20.4243 · Interpellanza · 2020-09-25
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
In seguito alle restrizioni di viaggio decise da vari Paesi durante la crisi sanitaria di COVID-19, la Svizzera ha organizzato il rimpatrio di 7311 persone. La Confederazione chiede loro di farsi carico, in parte o per intero, dei costi per il rimpatrio; tale pagamento è forfettario e dipende dalla distanza percorsa.
Si precisa che le spese complessive per questa operazione di rimpatrio ammontano a 10 milioni di franchi e che, durante questo periodo, il DFAE ha realizzato dei risparmi perché non ha potuto svolgere alcune attività pianificate, anche a causa della COVID-19.
Tenendo conto del fatto che la protezione offerta dalla Confederazione è fondamentale e che le persone rimpatriate non erano in alcun modo responsabili di una situazione di cui anche loro sono state vittime, il Consiglio federale intende rendere gratuito il servizio fornito alle persone rimpatriate, o quanto meno adattare l'importo della partecipazione alle loro possibilità finanziarie?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale non intende fornire gratuitamente la prestazione in oggetto alle persone rimpatriate. I voli di rimpatrio gratuiti o una partecipazione secondo le possibilità finanziarie dei beneficiari non corrispondono alle disposizioni di legge in vigore. Inoltre, non garantirebbero la parità di trattamento tra le persone che sono rientrate con i propri mezzi e a proprie spese e quelle che invece hanno beneficiato di un volo di rimpatrio.
Il diritto federale in materia di emolumenti poggia sul principio secondo cui chi chiede una prestazione deve pagare un emolumento (art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza generale sugli emolumenti [OgeEM; RS 172.041.1] e art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza sugli emolumenti del DFAE [OEm-DFAE; RS 191.11]). L'emolumento comprende inoltre il rimborso delle spese per gli esborsi sostenuti dal DFAE in relazione a prestazioni, tra cui rientrano in particolare le spese di viaggio (art. 2 cpv. 3 OEm-DFAE). L'importo addebitato ai beneficiari dei voli di rimpatrio è pari all'80 per cento delle spese effettive fatturate dalle compagnie aeree, mentre il restante 20 per cento è a carico del DFAE. Il DFAE non ha fatturato le numerose ore impiegate per organizzare le operazioni. Il DFAE ha inoltre informato sia l'opinione pubblica sia le persone bloccate all'estero, svizzere o straniere, del fatto che i beneficiari dei voli di rimpatrio fossero tenuti a contribuire alle spese. Prima del volo, i passeggeri hanno firmato una dichiarazione in cui acconsentivano a partecipare alle spese del viaggio.
La legge consente al DFAE di esentare dal rimborso le persone che possono dimostrare in modo credibile e con giustificativi pertinenti di non disporre dei mezzi finanziari necessari. Attualmente circa l'1 per cento del credito complessivo è oggetto di una valutazione per decidere se accordare un'eventuale esenzione dal rimborso, sulla base di domande motivate sottoposte all'Aiuto sociale agli Svizzeri all'estero.
Risposta del Consiglio federale.