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20.4453 · Interpellanza · 2020-12-10

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Dal 2013, nel quadro di programmi di reinsediamento la Svizzera accoglie rifugiati, tra cui anche persone con problemi di salute, traumi e disabilità. Con la ratifica della Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità (CDPD) la Svizzera si è impegnata a prevedere ampi programmi riabilitativi al fine di garantire l'autodeterminazione e la partecipazione delle persone disabili in tutti gli ambiti della vita (art. 26 CDPD). In Svizzera l'assicurazione contro l'invalidità (AI) fornisce prestazioni tese ad aiutare le persone disabili a condurre una vita autonoma e responsabile. I rifugiati che a causa dei loro problemi di salute giungono in Svizzera tramite il programma di reinsediamento non hanno diritto alle prestazioni dell'AI, poiché non adempiono le condizioni previste. In questo contesto prego il Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti.

1. In che modo nel quadro dei programmi di reinsediamento si tiene conto dei diritti delle persone disabili sanciti nella CDPD?

2. In che modo i rifugiati minorenni disabili giunti nel quadro del programma di reinsediamento sono promossi conformemente alle loro capacità, cosicché possano svilupparsi al meglio sul piano scolastico e sociale?

3. La rapida integrazione professionale costituisce l'obiettivo principale del programma di reinsediamento; a tal fine sono a disposizione le misure e le offerte dei programmi cantonali d'integrazione (PIC). A causa delle loro limitazioni fisiche e psichiche, non tutti i rifugiati reinsediati sono in grado di utilizzare questa offerta. In che modo è garantito loro il diritto al lavoro e all'occupazione secondo l'articolo 27 CDPD? Vi sono ad esempio offerte occupazionali a bassa soglia per persone difficilmente collocabili sul mercato del lavoro?

4. Chi si assume, a breve, medio e lungo termine, le spese supplementari dei rifugiati reinsediati dovute alla disabilità, tra le altre cose per mezzi ausiliari, un'abitazione adeguata (p. es. un appartamento agibile in sedia a rotelle) e aiuti da parte di terzi?

5. Come sono garantiti la consulenza specifica e l'accompagnamento dei rifugiati con disabilità?

6. Dal punto di vista della Confederazione, come si potrebbe sviluppare il programma di reinsediamento di modo che tenga ancor meglio conto delle condizioni e delle esigenze specifiche delle persone con disabilità?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il primo rapporto della Svizzera sull'attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CDPD; RS 0.109), adottato dal Consiglio federale il 29 giugno 2016, descrive le misure legali, amministrative, giudiziarie o di altro tipo applicabili nel nostro Paese per garantire i diritti previsti dalla suddetta convenzione, a cui possono appellarsi anche i rifugiati reinsediati. Questi diritti sono garantiti. Illustrare in maniera esaustiva in che modo se ne tiene concretamente conto nei singoli settori esulerebbe dal quadro della presente risposta. Le risposte seguenti trattano aspetti concreti dell'attuazione della CDPD.

2. I rifugiati minorenni disabili possono in linea di massima beneficiare delle offerte dei sistemi sanitari ed educativi cantonali. Per integrare durevolmente, sul piano professionale e sociale, i rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente, dal 2019 la Confederazione e i Cantoni attuano, nel quadro dei programmi d'integrazione cantonali (PIC), l'Agenda Integrazione, che completa le strutture regolari. Sulla base delle pertinenti convenzioni con la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), i Cantoni garantiscono una gestione individuale dei casi e la valutazione sistematica del potenziale dei richiedenti l'asilo e possono in tal modo sostenere i minorenni disabili nel processo integrativo tenendo conto delle loro capacità e possibilità.

3./5. Il programma svizzero di reinsediamento mira principalmente a permettere ai rifugiati bisognosi di particolare protezione di stabilirsi durevolmente nel nostro Paese. L'Agenda Integrazione si propone di promuovere un'integrazione socio-professionale duratura offrendo una consulenza e un accompagnamento individuali durante tutta la procedura, anche per le persone con limitazioni psichiche e fisiche. Nel quadro dei PIC sono pertanto pure proposte misure occupazionali a bassa soglia e programmi di mentorato. L'organizzazione di queste misure compete ai Cantoni.

4. Il 1° marzo 2019 è entrato in vigore un sistema semplificato di finanziamento per il rimborso forfettario dei costi di aiuto sociale sostenuti dai Cantoni per i rifugiati reinsediati (art. 24a dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie). Da allora, per ogni rifugiato reinsediato la Confederazione rimborsa ai Cantoni somme forfettarie globali per sette anni dall'entrata in Svizzera, senza procedere a un esame caso per caso. Il versamento è effettuato a prescindere dall'assunzione di un'eventuale attività lucrativa o da eventuali prestazioni delle assicurazioni sociali. I Cantoni possono in tal modo costituire riserve finanziarie per i rifugiati reinsediati che devono essere sostenuti per più di cinque anni perché non sono ancora economicamente indipendenti a causa di un problema fisico o psichico o non ricevono prestazioni complementari. I rifugiati il cui grado di invalidità ammonta ad almeno il 40 per cento al momento dell'entrata in Svizzera hanno diritto, dopo un termine di attesa di cinque anni, alle prestazioni complementari dell'assicurazione contro l'invalidità, che permettono di coprire a lungo termine i costi risultanti per queste persone.

6. Con l'inserimento dei programmi speciali d'integrazione per rifugiati reinsediati nei PIC, spetta ai Cantoni adottare misure appropriate che tengano conto delle condizioni e delle esigenze specifiche delle persone disabili. La SEM accompagna l'attuazione dei PIC e garantisce in tal modo che le misure esistenti siano costantemente riesaminate e all'occorrenza sviluppate e migliorate.

Risposta del Consiglio federale.