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Vietare il velo alle bambine nelle scuole e negli asili. Una questione di parità di trattamento e di protezione dei minori, non di religione

20.4728 · Postulato · 2020-12-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di redigere un rapporto che illustri in che misura è possibile, in virtù degli articoli 8 capoversi 1-3, 10 capoverso 2, 11 capoverso 1, 19 nonché 41 capoverso 1 lettera g della Costituzione federale, creare una base legale che assicuri a tutti i bambini negli asili e nelle scuole del nostro Paese uguali diritti e libertà e garantisca la protezione dei minori. Nei nostri istituti formativi deve essere garantita a tutti i bambini la possibilità di svilupparsi liberamente senza velo.

I capi di vestiario che esprimono la sottomissione e la discriminazione delle bambine e delle ragazzine musulmane violano i summenzionati articoli della Costituzione. In base al principio secondo cui il diritto religioso è subordinato a quello statale, occorre anche chiarire il rango dell'articolo 8 rispetto all'articolo 15. Appellarsi alla libertà di credo e di coscienza per giustificare una sottomissione non può essere nello spirito della Costituzione.

Le nostre scuole costituiscono uno spazio libero per gli ideali dello Stato di diritto: libertà e uguali diritti per tutti. Questi diritti devono valere ed essere tutelati allo stesso modo per tutti i bambini. Il velo per le ragazzine musulmane, con carattere sessualizzante e discriminatorio, non deve pertanto avervi alcun posto. Ostacola lo sviluppo e la libertà di movimento ed è contrario all'obiettivo pedagogico della parità di trattamento e di opportunità. Rende evidenti la sottomissione e la sessualizzazione e, con l'argomentazione ingannevole della libertà religiosa, stigmatizza e priva della libertà la minoranza di ragazzine che lo indossano.

Questa minoranza - per quanto esigua possa essere - non può essere ignorata nelle nostre società occidentali, che rientrano tra quelle più evolute a livello mondiale sul piano dell'emancipazione femminile. Non si tratta di una normativa speciale contro una minoranza, ma di un diritto per una piccola minoranza di bambine.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Nel suo rapporto del 9 giugno 2017 su segni e simboli religiosi indossati e affissi negli edifici pubblici, stilato in adempimento del postulato Aeschi Thomas 13.3672, il Consiglio federale si è già chinato sulla questione dei simboli religiosi indossati a scuola, tra cui anche il velo. A tal fine si è fondato su un'analisi della legislazione e della giurisprudenza a livello federale, sugli interventi politici presentati nei Cantoni, su studi empirici e su uno studio di diritto comparato. Nel suo rapporto non ha ravvisato alcuna necessità di legiferare a livello federale. Ha in particolare rammentato che in virtù della Costituzione (Cost.; RS 101) la competenza di legiferare in ambito religioso spetta ai Cantoni (art. 3 e 72 cpv. 1 Cost.) e il settore scolastico compete ai Cantoni (art. 62 Cost.). Sia questo approccio federalistico sia la considerazione delle peculiarità cantonali sono profondamente radicati in Svizzera e si sono dimostrati buone opzioni, anche alla luce delle importanti differenze riscontrabili tra i Cantoni per quanto riguarda le confessioni e la cultura nonché il rapporto con la religione, plasmato dalle tradizioni locali. Questa ripartizione delle competenze consente anche di trovare risposte mirate a situazioni concrete. Le competenti autorità cantonali e comunali dispongono comunque già dell'arsenale giuridico necessario a proteggere un minore e i suoi interessi se il suo bene è minacciato o se rischia di non avere gli stessi diritti dei suoi compagni. Secondo il Consiglio federale, queste soluzioni individuali e locali sono più appropriate rispetto a un divieto di indossare il velo a scuola valido per tutta la Svizzera. Un divieto generale di indossare il velo islamico nelle scuole pubbliche sarebbe inoltre anticostituzionale. È vero che il Tribunale federale ha confermato nel 1997 il licenziamento nel Canton Ginevra di un'insegnante di scuola elementare che si era rifiutata di togliersi il velo durante le lezioni (DTF 123 I 296). Nel 2015, tuttavia, in una causa concernente il Canton San Gallo (DTF 142 I 49), ha considerato che un divieto generale di indossare il velo nelle scuole pubbliche costituisce un'ingerenza grave e sproporzionata nella libertà religiosa ai sensi dell'articolo15 Cost., nonostante l'esistenza di una base legale sufficiente. Dal punto di vista degli interessi pubblici da considerare (tra cui l'esercizio scolastico senza interferenze, la funzione integrativa della scuola, la neutralità statale in materia religiosa, l'uguaglianza fra uomo e donna), il Tribunale federale non ha ritenuto necessario stabilire la rinuncia a indossare un simbolo religioso come condizione affinché l'allieva possa continuare a frequentare le lezioni. Ha osservato in particolare che un divieto di indossare il velo non è la condizione sine qua non per trasmettere i contenuti didattici, tanto importanti per garantire le pari opportunità, o per mantenere un esercizio scolastico efficiente. Il Tribunale federale non ha invece escluso un divieto mirato, fondato su un interesse pubblico preponderante. Alla luce di quanto precede, il Consiglio federale non ritiene necessario redigere un nuovo rapporto sulla questione.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

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