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20.4738 · Mozione · 2020-12-18

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a modificare come segue la legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL, RS 221.215.311):

Articolo 1 LOCCL, capoverso 4 (nuovo)

Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale in materia di salario minimo, tredicesima e diritto alle vacanze prevalgono su quelle divergenti del diritto cantonale.

Articolo 2, numero 4 LOCCL (modificato)

Il contratto collettivo non deve violare l'eguaglianza davanti alla legge né essere contrario alle disposizioni imperative del diritto federale. Nondimeno, le derogazioni stipulate in favore dei lavoratori sono valide, se non risulti diversamente dal diritto imperativo.

Begründung

L'introduzione del salario minimo generale nel Cantone di Neuchâtel è un duro colpo per l'ormai collaudato partenariato sociale in Svizzera. Da quando è stata pronunciata la controversa sentenza dell'agosto 2017, questo salario minimo trova applicazione anche nei settori che dispongono di un CCL di obbligatorietà generale. Ciò porta a un risultato contradditorio: se il Consiglio federale ha infatti dichiarato l'obbligatorietà generale dei CCL stipulati all'insegna del partenariato sociale in tutta la Svizzera, si tratta di una soluzione che tuttavia può essere aggirata da disposizioni cantonali.

Il 27 settembre 2020 gli elettori del Cantone di Ginevra hanno accettato un'iniziativa popolare concernente un salario minimo di 23 franchi, valido anche per i settori dotati di un CCL di obbligatorietà generale. Dal momento che altri Cantoni potrebbero seguire questi esempi, è necessario stabilire ex novo che gli accordi stipulati tra organizzazioni dei datori di lavoro e organizzazioni dei lavoratori e dichiarati di obbligatorietà generale a livello nazionale con una decisione del Consiglio federale prevalgono su talune disposizioni cantonali divergenti.

Non si può escludere che i Cantoni, a seguito della sentenza del Tribunale federale, emanino per molti ambiti del diritto del lavoro disposizioni di diritto pubblico che in virtù dell'articolo 358 CO prevalgono sulle disposizioni di un CCL o del CCL di obbligatorietà generale. I Cantoni hanno facoltà di spingersi oltre quanto previsto dal diritto federale, fintantoché quest'ultimo non escluda tale possibilità. Di conseguenza non è lecito aggirare i CCL di obbligatorietà generale non soltanto in materia di salari minimi ma neppure quando si tratta di regole che incidono sul costo del lavoro, come la tredicesima o il diritto alle vacanze. Per contro, le disposizioni cantonali sui giorni festivi continuano a prevalere sul diritto federale.

La proposta di modificare la LOCCL eliminerà l'incertezza giuridica e rafforzerà il collaudato partenariato sociale che rischia di essere eroso dalle leggi cantonali e dai trattati internazionali. Da più di 100 anni il partenariato sociale è il garante della pace del lavoro in Svizzera e dovrà rimanerlo anche nei prossimi 100 anni.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il partenariato sociale e i contratti collettivi di lavoro (CCL) di obbligatorietà generale rivestono grande importanza per il mercato del lavoro svizzero. Le parti sociali sono costantemente alle prese con nuove sfide legati a questi accordi e in passato hanno dimostrato di essere in grado di vincerle. Il Consiglio federale riconosce che l'introduzione di salari minimi cantonali può rappresentare proprio una tale sfida.

Il Consiglio federale ritiene che l'obiettivo dell'autore della mozione sia problematico per diverse ragioni: si intende limitare la competenza costituzionale dei Cantoni di intervenire nel campo della politica sociale e di fissare i salari minimi in questo ambito nonché si propone di dare la precedenza a un CCL di obbligatorietà generale sulle leggi cantonali o persino sulle costituzioni cantonali. Tuttavia, un CCL di obbligatorietà generale non gode della stessa legittimità democratica di una legge cantonale. Un CCL è un accordo tra parti private e l'obbligatorietà generale non ne modifica il carattere di diritto privato. Un CCL di obbligatorietà generale non si trova nemmeno al livello di una legge, piuttosto è paragonabile a un'ordinanza. Siccome l'obbligatorietà generale limita la libertà contrattuale ed economica, è inoltre problematico che possa contraddire il diritto imperativo. Il legislatore, se realizzasse l'obiettivo dell'autore, vanificherebbe la volontà popolare espressa a livello cantonale, i principi del federalismo e l'ordinamento delle competenze sancito dalla Costituzione.

La modifica del diritto federale sull'obbligatorietà generale dei contratti collettivi di lavoro richiesta dall'autore della mozione presupporrebbe anche una revisione dell'articolo 358 del Codice delle obbligazioni (CO), secondo il quale il diritto imperativo cantonale prevale sul contenuto del CCL. Le disposizioni di un CCL che contraddicono il diritto imperativo cantonale sono nulle e non possono essere dichiarate di obbligatorietà generale. Il Consiglio federale precisa inoltre che i Cantoni non sono competenti per emanare norme sulle vacanze o sulla tredicesima mensilità, poiché la legislazione in materia di diritto civile è di competenza della Confederazione ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione federale (Cost.).

Come aveva espresso nel suo parere del 21 novembre 2018 sulla mozione Baumann (18.3934), che si prefiggeva il medesimo scopo della presente mozione ed era stata respinta dal Consiglio degli Stati il 19 dicembre 2019, il Consiglio federale ritiene che le possibili tensioni in alcuni CCL non giustificano la profonda ingerenza richiesta dall'autore della mozione, peraltro opinabile sotto il profilo della politica generale dello Stato e degli aspetti politici della democrazia.

Se il Consiglio nazionale dovesse tuttavia accogliere la presente mozione, il Consiglio federale si riserva di invitare la seconda camera a trasformarla in un mandato d'esame.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.