21.3006 · Mozione · 2021-01-21
Cancelleria federale
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge COVID-19 come segue:Art. 2 cpv. 11 Per agevolare l'esercizio dei diritti politici, il Consiglio federale può prevedere che le domande di referendum o di iniziativa popolare debbano essere depositate presso la Cancelleria federale entro la scadenza del relativo termine con il necessario numero di firme ma possano essere prive dell'attestazione del diritto di voto.
Begründung
Seppur più difficile a causa della pandemia di COVID-19, la raccolta di firme per referendum o iniziative popolari è sempre possibile: lo dimostrano le domande di referendum recentemente riuscite. Per agevolare il compito ai comitati referendari, la legge COVID-19 prevede che l'attestazione del diritto di voto possa essere effettuata dalla Cancelleria federale. Tale agevolazione non è tuttavia contemplata per le iniziative popolari. Poiché la pandemia e le misure volte ad affrontarla perdurano, nell'intento di garantire la parità di trattamento occorre garantire che l'esenzione dall'obbligo di attestare il diritto di voto si applichi anche alle domande di iniziative popolari.