20.4426 · Interpellanza · 2020-12-09
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Durante la conferenza dell'Organizzazione internazionale del mondo del lavoro (OIL) tenutasi nel mese di giugno 2019 l'assemblea plenaria ha adottato la C190, ossia la "Convenzione sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro". Anche la delegazione svizzera e, in particolare, la rappresentanza statale, ha approvato la convenzione.
Nella convenzione si riconosce chiaramente "il diritto di tutti ad un mondo del lavoro libero dalla violenza e dalle molestie, ivi compresi la violenza e le molestie di genere" e il fatto "che la violenza e le molestie nel mondo del lavoro possono costituire un abuso o una violazione dei diritti umani, e che la violenza e le molestie rappresentano una minaccia alle pari opportunità e che sono inaccettabili e incompatibili con il lavoro dignitoso". La convenzione ricorda inoltre che "i Membri hanno l'importante responsabilità di promuovere un ambiente generale di tolleranza zero nei confronti della violenza e delle molestie" ed esorta gli Stati ad adottare "una strategia globale che preveda l'attuazione di misure di prevenzione e contrasto alla violenza e alle molestie".
Fortunatamente anche in Svizzera la violenza e le molestie sono bandite e punibili. Lo sciopero delle donne* e il movimento MeToo rendono tangibile l'attualità del tema e il fatto che rappresenti un vero problema, in particolare per le donne. Da alcune ricerche emerge che quasi una donna su due ha già subito molestie. Una situazione inaccettabile! Bisogna fare tutto il possibile per creare un ambiente lavorativo in cui non si vivano più violenze e molestie. Ratificando in tempi brevi la Convenzione 190 la Svizzera dimostrerebbe di essere davvero determinata ad agire e fornirebbe uno strumento potente agli interessati.
Chiedo quindi al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Com'è pianificata la ratifica?
2. Quali attività, strategie e misure prevede il Consiglio federale per raggiungere la tolleranza zero nei confronti delle violenze e delle molestie, in particolare sul posto di lavoro?
Stellungnahme des Bundesrates
Domanda 1
Le disposizioni della Convenzione 190 dell'Organizzazione internazionale del mondo del lavoro (OIL) sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro sono attualmente sottoposte a un'analisi giuridica coordinata dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). In questo modo la Svizzera adempie al proprio obbligo conformemente alla Costituzione dell'OIL.
La Convenzione è stata finora ratificata da tre Paesi (Uruguay, Figi, Namibia). Ulteriori ratifiche sono state annunciate in America latina (Ecuador) e in Europa (la ratifica dell'Italia deve tuttavia ancora essere ufficializzata). Vista la struttura tripartita dell'OIL, le parti sociali svizzere sono state coinvolte direttamente nell'elaborazione della Convenzione. Una prima bozza dell'analisi giuridica viene quindi sottoposta regolarmente per consultazione alla Commissione tripartita inerente alle attività dell'OIL, una commissione extraparlamentare composta da rappresentanti dell'Amministrazione federale e dalle organizzazioni centrali dei partner sociali. In occasione della prossima seduta (aprile 2021), è prevista la consultazione di detta commissione in merito alla bozza dell'analisi giuridica. Il Consiglio federale presenterà in seguito all'Assemblea federale l'analisi definitiva della Convenzione, tenendo conto della posizione della Commissione.
Domanda 2
Il Consiglio federale porta avanti un approccio globale e sistematico per proteggere l'integrità personale dalla violenza e dalle molestie, anche nel mondo del lavoro. La protezione della personalità è disciplinata nel Codice civile (art. 28 CC; RS 210). La violenza e le molestie sono invece disciplinate da diverse disposizioni del diritto penale, a seconda delle fattispecie. La legge sulla parità dei sessi vieta qualsiasi comportamento molesto di natura sessuale sul posto di lavoro (art. 4 LPar; RS 151.1) e definisce diverse pretese legali (accertamento, cessazione, omissione, indennità; art. 5 LPar). Un'indennità può essere assegnata in particolare quando il datore di lavoro non può provare di aver adottato tutte le precauzioni richieste dall'esperienza e adeguate alle circostanze, che ragionevolmente si potevano pretendere da lui, per evitare simili comportamenti. Anche il Codice delle obbligazioni prevede che il datore di lavoro debba vigilare affinché il lavoratore, in particolare, non subisca molestie sessuali e, se lo stesso fosse vittima di tali molestie, non subisca ulteriori svantaggi (art. 328 CO, RS 220).
Infine, anche secondo la legge sul lavoro (art. 6 cpv. 1 LL; RS 822.11) e l'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (art. 2 OLL 3; RS 822.113), il datore di lavoro deve adottare tutti i provvedimenti necessari per salvaguardare la salute dei lavoratori. I datori di lavoro devono disporre di un sistema che permetta loro di agire in modo preventivo, ma anche di intervenire qualora la prevenzione non ostacolasse le molestie. In particolare, le vittime devono avere un organo al quale potersi rivolgere. Tra il 2014 e il 2018 la SECO e gli ispettorati del lavoro, insieme alle parti sociali, hanno svolto un'azione prioritaria sui rischi psicosociali con, in primo piano, la protezione della personalità. Lo scopo era l'informazione e la sensibilizzazione degli ispettorati del lavoro, dei datori di lavoro e del pubblico.
La valutazione di quanto fatto ha permesso di constatare il raggiungimento di questo obiettivo.
Nel 2021 il Consiglio federale adotterà una strategia nazionale per la parità dei sessi. Fra i suoi temi prioritari rientrano la promozione della parità nella vita professionale e la lotta alla violenza e al sessismo.
Risposta del Consiglio federale.