20.458 · Iniziativa parlamentare · 2020-06-26
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati decide di elaborare un atto normativo volto a confermare alle autorità incaricate di applicare il diritto che il decreto federale del 4 ottobre 1962 sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi nelle assicurazioni per la vecchiaia, i superstiti e per l'invalidità sia poziore alla parità di trattamento dei rifugiati nei confronti dei cittadini svizzeri, sancita dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati.
Begründung
Con sentenza del 21 gennaio 2020 (9C_460/2018) il Tribunale federale ha confermato che i rifugiati riconosciuti che ricevono una rendita AI hanno di principio diritto a contributi supplementari per i figli (rendite per i figli) che non vivono in Svizzera. L'articolo 1 del decreto federale sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi nelle assicurazioni per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità esige tuttavia il domicilio e la dimora abituale in Svizzera per ogni persona per la quale è versata una rendita. Il disciplinamento del decreto federale del 1962 è quindi in contrasto con la parità di trattamento tra rifugiati e cittadini svizzeri, garantita dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (ratificata dalla Svizzera nel 1955). Il Tribunale ritiene tuttavia che il decreto non sia applicabile poiché non è del tutto chiaro se una deroga al diritto internazionale corrisponda alla volontà del legislatore. In veste di legislatore, l'Assemblea federale è quindi chiamata a confermare la sua volontà di derogare alla Convenzione sullo statuto dei rifugiati mediante un nuovo decreto.