20.4444 · Interpellanza · 2020-12-09
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Gli Jenish, i Sinti e, si spera, presto anche i Rom, sono riconosciuti come minoranze nazionali e, secondo il messaggio sulla cultura, la loro cultura e il loro modo di vita nomade o parzialmente nomade devono essere promossi. Tuttavia, proprio queste comunità sono particolarmente colpite dai provvedimenti contro il coronavirus, che causano loro enormi perdite di guadagno.
Molte di queste persone svolgono un lavoro soggetto all'autorizzazione per l'esercizio del commercio ambulante. A causa della situazione sanitaria, diversi Cantoni hanno vietato o fortemente limitato le attività di commercio ambulante. Dove sono ancora consentite, la cifra d'affari è crollata a causa del timore del contagio attraverso i contatti ravvicinati. Molte di queste persone vivono da mesi praticamente senza reddito e al di sotto del minimo vitale e possono beneficiare solo molto raramente dei provvedimenti adottati dalla Confederazione, poiché nella maggior parte dei casi non sono registrate né come lavoratori indipendenti né come salariati.
Durante la prima ondata pandemica, famiglie o singole persone hanno ricevuto un aiuto finanziario temporaneo dalla Catena della Solidarietà. Per la seconda ondata, tuttora in corso, queste prestazioni non sono più disponibili. Le persone interessate possono quindi contare al massimo sull'aiuto sociale. A causa dei trascorsi (basti pensare all'opera di assistenza "I bambini della strada"), le comunità jenisch e sinti sono però molto scettiche nei confronti delle autorità. Un'altra difficoltà è che molti Comuni rifiutano di concedere loro il domicilio perché mantengono il loro modo di vita e rimangono sul posto solo temporaneamente. In quanto titolari della nazionalità svizzera, tuttavia, avrebbero diritto a un domicilio. Questa situazione complica in modo considerevole l'accesso alle prestazioni statali regolari. Queste persone hanno dunque bisogno di un sostegno speciale.
Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Le persone attive nel commercio ambulante possono contare sull'indennità di perdita di guadagno anche se non sono registrate come lavoratori indipendenti?
2. Se no, possono contare sui provvedimenti per i casi di rigore?
3. Può prendere in considerazione la possibilità di assegnare agli interessati che ne fanno richiesta prestazioni in denaro non rimborsabili per coprire le spese di mantenimento immediate cui non sono in grado di far fronte, analogamente a quanto previsto per il settore della cultura dall'articolo 11 capoverso 4 della legge COVID-19? La Confederazione potrebbe, ad esempio, mettere a disposizione di organizzazioni con cui ha già stipulato un contratto di prestazioni un importo da utilizzare per il versamento di prestazioni in denaro nel 2021.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Affinché l'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus possa essere concessa, gli interessati devono essere assoggettati al sistema svizzero delle assicurazioni sociali in qualità di salariati o di lavoratori indipendenti. Per quest'ultima categoria è determinante che lo statuto di indipendente sia riconosciuto ai sensi della LAVS. A tal fine, le persone devono essere iscritte alla cassa di compensazione AVS come lavoratori indipendenti con una ragione sociale (p. es. iscrizione nel registro di commercio). Le persone attive nel commercio ambulante hanno diritto all'indennità se lo statuto di indipendente è riconosciuto secondo la LAVS e se le condizioni previste dalla legge COVID-19 (RS 818.102) e dall'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno (RS 830.31) sono adempiute. In caso contrario, non sussiste alcun diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus.
2. I provvedimenti per i casi di rigore sono destinati in particolare alle imprese iscritte nel registro di commercio svizzero che pagano la maggior parte dei loro oneri salariali in Svizzera e la cui attività professionale è stata interrotta. Se le persone attive nel commercio ambulante non adempiono tali condizioni, non possono ricorrere alle prestazioni in questione.
3. Il versamento di prestazioni in denaro non rimborsabili alle persone attive nel commercio ambulante analogamente a quanto previsto per il settore della cultura richiederebbe un'apposita base giuridica. Tuttavia, non soltanto questa non è data, ma non ne è nemmeno prevista l'istituzione. Nella primavera del 2020 la Fondazione Naschet Jenische, con il sostegno di Caritas Zurigo e della Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri, nonché grazie agli aiuti finanziari della Catena della Solidarietà e dell'Ufficio federale della cultura (UFC), ha istituito un servizio di consulenza a bassa soglia per le minoranze particolarmente colpite. Questo progetto garantisce alle persone bisognose il sostegno necessario per chiarire quali siano le diverse possibilità di aiuto e come procedere per poterne beneficiare. L'UFC continuerà a promuovere questo servizio e a sostenere finanziariamente l'attività di consulenza.
Risposta del Consiglio federale.