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Attuazione immediata dei provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese ai sensi dell'articolo 12 della legge Covid-19

20.4326 · Interpellanza · 2020-10-30

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

In ottobre il Consiglio federale ha di nuovo inasprito in misura considerevole i provvedimenti per lottare contro la COVID-19. Questo giro di vite ha acuito notevolmente la già difficile situazione economica del settore degli eventi e di riflesso quella delle fiere, dei concerti, dei congressi, dei teatri, dei cinema e delle imprese gastronomiche a esso correlate. Di nuovo si sono dovute cancellare a corto termine o rinviare a tempo indeterminato manifestazioni accuratamente pianificate con onerosi piani di protezione per le quali le imprese avevano anticipato prestazioni. Questo in particolare perché, nonostante la prevedibilità della seconda ondata, il tracciamento dei contatti, fondamentale per l'economia, non funziona. Non ci sono inoltre test a sufficienza. Con l'articolo 12 della legge COVID-19, il Parlamento ha messo nelle mani del Consiglio federale uno strumento potente. L'articolo prevede in particolare che la Confederazione possa accordare contributi a fondo perso. La messa in atto richiede tuttavia troppo tempo e per molte aziende qualsiasi aiuto arriverà probabilmente troppo tardi. Purtroppo, molti Cantoni non hanno versato le indennità per perdita di guadagno per gli ultimi sei mesi o le hanno versate soltanto in parte. I crediti d'emergenza e le riserve sono esauriti. Le prestazioni di aiuto non possono farsi attendere fino a febbraio!

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Come spiega che, nonostante sapesse dell'arrivo della seconda ondata di COVID-19, non adempia in misura adeguata il suo compito per quanto riguarda i provvedimenti di sostegno all'economia (tracciamento dei contatti funzionante, offerta sufficiente di test)? È disposto a prevedere rapidamente piani migliori?

2. Per ovviare alla lentezza delle attuali procedure è disposto a istituire un aiuto immediato per i casi di rigore concernenti le imprese ai sensi dell'articolo 12 della legge COVID-19 con un approccio pragmatico e non convenzionale per quanto riguarda il versamento delle indennità o le prestazioni anticipate?

3. L'articolo 12 della legge COVID-19 si applica alle imprese che, come da esse stesse affermato, si attengono rigorosamente alle misure di protezione e di igiene e ne controllano il rispetto mediante il personale di sicurezza. Secondo queste imprese è per questo motivo che da tempo non si registrano più infezioni da coronavirus ai loro eventi. Il Consiglio federale è disposto, in tempi brevi, a impostare in modo generalmente più differenziato i provvedimenti restrittivi, ossia autorizzare lo svolgimento di manifestazioni se è garantito un piano di protezione funzionante e non sulla base di un numero arbitrario?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Spetta ai Cantoni garantire un tracciamento dei contatti efficiente e capillare. La Confederazione ha tempestivamente invitato i Cantoni a predisporre le capacità necessarie per far fronte alla seconda ondata di COVID-19. Alla luce dell'elevato numero di casi, nella seduta del 18 novembre 2020 il Consiglio federale ha deciso di chiamare di nuovo in servizio i militi della protezione civile per sostenere il personale che si occupa del tracciamento dei contatti nei Cantoni.

Dalla prima ondata la capacità di laboratorio è continuamente aumentata. Con l'introduzione dei test antigenici rapidi si attesta a 80 000 test al giorno, ovvero una capacità che dovrebbe essere sufficiente per gestire questa pandemia.

2. Dall'inizio della pandemia la strategia del Consiglio federale per i casi di rigore è di intervenire con celerità e appropriatezza per attenuare le ripercussioni del coronavirus sui settori economici e sui lavoratori dipendenti e indipendenti direttamente toccati. Ha pertanto adottato un'ampia gamma di provvedimenti per sostenere le imprese colpite. Oltre all'estensione dell'indennità per lavoro ridotto e all'introduzione dell'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus, dal 1° dicembre 2020 la Confederazione può partecipare ai costi e alle perdite che un Cantone subisce a causa dei provvedimenti da esso adottati per i casi di rigore concernenti imprese colpite in modo particolarmente duro dalla pandemia (ordinanza COVID-19 casi di rigore; RS 951.262). Il 13 gennaio 2021 il Consiglio federale ha allentato le condizioni che un'impresa deve soddisfare per percepire gli aiuti destinati ai casi di rigore. Il 27 gennaio 2021 ha ulteriormente aumentato gli stanziamenti per i casi di rigore, portandoli da 2,5 a 5 miliardi di franchi. La concessione e il versamento degli aiuti finanziari sono di competenza dei Cantoni.

3. Per far fronte all'epidemia di COVID-19 gli obiettivi del Consiglio federale e dei Cantoni restano quelli di proteggere la popolazione da un'infezione, evitare il sovraccarico del sistema sanitario e ridurre per quanto possibile le ripercussioni per la società e l'economia. A tal proposito il Consiglio federale osserva molto attentamente l'effetto dei provvedimenti adottati dalla Confederazione e dai Cantoni fondandosi su diversi indicatori riconosciuti (segnatamente il numero e l'evoluzione dei nuovi contagi e dei ricoveri ospedalieri quotidiani, il tasso d'occupazione dei letti negli ospedali, il tasso di positività, il valore R e le capacità di test dei Cantoni).

Risposta del Consiglio federale.

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