20.4560 · Interpellanza · 2020-12-16
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Nel 2014, il Comune di Grenoble ha deciso di vietare tutta la pubblicità commerciale nel suo spazio pubblico, suscitando notevole scalpore. La decisione delle autorità si basava su una semplice constatazione: la pubblicità commerciale spinge i cittadini a consumi estremi incompatibili con le risorse limitate del nostro pianeta. Inoltre, la pubblicità negli spazi pubblici è spesso percepita come un inquinamento visivo che danneggia il patrimonio architettonico e paesaggistico. Le pubblicità mirano a promuovere beni che sono, per la maggior parte, inutili e spesso dannosi per il clima (consumo eccessivo, impronta di carbonio elevata) e per la salute (prodotti alimentari eccessivamente trasformati ad alto contenuto di zuccheri, prodotti per la pulizia tossici, cosmetici contenenti perturbatori ormonali ecc.)
Diversi articoli di legge disciplinano al momento la pubblicità di prodotti nocivi per la salute (alcool, prodotti del tabacco ecc.).
In questo contesto, lo studio di una forma di divieto della presenza di pubblicità negli spazi pubblici sembra essere opportuno. Il Consiglio federale è pertanto incaricato di rispondere alle seguenti domande:
1. È ipotizzabile a livello federale una forma di regolamentazione della pubblicità commerciale negli spazi pubblici, dato che alcune norme vigenti disciplinano la pubblicità di prodotti nocivi alla salute (alcool, sigarette ecc.)? Quali possibilità legali esistono?
2. È ipotizzabile vietare la pubblicità negli spazi gestiti dalle ex regie federali (stazioni ferroviarie, autopostali ecc.)?
3. È possibile vietare l'uso di schermi retroilluminati e di schermi pubblicitari tenuto conto del fatto che consumano una quantità sproporzionata di energia e sono incompatibili con gli obiettivi climatici della Svizzera?
Stellungnahme des Bundesrates
1) La libertà di pubblicità è parte integrante del principio costituzionalmente garantito della libertà economica (art. 27 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera, RS 101). Eventuali deroghe da questo principio sono ammissibili solo se l'intervento ha un fondamento legale sufficiente, risponde al pubblico interesse ed è proporzionato allo scopo. Nel caso del consumo di tabacco o alcool, queste condizioni per la limitazione della pubblicità sono soddisfatte. Le conseguenze per la salute e i costi elevati per l'economia nazionale giustificano un intervento.
Studi effettuati dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) e dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) dimostrano che il riscaldamento globale e l'inquinamento atmosferico causano malattie e morti premature di entità simile a quelle provocate dal consumo di alcool. A differenza dell'alcolismo e del tabagismo, il cui effetto nocivo è chiaramente attribuibile a pochi prodotti, gran parte delle attività economiche e sociali causano emissioni di gas serra e altre forme di inquinamento ambientale. La pubblicità può aumentare la domanda di attività e prodotti ad alto impatto ambientale.
Non esiste una base legale per limitare la pubblicità negli spazi pubblici a seguito degli effetti negativi per l'ambiente dovuti al consumo di determinati prodotti. Essa dovrebbe essere sancita nella legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb, RS 814.01) o nella legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 (legge sul CO2, RS 641.71). Con una base legale sufficiente, la proporzionalità sarebbe posta in primo piano nel valutare la legittimità di una regolamentazione della pubblicità negli spazi pubblici. Le limitazioni della pubblicità sarebbero proporzionate principalmente in caso di prodotti con un forte impatto sul clima o sulla salute e per i quali esistono alternative convenienti e più ecologiche (ad es. i combustibili fossili).
2) Attualmente non esiste nemmeno una base legale per vietare la pubblicità nelle stazioni ferroviarie e sui mezzi di AutoPostale. Anche in questo caso occorre considerare la libertà economica degli inserzionisti. Una regolamentazione dovrebbe quindi fondarsi su una base legale sufficiente, rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.
3) Al momento non esiste neanche una base legale per vietare la pubblicità su schermi e pannelli retroilluminati. I requisiti per l'efficienza energetica dell'illuminazione, degli schermi e, dal 1° marzo 2021, dei display sono disciplinati dall'ordinanza concernente le esigenze per l'efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (OEEne, RS 730.02).
Risposta del Consiglio federale.