20.4323 · Mozione · 2020-10-30
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a estendere la partecipazione della Confederazione al risarcimento dei danni causati da grandi predatori (lupi ecc.) anche ai casi in cui gli attacchi si verificano a greggi protette e gli animali da reddito sono rimasti feriti, sono smarriti o sono stati vittime di cadute.
Begründung
Attualmente la Confederazione partecipa nella misura dell'80 per cento all'indennizzo degli animali da reddito predati da grandi predatori.
Il 20 per cento è a carico dei Cantoni, i cui guardacaccia sono responsabili dell'accertamento peritale delle predazioni. Tuttavia, la Confederazione corrisponde la sua quota soltanto nel caso di animali da reddito uccisi.
Gli animali feriti, smarriti o vittime di una caduta a seguito di un attacco possono essere indennizzati dai Cantoni integralmente o in parte come atto di buona volontà; la Confederazione, invece, non è tenuta a partecipare all'indennizzo di questi costi. Tuttavia, la pratica dimostra che dopo gli attacchi di lupi non ci sono solo animali uccisi, ma anche animali smarriti, feriti o vittime di cadute.
Per i detentori di animali ciò rappresenta una perdita economica quantificabile.
Le conoscenze specialistiche dei guardacaccia cantonali consentono in particolare di stabilire, nell'ambito delle analisi dei dati relativi alle predazioni, se vi è un nesso causale tra le lesioni e le cadute degli animali e gli attacchi di grandi predatori.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'articolo 13 capoverso 4 della legge sulla caccia (LCP; RS 922.0) e l'articolo 10 della relativa ordinanza (OCP; RS 922.01), la Confederazione e i Cantoni partecipano al risarcimento dei danni causati da certi animali protetti quali ad esempio i grandi predatori.
I Cantoni determinano i responsabili dei danni e l'entità del risarcimento. A tale scopo chiedono di presentare gli animali da reddito predati o feriti dai grandi predatori. Secondo la Strategia Lupo Svizzera, i Cantoni possono decidere liberamente, come segno di benevolenza, se risarcire in misura adeguata anche i costi per gli animali da reddito smarriti, per il recupero delle carcasse o per la cura degli animali da reddito feriti.
La Confederazione rimborsa già attualmente ai Cantoni l'80 per cento degli indennizzi versati a risarcimento dei danni. In tal senso, secondo la prassi vigente sono di regola accettati anche i pagamenti effettuati dai Cantoni a titolo benevolo menzionati in precedenza. Non risulta pertanto necessario estendere la partecipazione della Confederazione al risarcimento dei danni causati agli animali da reddito.
Il Consiglio federale è per contro disposto a sfruttare il margine di manovra garantito dalla legge sulla caccia vigente attraverso adeguamenti a livello di ordinanza. A questo scopo propone di accogliere le omonime mozioni della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale (20.4340) e del Consiglio degli Stati (21.3002) "Popolazione svizzera di lupi. Convivenza regolamentata fra esseri umani, grandi predatori e animali da reddito".
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.