Prestazioni di riserva degli ospedali durante la pandemia. Qual è la strategia del Consiglio federale?
20.4652 · Interpellanza · 2020-12-17
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è categoricamente contrario a una partecipazione della Confederazione ai costi delle prestazioni di riserva generati in pressoché tutti gli ospedali svizzeri dal divieto di eseguire operazioni e trattamenti non urgenti emanato nella primavera del 2020 nel quadro della situazione straordinaria. A più riprese è stato fatto riferimento a un accordo concluso con i Cantoni, secondo cui la Confederazione assumerebbe i costi dei vaccini e dei test e i Cantoni i costi a carico degli ospedali. L'associazione degli ospedali svizzeri H+ ha quantificato questi costi in complessivamente circa 2 miliardi di franchi, i Cantoni in circa 1,3 miliardi. Il coinvolgimento troppo tardivo del settore ospedaliero direttamente interessato è stato esplicitamente criticato nel "Rapporto di valutazione della gestione della crisi pandemica di COVID-19" della Cancelleria federale.
Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Quando e da chi è stato concluso l'accordo tra la Confederazione e i Cantoni sulla copertura dei costi delle prestazioni di riserva degli ospedali durante il periodo in cui vigeva il divieto di eseguire trattamenti non urgenti e qual è il suo tenore?
2. Come garantisce che i fornitori di prestazioni stazionarie siano trattati secondo il principio dell'uguaglianza giuridica indipendentemente dall'appartenenza cantonale e dalla natura pubblica o privata dell'istituzione?
3. Perché soltanto nell'autunno del 2020 ha invitato a colloqui i rappresentanti del settore ospedaliero, tanto duramente provato dalla pandemia, mentre ad altri settori economici erano stati accordati senza problemi aiuti finanziari già durante il lockdown?
Begründung
Per essere meglio preparati a future pandemie, bisogna rispondere rapidamente e accuratamente alle molte domande ancora senza risposta. Urge dunque analizzare la situazione a fondo e con onestà autocritica.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Durante la situazione straordinaria il Consiglio federale, disponendo il divieto di eseguire trattamenti, ha assunto la propria responsabilità sulla base della legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101) e impedito un sovraccarico degli ospedali. La LEp disciplina anche l'assunzione da parte della Confederazione delle spese per l'approvvigionamento della popolazione con agenti terapeutici e quelle relative alle visite (test), alla sorveglianza, alla quarantena e alla cura di viaggiatori nel trasporto internazionale, se questi provvedimenti sono stati ordinati dai suoi organi. Per la Confederazione non sussiste alcun obbligo di sostenere altre spese, per esempio per le riserve di capacità.
2. In base al diritto costituzionale, spetta ai Cantoni garantire l'assistenza sanitaria. Secondo l'articolo 117 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.; RS 101), la Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni. Come il Consiglio federale aveva già illustrato nei suoi pareri in risposta al postulato Burgherr 19.3887 e alle mozioni CSSS-S 16.3623 e Herzog Verena 16.3842, un disciplinamento a livello federale delle prestazioni economicamente di interesse generale, ad esempio delle riserve di capacità, non è ammesso. Nell'ambito della competenza della Confederazione per il disciplinamento dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni, la legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal, RS 832.10) prevede unicamente che le remunerazioni delle cure ospedaliere non comprendono le partecipazioni ai costi delle prestazioni economicamente di interesse generale. Pertanto spetta ai Cantoni definire le prestazioni economicamente di interesse generale e stabilire in che misura finanziarle. Un disciplinamento a livello federale non è quindi possibile.
3. Già la scorsa primavera l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), d'intesa con gli attori interessati, aveva elaborato una scheda informativa per garantire in tutta la Svizzera una rimunerazione uniforme dei trattamenti stazionari acuti per i pazienti Covid-19 tramite la struttura tariffale vigente SwissDRG. Inoltre, SwissDRG SA ha pubblicato raccomandazioni sull'applicazione della struttura tariffale affinché i trattamenti dei pazienti Covid-19 negli ospedali potessero essere rimunerati uniformemente e appropriatamente. Pertanto è stato possibile chiarire l'assunzione dei costi per le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Per quanto riguarda i minori introiti di ospedali e cliniche a causa della riduzione e del rinvio di interventi e trattamenti elettivi, l'ordinanza 3 Covid-19 (RS 818.101.24) non prevede alcun indennizzo da parte della Confederazione. L'AOMS, dal canto suo, può assumere soltanto i costi dei trattamenti eseguiti e non quelli dei trattamenti non eseguiti.
Sulla base del postulato CSSS-S 20.3135 "Chiarire le ripercussioni dei costi della salute dovuti alla pandemia sui diversi soggetti che si assumono le spese", trasmesso dal Parlamento, l'UFSP sta elaborando un rapporto che chiarisce le ripercussioni finanziare della pandemia sui diversi soggetti che si assumono le spese (Confederazione, Cantoni, assicuratori e assicurati) nel settore sanitario.
Risposta del Consiglio federale.