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20.477 · Iniziativa parlamentare · 2020-10-30

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

L'articolo 146 Cost. ("La Confederazione risponde dei danni illecitamente causati dai suoi organi nell'esercizio di attività ufficiali.") deve essere completato con i seguenti capoversi

2-4:

2. Risponde anche dei danni causati lecitamente dai suoi organi, se singoli subiscono un pregiudizio sproporzionato e non si possa quindi ragionevolmente pretendere che essi lo sopportino da sé.

3. In caso di ingiustificata grave limitazione della libertà personale vi è diritto al risarcimento del danno e a una riparazione morale.

4. In caso di espropriazione o di importante restrizione della proprietà è dovuta piena indennità.

Begründung

Il criterio di illiceità, in quanto criterio esclusivo, da solo impedisce che venga chiamata in causa la responsabilità dello Stato nell'ambito del diritto di necessità. Sono quindi necessari degli adeguamenti. Un disciplinamento chiaro della responsabilità presenta numerosi vantaggi:

a. La Confederazione potrebbe concentrarsi completamente sulla lotta al virus (o altro) e non dovrebbe delegare le decisioni ai Cantoni sulla base di considerazioni finanziarie, violando in tal modo il principio dell'equivalenza fiscale. La certezza del diritto ne guadagna. Le condizioni sono chiare. Le persone colpite dalle chiusure sanno cosa aspettarsi e condividono maggiormente le misure.

b. Dal momento che sarebbe chiaro chi deve farsi carico delle perdite, ci risparmieremmo dibattiti come quelli sulle pigioni commerciali che, a causa di decisioni risicate e di estenuanti processi decisionali, fanno aumentare l'incertezza del diritto.

c. La responsabilità dello Stato vanta una lunga tradizione nel diritto svizzero. Con la revisione della legge sulla responsabilità, la fortemente criticata responsabilità dei funzionari è stata trasformata in responsabilità dello Stato. Nel messaggio del 1956 si affermava che, da quando era stata emanata la legge sulla responsabilità nel 1850, la concezione del rapporto fra Stato e cittadini era mutata. Nel sistema previgente, lo Stato che agiva in virtù della sua sovranità poteva esercitare il suo potere senza dover indennizzare eventuali pregiudizi, salvo in casi eccezionali (p. es. espropriazioni). Questo non valeva soltanto per i pregiudizi causati nel rispetto del diritto, ma anche per i danni dovuti a funzionari che agivano illecitamente. Lo Stato si limitava a suggerire alla parte lesa di denunciare il funzionario inadempiente. Questa concezione era ormai divenuta del tutto insoddisfacente. Ad essere considerato particolarmente ingiusto era il fatto che neanche in caso di illiceità il cittadino avesse diritto di essere indennizzato dallo Stato.

d. Fu soprattutto la Società svizzera dei giuristi a chiedere una nuova normativa che prevedesse la responsabilità dello Stato e dei Comuni in caso di pregiudizi arrecati a terzi da funzionari nello svolgimento delle loro mansioni di diritto pubblico. Già nel 1888 veniva adottata una risoluzione in tal senso con motivazioni fondate sulla giustizia e sulla possibilità di controllo del potere da parte dei cittadini contro uno Stato sovrano.

e. La responsabilità dello Stato non significa tuttavia soltanto risarcire i danni, ma anche rispondere sia nei confronti dell'opinione pubblica che nell'ambito dei diritti fondamentali, e rappresenta quindi una componente centrale dello Stato di diritto. Quando sono in gioco gli elementi costitutivi dello Stato di diritto, le limitazioni non possono essere decise con leggerezza. Lo scopo primario dell'articolo 146 Cost. è il totale risarcimento dei danni. D'altro canto esso tutela anche principi dello Stato di diritto, rafforza la fiducia nelle autorità dello Stato e riequilibra il rapporto di forza tra cittadino e Stato. Inoltre, le disposizioni in materia di responsabilità dovrebbero indurre gli impiegati statali e gli esecutivi ad agire in modo quanto più conforme al diritto e responsabile, prevenendo situazioni di arbitrio e possibili rischi derivanti da danni.