensibili di richiedenti l'asilo eritrei che si rifiutano di ritornare volontariamente in patria. A tale proposito, il Consiglio federale, fondandosi probabilmente sull'articolo 97 della legge sull'asilo, parla di una migliore cooperazione per quanto riguarda l'identificazione di singoli casi.
In questo contesto invito l'Esecutivo a rispondere alle domande seguenti.
1. In che modo è stata conseguita questa cooperazione con le autorità eritree e quali sono gli scopi perseguiti dal Consiglio federale?
2. La legge sull'asilo sancisce il principio secondo cui le autorità del Paese di origine della persona fuggita non devono sapere nulla della domanda d'asilo, a prescindere dall'esito della procedura. In che modo la prassi illustrata è compatibile con questo principio, considerato che conformemente alla statistica relativa agli aiuti al ritorno la grande maggioranza delle richieste di identificazione riguarda il settore dell'asilo?
3. All'inizio di un'audizione, al richiedente l'asilo è assicurato che tutti i presenti sottostanno all'obbligo del segreto e che nessun dato sarà trasmesso alle autorità del Paese d'origine. In che modo la prassi illustrata è compatibile con questo principio, considerato che conformemente alla statistica relativa agli aiuti al ritorno la grande maggioranza delle richieste di identificazione riguarda il settore dell'asilo?
4. L'Eritrea è tuttora una dittatura repressiva, in cui le violazioni dei diritti umani sono all'ordine del giorno. È punito già il semplice fatto di lasciare illegalmente il Paese, per non parlare della diserzione del servizio militare. In che modo lo scambio di dati sensibili di persone fuggite è compatibile con questa realtà?
5. Nel caso concreto, il Consiglio federale è in contatto con l'Incaricato federale della protezione dei dati? In che modo quest'ultimo ha valutato la prassi dell'Esecutivo?
Stellungnahme des Bundesrates
2. La legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31) disciplina la concessione dell'asilo e lo status dei rifugiati in Svizzera nonché il loro ritorno nel Paese di origine o di provenienza (art. 1 LAsi). L'articolo 97 capoverso 2 LAsi prevede che l'autorità incaricata di organizzare la partenza dei richiedenti l'asilo cui la qualità di rifugiato è stata negata in prima istanza può prendere contatto con il loro Stato di origine o di provenienza allo scopo di procurarsi i documenti di viaggio necessari all'esecuzione dell'allontanamento. La SEM rispetta i principi giuridici elencati e trasmette i dati personali soltanto se questa condizione è adempiuta. Comunica solo le informazioni autorizzate all'articolo 97 capoverso 3 LAsi, ma nessuna informazione sulla procedura d'asilo.
3. Soltanto quando è stabilito che la persona non necessita di protezione in Svizzera e la decisione è definitiva, la SEM contatta le autorità eritree ai fini dell'identificazione. Le informazioni condivise con autorità estere nel quadro dei colloqui d'identificazione si limitano ai dati personali menzionati all'articolo 97 capoverso 3 LAsi.
4. La SEM esamina in maniera accurata e individuale ogni domanda d'asilo e rende le sue decisioni in materia di asilo in conformità con le normative nazionali e internazionali e tenendo conto della giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale (TAF). Se nel singolo caso la SEM conclude che una persona di origine eritrea deve temere persecuzioni o che esistono ostacoli all'esecuzione di un'eventuale espulsione, questa persona riceve la protezione della Svizzera. Non è divulgato alcun dato che rischi di mettere in pericolo l'interessato o i suoi congiunti, e non può essere fornita alcuna informazione su una domanda d'asilo.
5. Nel presente caso, non vi è alcuno scambio con l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT). Nel quadro della consultazione degli uffici, l'IFPDT è tuttavia consultato in merito alle disposizioni legali sul trattamento dei dati personali o sulla protezione dei dati.
Risposta del Consiglio federale.