Per uno scudo tecnico e legale contro gli effetti extraterritoriali delle sanzioni unilaterali degli Stati terzi
20.4252 · Mozione · 2020-09-25
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento un progetto volto a creare uno scudo tecnico e legale che permetta di proteggere in particolare gli operatori economici e le associazioni non profit con sede in Svizzera, ma anche gli Svizzeri all'estero, dagli effetti extraterritoriali delle sanzioni unilaterali degli Stati terzi.
Begründung
Qualche mese fa, una banca svizzera ha bloccato gli utili di uno dei cofondatori di una ditta commerciale con sede in Svizzera non per un sospetto di corruzione o riciclaggio di denaro, ma per gli effetti extraterritoriali delle sanzioni unilaterali decise dagli Stati Uniti contro il presidente russo e tutta la sua rete economica. Gli effetti extraterritoriali di queste sanzioni hanno costretto inoltre alcune imprese svizzere a concludere la loro attività in Iran. Alcune organizzazioni non governative che finanziano progetti nei Paesi colpiti dalle sanzioni USA sono state costrette a chiudere i loro conti o non sono state in grado di trasferire fondi in questi Paesi perché i rischi dovuti agli effetti extraterritoriali rappresentavano una minaccia per gli istituti bancari. Infine, gli Svizzeri residenti in uno dei Paesi che figurano tra quelli colpiti dalle sanzioni unilaterali degli Stati Uniti non possono più disporre di un conto né quindi prelevare la rendita AVS.
Alla luce di quanto sopra, sarebbe opportuno che la Svizzera inizi a dotarsi di uno scudo tecnico e legale, una sorta di rete VPN finanziaria, eventualmente in collaborazione con l'Unione europea. In questo modo riuscirebbe a proteggere gli operatori economici e le associazioni non profit con sede in Svizzera, così come gli Svizzeri all'estero, permettendo loro di continuare a lavorare senza subire gli effetti extraterritoriali delle sanzioni unilaterali di Paesi terzi.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale si è già espresso in modo dettagliato sugli effetti delle sanzioni extraterritoriali e sui rischi legali e di reputazione per gli istituti finanziari svizzeri nella risposta all'interpellanza Carobbio Guscetti 14.4215. In quell'occasione, il Consiglio federale aveva inoltre considerato problematico il fatto che le transazioni umanitarie o i pagamenti necessari al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche estere in Svizzera. non potessero avvenire a causa di prescrizioni giuridiche estere. In passato, il Consiglio federale ha pertanto adottato più volte misure in questo senso. Lo "Swiss Humanitarian Trade Arrangement (SHTA)" lanciato nel febbraio 2020, ad esempio, intende garantire agli esportatori e alle aziende commerciali dei settori alimentare, farmaceutico e medico con sede in Svizzera un canale di pagamento affidabile per le loro esportazioni in Iran.
Inoltre, in stretta collaborazione con un istituto finanziario svizzero, il Consiglio federale, garantisce che i servizi bancari di base siano a disposizione di tutte le rappresentanze diplomatiche in Svizzera, in particolare di quelle degli Stati sanzionati.
Le banche svizzere sono tenute per legge a individuare, limitare e monitorare i rischi legali e di reputazione. Tali rischi possono anche derivare da leggi straniere, incluse le sanzioni. Anche molti esportatori e società commerciali dopo aver ponderato i rischi si conformano alle sanzioni unilaterali imposte da Paesi terzi. Il Consiglio federale non può obbligare le imprese private a effettuare determinate spedizioni o pagamenti, nemmeno in campo umanitario. Un tale obbligo costituirebbe un'ingerenza sproporzionata nella libertà contrattuale.
Misure difensive nel senso di una "VPN finanziaria", come richiesto dall'autore della mozione, sono difficilmente realizzabili. Si verificherebbero inevitabilmente situazioni in cui le imprese svizzere sarebbero costrette a scegliere tra il rispetto del diritto svizzero e il rischio di eventuali misure punitive o sanzioni da parte di autorità straniere. Se la Confederazione volesse obbligare le imprese svizzere a effettuare determinate transazioni, dovrebbe anche assumersene la responsabilità. Inoltre, dovrebbe mettere a disposizione risorse significative per l'analisi e la valutazione di possibili transazioni. Infine, poiché le operazioni di pagamento internazionali in valuta estera coinvolgono sempre le banche corrispondenti, che devono rispettare le leggi locali ed effettuare una propria valutazione del rischio, una soluzione puramente svizzera non è realizzabile.
Infine, l'adozione di misure di difesa potrebbe incidere negativamente sulle relazioni politiche ed economiche della Svizzera con importanti partner commerciali, che potrebbero reagire con contromisure o sanzioni nei confronti della Svizzera o delle imprese svizzere. Il Consiglio federale è convinto che i problemi relativi all'impatto extraterritoriale delle sanzioni unilaterali imposte da Paesi terzi possano essere risolti solo attraverso il dialogo con i nostri partner di lunga data e non con l'adozione di misure difensive. Ad esempio, il già citato SHTA è stato sviluppato in stretta collaborazione con il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America.
Per quanto riguarda gli Svizzeri all'estero, nel parere sulla mozione Lombardi 17.3511 il Consiglio federale ha ribadito che numerose banche svizzere offrono agli svizzeri all'estero conti destinati al traffico dei pagamenti. Al tempo stesso, il Consiglio federale ritiene che le banche svizzere non possano essere obbligate a offrire servizi del traffico dei pagamenti a tutti i cittadini svizzeri residenti all'estero, indipendentemente dai requisiti normativi.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.