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Mantenere l'obbligo di restituzione per i beneficiari di aiuti sociali e impedire il trasferimento di fondi su conti terzi.

20.498 · Iniziativa parlamentare · 2020-12-17

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

Le disposizioni legali devono essere modificate in modo che l'obbligo di restituzione di aiuti sociali non possa essere aggirato.

Questa riforma deve includere i punti seguenti:

Prestazioni assicurative

I pagamenti di capitale sono versati prevalentemente da istituzioni della previdenza professionale e della previdenza individuale vincolata, da assicurazioni private e da uffici AI. I pagamenti di prestazioni assicurative devono essere attestati dagli istituti assicurativi unicamente ai contribuenti e, di principio, non devono essere notificati alle autorità (art. 43 cpv. 1 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID]; art. 127 cpv. 1 lett. c della legge federale sull'imposta federale diretta [LIFD]; § 183 cpv. 1 lett. c legge federale sulle tasse di bollo [LTB]). Andrebbe esaminata la possibilità di un obbligo di notificazione anticipata alle autorità dell'aiuto sociale.

Prestazioni delle casse pensioni

L'articolo 86 LPP prevede l'obbligo rigoroso del segreto per gli istituti della previdenza professionale. Secondo l'articolo 86a capoverso 1 lettera a LPP, soltanto in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti. Al riguardo andrebbe esaminato in che modo possano essere impediti gli abusi.

Successioni e donazioni

In materia di successioni e donazioni un obbligo d'informazione non è previsto né esplicitamente escluso. L'articolo 558 capoverso 1 del Codice civile svizzero (CC) disciplina che tutti i partecipanti all'eredità ricevono una copia della disposizione pubblicata, sempre che questa li concerna. Al riguardo andrebbe esaminato in che modo le autorità d'aiuto sociale possano esserne parimente informate.

Begründung

Di principio gli (ex) beneficiari dell'aiuto sociale sono invitati a notificare i cambiamenti relativi alla loro situazione economica, avviando in tal modo attivamente una restituzione. Purtroppo però spesso questo non succede; ancora più inaccettabile è però il fatto che alcuni ex beneficiari trasferiscano soprattutto ingenti somme ricevute da successioni, donazioni, prestazioni di libero passaggio ecc. su altri conti (esteri), acquistino immobili all'estero o costituiscano perfino fondazioni. A tali somme non è più possibile attingere e i Comuni perdono i pagamenti che spetterebbero loro di diritto.

Con il versamento e il trasferimento di tali somme, gli ex beneficiari di aiuti sociali non soltanto aggirano l'obbligo di restituzione bensì gravano nuovamente sullo Stato sociale, mediante la riscossione di prestazioni complementari (PC) o l'aiuto sociale. Le PC prevedono in parte la possibilità di computare il patrimonio ipotetico tenendo conto del consumo della sostanza e, di conseguenza, di negare il diritto a riceverle. L'aiuto sociale quale ultimo ammortizzatore e garanzia esistenziale non conosce questo meccanismo. Qualora il diritto alle PC non sia dato, interviene l'aiuto sociale, andando così a gravare ulteriormente sull'ente pubblico. A questo problema va posto rimedio mediante un correttivo coerente affinché il funzionamento dello Stato di diritto, la solidità dell'aiuto sociale e la solidarietà nei confronti delle persone che necessitano urgentemente di aiuti siano salvaguardati.

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