20.4354 · Interpellanza · 2020-11-30
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
Il movimento terroristico turco di estrema destra dei "Lupi Grigi" si è distinto in vari Paesi europei mediante sanguinosi attacchi contro i difensori dei diritti umani e le minoranze curde e armene. Il 4 novembre 2020 il Consiglio dei ministri francese, su proposta del ministro dell'Interno, ha pronunciato lo scioglimento di questo movimento. I deputati tedeschi hanno chiesto al loro governo di fare gli stessi passi.
Questo movimento di estrema destra è presente anche nel nostro Paese e si è già distinto mediante attacchi contro i manifestanti curdi e minacce in occasione di iniziative volte a riconoscere il genocidio armeno. Nel 2017 tale movimento ha pianificato un importante incontro a Reinach. All'epoca, il Servizio delle attività informative della Confederazione non ha ritenuto opportuno vietare tale incontro. Dalla sua ascesa al potere, l'attuale regime turco ha fatto apertamente pressione sugli oppositori rifugiati in Europa e in Svizzera e si temono ulteriori azioni violente da parte di questo gruppo terroristico.
1. Come giustifica il Consiglio federale il fatto che un'organizzazione terroristica, vietata nei Paesi limitrofi, possa operare liberamente nel nostro Paese?
2. I rifugiati politici turchi e curdi hanno diritto a essere protetti dalle persone e dalle organizzazioni che li hanno costretti a fuggire dal loro Paese?
3. Il Consiglio federale intende prendere una decisione rapida e vietare il movimento dei "Lupi Grigi" come già avviene in alcuni Paesi limitrofi?
Stellungnahme des Bundesrates
1./3. Il Consiglio federale può vietare un'organizzazione o un gruppo che direttamente o indirettamente propaga, sostiene o favorisce in altro modo attività terroristiche o di estremismo violento e che in questo modo minaccia concretamente la sicurezza interna o esterna (art. 74 cpv. 1 della legge federale sulle attività informative, LAIn; RS 121). Tale divieto deve fondarsi su una pertinente decisione delle Nazioni Unite o dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (art. 74 cpv. 2 LAIn), e in futuro sarà sufficiente una decisione di divieto o una sanzione delle Nazioni Unite (revisione dell'articolo adottata dal Parlamento il 25 settembre 2020). Per i "Lupi Grigi" non è stata presa una decisione in questo senso e pertanto il Consiglio federale non può vietare questa organizzazione. Sinora in Svizzera sono stati vietati i gruppi terroristici "Al-Qaïda" e "Stato Islamico" e le organizzazioni affini la cui attività rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza interna ed esterna del Paese.
2. In Svizzera, i rifugiati riconosciuti hanno diritto alla protezione della vita, dell'integrità fisica e della libertà e da pressioni psichiche insopportabili. In quanto titolari di un permesso di dimora in Svizzera, devono poter esercitare le loro libertà e i loro diritti fondamentali senza impedimenti al pari degli altri abitanti, libertà di espressione compresa. Le autorità responsabili della sicurezza considerano con serietà qualsiasi indizio di attività illegali. Se vengono constatate attività da parte di membri o simpatizzanti dei "Lupi Grigi" che rappresentano una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, vengono adottate tutte le misure di prevenzione e repressione previste dalla LAIn e dal Codice penale.
Risposta del Consiglio federale.