20.4565 · Interpellanza · 2020-12-17
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Nella sua risposta all'interrogazione 13.1017 "Possono ancora esservi figli senza assegni familiari in Svizzera?", il Consiglio federale aveva confermato che, nonostante l'ampliamento della legislazione sugli assegni familiari - in particolare con l'accesso alle prestazioni per gli indipendenti -, non era possibile escludere formalmente che potessero sussistere lacune e che in determinati casi bambini o adolescenti non avessero accesso agli assegni. Nell'interrogazione summenzionata avevo fatto l'esempio di casi d'incapacità al lavoro per malattia di una durata superiore a tre mesi, con conseguente perdita del diritto all'assegno per i figli per il genitore salariato. Se per una ragione qualsiasi l'altro genitore non è in grado di far valere questo diritto e quindi di supplire alla sua perdita temporanea da parte della persona malata, il diritto all'assegno può venire a cadere. Nella sua risposta il Consiglio federale aveva spiegato la soluzione del caso in esame, soluzione che richiedeva passi amministrativi non sempre noti alle persone interessate. Per completezza e per escludere formalmente eventuali lacune, l'Esecutivo aveva suggerito di depositare un postulato che lo incaricasse di "valutare la possibilità di proporre soluzioni di diritto federale".
Il postulato, depositato nel 2015, è stato oggetto di opposizione e respinto dal Consiglio nazionale.
Con la presente interpellanza chiedo al Consiglio federale se vi sono stati sviluppi in materia e se può affermare che il nostro Paese dispone di una rete sociale adeguata e sufficiente che permetta oggi di ritenere che più nessun bambino o adolescente in Svizzera possa essere privato dell'assegno.
Ringrazio sin d'ora il Consiglio federale per la sua risposta.
Stellungnahme des Bundesrates
L'ultima revisione della legge del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (LAFam; RS 836.2), entrata in vigore il 1° agosto 2020, ha colmato lacune e apportato miglioramenti. Ad esempio, le madri sole disoccupate hanno ora diritto agli assegni familiari durante il congedo di maternità. Inoltre, con l'abbassamento del limite d'età da 16 a 15 anni, anche per i figli che iniziano una formazione postobbligatoria prima del compimento del 16° anno d'età sono ora concessi assegni di formazione, più elevati rispetto a quelli per i figli.
Conformemente alla LAFam, hanno diritto agli assegni familiari i salariati, i lavoratori indipendenti e le persone prive di attività lucrativa. Per i salariati, il diritto nasce e si estingue con il diritto allo stipendio. Sussiste quindi solo per la durata del rapporto di lavoro. La LAFam prevede eccezioni a questo principio in determinati casi: se il salariato è impossibilitato a lavorare per malattia, infortunio, gravidanza o per l'adempimento di obblighi legali, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato l'impedimento al lavoro e per i tre mesi successivi, indipendentemente dal fatto che durante questo periodo siano versati, o meno, un salario o una prestazione assicurativa. Se un'altra persona può far valere il diritto agli assegni familiari, li può richiedere dopo la scadenza di questo periodo. Se nessun'altra persona ha diritto agli assegni familiari, la persona che perde il proprio diritto può richiederli in qualità di persona priva di attività lucrativa.
Per i lavoratori indipendenti il diritto nasce il primo giorno del mese in cui inizia l'attività indipendente e si estingue l'ultimo giorno del mese in cui questa cessa. In caso di interruzioni dell'attività lucrativa, si applicano per analogia le disposizioni per i salariati summenzionate.
I salariati e gli indipendenti hanno tuttavia diritto agli assegni familiari in qualità di persone esercitanti un'attività lucrativa solo se conseguono un reddito annuo superiore a 7170 franchi. In caso contrario, sono considerati persone prive di attività lucrativa. Le persone prive di attività lucrativa hanno diritto agli assegni familiari se il loro reddito imponibile annuo non supera i 43 020 franchi e se non percepiscono prestazioni complementari.
Nel caso in cui non sia più versato un salario o una prestazione assicurativa, nessun'altra persona possa richiedere gli assegni familiari o non sussista il diritto ad assegni familiari in quanto persona priva di attività lucrativa (perché il limite di reddito è superato e/o vengono percepite prestazioni complementari), rimane una lacuna. Per colmarla, dovrebbe essere soppresso il limite di reddito per le persone prive di attività lucrativa. Poiché il finanziamento degli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa incombe ai Cantoni, il legislatore permette loro di aumentarne o sopprimerne il limite di reddito. I Cantoni TI, VD, GE e JU si sono già avvalsi di questa possibilità. La disposizione che esclude la riscossione simultanea di prestazioni complementari e assegni familiari è pertanto appropriata, in quanto gli assegni familiari dovrebbero essere presi in considerazione per determinare l'importo delle prestazioni complementari.
Risposta del Consiglio federale.