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20.4427 · Interpellanza · 2020-12-09

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

La legge prevede che i lavoratori frontalieri debbano trascorrere almeno il 75 per cento del loro tempo di lavoro in Svizzera, perché le imposte e i contributi sociali siano versati qui e non all'estero. A causa dell'attuale pandemia, la raccomandazione di lavorare dal proprio domicilio valida in Svizzera si applica anche ai frontalieri, che sono però parzialmente esclusi dalle restrizioni più severe, quali il coprifuoco, in vigore nei loro Paesi d'origine (ad es. Francia). Nel limite delle loro possibilità, molti lavoratori frontalieri si mostrano solidali e rimangono a casa volontariamente. Durante la prima ondata, il limite massimo del 25 per cento del tempo di lavoro da trascorrere fuori dalla Svizzera è stato sospeso affinché nessuno ignorasse, per motivi fiscali e senza una reale necessità, la raccomandazione di lavorare dal proprio domicilio, rischiando così di accelerare la pandemia. Per quanto riguarda la Francia, la validità di questa disposizione è stata prolungata per l'ultima volta fino al 31 dicembre. Tuttavia, una revoca della disposizione dopo questa data comprometterebbe la lotta contro la pandemia e aumenterebbe inutilmente il traffico pendolare, dannoso sul piano ecologico. Pertanto pongo al Consiglio federale le seguenti domande:

Fino a quando sarà sospesa la regola del 25 per cento con i singoli Paesi confinanti?

In quali casi il termine viene prolungato tacitamente?

In quali casi cessano automaticamente di avere effetto le norme particolari, se determinate misure di protezione sono allentate?

Se le norme particolari concordate con determinati Paesi cessassero di avere effetto in breve tempo o fossero abrogate: qual è lo stato attuale dei negoziati con i Paesi confinanti e che priorità attribuisce a questo problema la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali? Si sta delineando un accordo?

Quale strategia a lungo termine persegue il Consiglio federale insieme ai Paesi confinanti per evitare, in futuro, falsi incentivi fiscali a un traffico pendolare dannoso per l'ambiente e involontario?

Stellungnahme des Bundesrates

Occorre fare una distinzione tra le disposizioni in ambito di assicurazioni sociali (n. 1) e quelle in materia fiscale (n. 2-3).

1. Il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1) dispone che i frontalieri che esercitano oltre il 25 per cento della propria attività nel loro Stato di residenza sono soggetti a versare i contributi dell'assicurazione sociale. Conformemente all'allegato II dell'Accordo tra la Svizzera e l'UE sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681), il Regolamento è applicabile anche al rapporto tra la Svizzera e l'UE. A seguito di una raccomandazione a livello europeo, la Svizzera e i suoi Paesi limitrofi hanno provveduto con misure temporanee affinché, per i frontalieri che a causa della pandemia di COVID-19 sono costretti a lavorare da casa, la situazione del diritto in materia di assicurazioni sociali rimanga immutata. Queste misure di flessibilizzazione valgono fino al 30 giugno 2021. Una volta che la situazione pandemica si sarà normalizzata, saranno applicabili nuovamente le norme usuali.

2.-3. In ambito fiscale le disposizioni sull'attribuzione del diritto d'imposizione per i redditi dei lavoratori nelle convenzioni per evitare le doppie imposizioni della Svizzera si fondano sul Modello di convenzione dell'OCSE. Fatti salvi gli ordinamenti particolari sull'imposizione dei frontalieri con determinati Paesi limitrofi (Germania, Francia, Italia e Liechtenstein), l'imposizione dei relativi redditi compete allo Stato in cui l'attività è esercitata fisicamente. Come nel caso delle assicurazioni sociali, la Svizzera e gli Stati menzionati hanno convenuto che le loro misure contro la pandemia di COVID-19 (in particolare il telelavoro) non influivano sulle norme fiscali in vigore. Gli accordi con la Germania e il Liechtenstein vengono rinnovati tacitamente di mese in mese e possono essere denunciati alla fine di ogni mese. Con la Germania è stata inoltre concordata la rinuncia a denunciare l'accordo almeno fino al 31 marzo 2021. Per quanto riguarda il Liechtenstein, al momento non vi sono indizi di un'imminente denuncia dell'accordo. L'accordo con la Francia è valido fino al 31 marzo 2021 e può essere prorogato a seconda dell'evoluzione della situazione. L'accordo con l'Italia è applicabile fino all'ultimo giorno del mese in cui l'ultimo dei due Stati revoca le misure dovute alla pandemia o le raccomandazioni per limitare la circolazione delle persone, fermo restando che le autorità competenti devono previamente mettersi d'accordo sulla data di revoca.

4. Le autorità federali valutano regolarmente, in stretto contatto con le autorità competenti degli Stati limitrofi, le misure che andranno prese in funzione dell'evolversi della pandemia.

5. Il Consiglio federale riconosce il contributo che le forme flessibili di lavoro, come il telelavoro, possono fornire alla mobilità. In linea di massima sostiene queste forme di lavoro, pur riconoscendo che non si prestano per tutte le professioni e possono rappresentare una sfida considerevole per le imprese (cfr. parere all'interpellanza 19.3628 "Work Smart e Village Office", depositata dal consigliere nazionale Thomas Egger). In ambito fiscale, il Dipartimento federale delle finanze sta attualmente chiarendo se, in vista dell'evoluzione attesa o di un'ulteriore promozione del telelavoro, sia auspicabile una modifica delle norme vigenti.

Risposta del Consiglio federale.