Lexipedia

20.4429 · Mozione · 2020-12-09

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di provvedere alla creazione e promozione di sportelli regionali di primo aiuto alle vittime di abusi, mobbing o discriminazione sul posto di lavoro.

Begründung

Abusi, mobbing e discriminazioni sul posto di lavoro sono purtroppo una realtà diffusa e costituiscono un problema per chi li subisce. Le disposizioni vigenti obbligano da un lato i datori di lavoro a proteggere la personalità dei loro impiegati (art. 328 CO), quindi la loro integrità fisica e psichica, e ad adottare misure adeguate per perseguire tale fine. Dall'altro lato le disposizioni vigenti vietano gli abusi e le discriminazioni, dando la possibilità alle vittime di far valere i propri diritti.

Ad esempio la vittima di mobbing può ricorrere ai rimedi giuridici di cui agli articoli 28 e seguenti del CC, in particolare può chiedere al giudice di proibire, di far cessare o di accertare la lesione. Anche la legge sulla parità dei sessi garantisce protezione dal mobbing e protegge tra l'altro dalle molestie sessuali sul posto di lavoro (art. 4 LPar), mettendo a disposizione della vittima vari rimedi giuridici (art. 5 LPar). Nei casi di abusi più gravi valgono le disposizioni del Codice penale.

È però purtroppo anche vero, che per un dipendente non è facile far valere i propri diritti in quanto abusi, mobbing e discriminazioni sul posto di lavoro sono non di rado legati a divari di potere oltre che a difficoltà probatorie. Anche il timore di ripercussioni o della perdita del posto di lavoro sono motivo per non opporsi agli abusi sul posto di lavoro. Sono situazioni molto pesanti, da cui per le vittime è difficile uscire. Per questo è necessario creare un'antenna indipendente e super partes che possa accompagnare e supportare le vittime nella ricerca di una via d'uscita.

Degli sportelli di primo aiuto possono aiutare le vittime a reagire e intraprendere i giusti passi per far valere i propri diritti. Tali sportelli devono

- essere gratuiti,

- essere accessibili a tutta la popolazione,

- offrire consulenza psicologica e giuridica,

- sottostare al segreto professionale.

Il numero di sportelli regionali non dovrà essere inferiore a quello delle grandi regioni svizzere, come definite dall'Ufficio federale di statistica.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 6 della legge sul lavoro (LL; RS 822.11) e la rispettiva ordinanza 3 (OLL3; RS 822.113) obbligano i datori di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie per proteggere la salute dei propri collaboratori. L'articolo 2 OLL3 menziona esplicitamente la salvaguardia e il miglioramento della salute psichica. Nelle sue indicazioni relative a queste disposizioni, la SECO elenca una serie di misure che il datore di lavoro deve adottare per prevenire problemi quali le molestie sessuali, il mobbing o le discriminazioni. Innanzitutto deve adottare il principio di tolleranza zero nei confronti di questi fenomeni, spiegare le diverse fattispecie, definire le procedure da seguire in presenza di casi del genere e informare sulle sanzioni previste.

La legge sulla parità dei sessi (LPar; RS 151.1) vieta esplicitamente le molestie sessuali sul posto di lavoro. La protezione contro le molestie sessuali rientra nell'obbligo di tutela che il datore di lavoro ha nei confronti dei suoi collaboratori. Quest'obbligo comprende, da un lato, le misure di prevenzione e, dall'altro, il dovere di intervenire in presenza di casi concreti. La LPar prevede infine una protezione dal licenziamento per l'intera durata di un'eventuale procedura di contestazione interna, di una procedura di conciliazione o di una procedura giudiziaria nonché per i sei mesi successivi.

Come menzionato sopra, la protezione della salute è di competenza del datore di lavoro. Nelle sue indicazioni, la SECO illustra come attuare questo dovere e spiega che in caso di conflitto può essere designata una persona di fiducia interna o esterna all'azienda. Sarebbe pertanto inopportuno se, al posto dei datori di lavoro, fosse lo Stato a intervenire, istituendo degli sportelli regionali di primo soccorso per le vittime di abusi e discriminazioni sul posto di lavoro.

I datori di lavoro che prendono sotto gamba questo problema possono essere obbligati dall'Ispettorato del lavoro a conformarsi alle indicazioni della SECO. A questo riguardo l'Ispettorato del lavoro effettua controlli anche a seguito di reclami specifici e, se necessario, può disporre misure appropriate.

Le vittime di molestie sul posto di lavoro hanno inoltre diritto all'aiuto previsto dalla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5) se la loro integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato (art. 1 cpv. 1 LAV). Infine, secondo il codice di procedura civile (CPC), in una procedura civile le vittime hanno diritto a procedure di conciliazione e decisionali gratuite (art. 113 e 114 CPC).

In base a quanto esposto, il Consiglio federale ritiene che le possibilità esistenti per affrontare e contrastare i potenziali problemi sul posto di lavoro siano sufficienti ed efficaci.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.