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20.4494 · Interpellanza · 2020-12-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Le discussioni sulla riforma LPP evidenziano che nell'ambito della previdenza professionale non vi è una statistica uniforme riconosciuta da tutti gli attori. I dati statistici sono rilevati quasi esclusivamente sulla base di quanto stabilito dai regolamenti delle singole casse pensioni. Per ottenere un quadro generale completo della situazione del secondo pilastro devono pertanto essere stimati o estrapolati diversi parametri, il che è fonte d'imprecisione, ostacola il dialogo e implica che ogni attore operi con dati propri, non sempre paragonabili e comprensibili.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Condivide l'opinione che le attuali statistiche nell'ambito della previdenza professionale siano insoddisfacenti?

2. L'obbligo d'annuncio all'Ufficio centrale del 2° pilastro previsto per gli istituti all'articolo 24a della legge sul libero passaggio (LFLP) non potrebbe essere esteso a tutti gli assicurati ed enti assicurativi? Quali sarebbero i vantaggi e gli svantaggi di questa soluzione?

3. Occorrono ulteriori dati per poter disporre di statistiche complete, per esempio sugli averi di vecchiaia obbligatori e sovraobbligatori, sui contributi di risparmio annui dei datori di lavoro e dei lavoratori, sui salari AVS o sulla deduzione di coordinamento applicata? Quali altri dati sarebbe opportuno rilevare?

4. Non si potrebbe, invece, esigere dalle casse pensioni che forniscano statistiche standardizzate? Quali sarebbero secondo il Consiglio federale i vantaggi e gli svantaggi di questa soluzione e quali adeguamenti legislativi sarebbero necessari?

5. Ha altre proposte per migliorare la trasparenza e la comparabilità delle casse pensioni?

Stellungnahme des Bundesrates

1. In molti casi le statistiche e i dati disponibili permettono di effettuare stime che forniscono informazioni sufficientemente precise.

Con l'introduzione della statistica delle nuove rendite dell'Ufficio federale di statistica (UST), che dal 2015 svolge una rilevazione totale di dati individuali sui prelievi di capitale e sulle nuove rendite, la disponibilità delle informazioni e dei dati relativi alle prestazioni di vecchiaia è notevolmente migliorata. Il Consiglio federale condivide tuttavia l'opinione dell'autrice della mozione che i dati disponibili per quanto riguarda il 2° pilastro siano in parte lacunosi. Ad esempio, fatta eccezione per quelli forniti nell'ambito dell'obbligo d'annuncio all'Ufficio centrale del 2° pilastro, introdotto nel 2017, non è possibile disporre di dati centralizzati a livello nazionale relativi ai singoli assicurati attivi affiliati al 2° pilastro. La mancanza di tali dati individuali rende in parte difficili l'esame e la risoluzione di questioni legate alla previdenza professionale (obbligatoria). In linea di massima, l'introduzione di una rilevazione centralizzata di dati individuali nel 2° pilastro sarebbe auspicabile sia dal punto di vista statistico che a livello di politica sociale. Sarebbe indubbiamente opportuno rilevare dati sugli averi di vecchiaia obbligatori e sovraobbligatori, sui contributi di risparmio, sui salari lordi e sulla deduzione di coordinamento. Inoltre, potrebbero essere utili anche informazioni relative al grado d'occupazione nonché ai contributi di rischio e quelli alle spese di amministrazione. Tuttavia, una tale rilevazione genererebbe oneri e spese ingenti per gli istituti di previdenza e l'ente incaricato della rilevazione. Prima di muoversi in questa direzione, si dovrebbe pertanto svolgere un'accurata analisi costi-benefici.

2.-3. Il nuovo obbligo d'annuncio previsto all'articolo 24a della legge sul libero passaggio (LFLP; RS 831.42) è stato introdotto nel 2017 nel contesto della ridefinizione del conguaglio della previdenza in caso di divorzio per permettere ai coniugi e ai giudici del divorzio di farsi un'idea degli averi di previdenza e di libero passaggio disponibili. Questo obbligo d'annuncio non ha tuttavia lo scopo di fornire dati statistici, poiché ciò non rientra tra i compiti dell'Ufficio centrale del 2° pilastro. Pertanto, il Consiglio federale ritiene che l'obbligo d'annuncio di cui all'articolo 24a LFLP non sia lo strumento giusto per ampliare le informazioni statistiche sulla previdenza professionale.

4. Con la statistica delle casse pensioni dell'UST e il rilevamento sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza effettuato della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale, già oggi vengono svolte annualmente due rilevazioni standardizzate presso tutti gli istituti di previdenza. Per quanto concerne questi enti, dunque, si dispone di informazioni uniformi. Inoltre, il questionario può essere completato o adeguato, se si constata la mancanza di determinate informazioni importanti. Questo è già stato fatto e lo si continua a fare regolarmente.

5. Nel 2017 il Consiglio federale ha pubblicato un rapporto sulla comparabilità degli istituti di previdenza, redatto in adempimento del postulato 13.3109 Vitali. Pur giungendo alla conclusione, sulla base di uno studio di fattibilità, che l'applicazione di un set di indicatori uniforme migliorerebbe la comparabilità, l'Esecutivo respinge l'idea di introdurre un obbligo di adottare tale modello, in particolare poiché non è chiaro se la sua utilità giustificherebbe le spese a esso connesse. Inoltre, questo ridurrebbe eccessivamente l'autonomia degli istituti di previdenza, dato che l'applicazione di un modello di rischio uniforme non terrebbe conto delle peculiarità dei singoli istituti.

Va infine considerato che al momento dell'introduzione del regime obbligatorio della previdenza professionale esistevano già numerose casse pensioni e la LPP era stata pensata come una legge che definisse condizioni quadro minime, il che nella prassi ha comportato forme organizzative molto eterogenee sia degli istituti di previdenza che dei loro regolamenti. Questa eterogeneità rende difficile lo svolgimento di confronti oggettivi nel complesso sistema della previdenza professionale.

Risposta del Consiglio federale.