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21.3037 · Mozione · 2021-03-02

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le disposizioni relative alle indicazioni di provenienza svizzere, affinché in futuro l'attributo "svizzero" nelle indicazioni di provenienza di prodotti animali come carne, latte, uova o pesce di allevamento sia autorizzato solo se l'alimentazione degli animali da reddito che forniscono questi prodotti dipende almeno per il 75 per cento dalla base foraggera indigena. È determinante il quantitativo di energia apportato.

Begründung

Oggi la carne può essere dichiarata come "Carne svizzera" se l'animale da reddito ha trascorso la maggior parte della sua vita nel territorio nazionale svizzero o nelle enclavi doganali estere. Lo stesso vale per il "Latte svizzero", le "Uova svizzere", eccetera: la provenienza corrisponde al luogo di detenzione degli animali. I relativi requisiti per le indicazioni di provenienza svizzere sono stabiliti negli articoli 48, 48a e 48b della legge sulla protezione dei marchi (RS 232.11) e nell'ordinanza sull'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari (RS 232.112.1).

Normalmente i consumatori partono dal presupposto che in tal modo hanno una chiara immagine sulla provenienza del rispettivo prodotto animale. Presuppongono che tale prodotto, grazie ai brevi tragitti, sia stato ottenuto in maniera più ecologica e sottostia a condizioni più severe per quanto riguarda il modo di produzione rispetto a un prodotto comparabile importato.

Inoltre la Confederazione, in virtù degli articoli 12 capoverso 4 e 177 capoverso 1 della legge sull'agricoltura nonché dell'ordinanza concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli (RS 916.010), versa cospicui aiuti finanziari per lo smercio di prodotti agricoli di origine animale, segnatamente per la promozione della pubblicità nonché per la creazione di imballaggi, se questi "garantiscono la riconoscibilità dell'origine svizzera".

Tuttavia, attualmente non si tiene conto in quali percentuali gli animali da reddito in questione sono stati allevati con alimenti per animali indigeni o importati. A seconda del tipo di allevamento degli animali da reddito, una gran parte degli alimenti per animali è importata. Quindi l'attributo "svizzero" ha un significato distorto. Per informare in maniera corretta i consumatori, in futuro occorre definire la quota minima di base foraggera indigena.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Oggetto della mozione sono le indicazioni di provenienza ai sensi della legge sulla protezione dei marchi (LPM; RS 232.11). Secondo l'articolo 48a LPM, la provenienza della carne corrisponde al luogo in cui gli animali hanno passato la maggior parte della loro vita. L'utilizzo di un'indicazione di provenienza ai sensi della LPM è facoltativo. Per gli altri prodotti animali la provenienza corrisponde al luogo di detenzione degli animali. Pertanto, dall'utilizzo di un'indicazione di provenienza svizzera per prodotti di origine animale non si evince se e in quale misura questi sono stati prodotti sulla base di alimenti importati per animali. Nel quadro della revisione della legge sulla protezione dei marchi, il Consiglio degli Stati ha discusso in merito alla questione dell'utilizzo di foraggi svizzeri, respingendo nettamente una richiesta in tal senso della Consigliera agli Stati Fetz (con 35 voti contro 8, cfr. bollettino ufficiale 2012 pag. 1129; https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=32797#votum22).

Le esigenze previste dal diritto sulle derrate alimentari, invece, riguardano l'indicazione obbligatoria del Paese di produzione. Sono disciplinate nell'articolo 15 dell'ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (RS 817.022.16). Anche per l'indicazione del Paese di produzione secondo il diritto sulle derrate alimentari il criterio principale è rappresentato dal luogo di allevamento o di detenzione degli animali.

L'introduzione della base foraggera degli animali come ulteriore criterio per l'ammissibilità dell'uso facoltativo di indicazioni di provenienza svizzere conformemente alla LPM avrebbe le seguenti ripercussioni: i prodotti con l'indicazione obbligatoria del Paese di produzione "Svizzera" conformemente al diritto in materia di derrate alimentari potrebbero essere contrassegnati ulteriormente con l'indicazione di provenienza svizzera facoltativa secondo la LPM soltanto se il foraggio provenisse per almeno il 75 per cento dalla Svizzera. Le altre derrate alimentari di origine animale indigene dovrebbero, come finora, recare l'indicazione del Paese di produzione "Svizzera", ma non potrebbero fregiarsi di alcuna indicazione di provenienza come, ad esempio, la croce svizzera.

Una simile limitazione ignorerebbe altri elementi sostanziali, particolarmente importanti per i consumatori, come ad esempio la detenzione degli animali secondo standard svizzeri di protezione, il divieto di impiegare antibiotici o ormoni per migliorare le prestazioni oppure la rinuncia volontaria e completa alla somministrazione di mais e soia OGM nell'agricoltura svizzera.

A livello agricolo l'attuazione di quanto richiesto renderebbe necessari controlli supplementari sulla provenienza del foraggio utilizzato. A livello di macellazione o di trasformazione occorrerebbe garantire una separazione del flusso delle merci tra le diverse categorie (indicazione del Paese di produzione "Svizzera" con o senza indicazione di provenienza svizzera). Nel complesso, l'introduzione del suddetto criterio supplementare per l'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzera per i prodotti animali sarebbe correlata a significativi maggiori costi. Per i consumatori diventerebbe ancor più complicato districarsi tra le designazioni delle derrate alimentari e ciò relativizzerebbe un eventuale beneficio supplementare.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Dichiarazione "Carne svizzera" e "Uova svizzere" solo con base foraggera prevalentemente indigena | Lexipedia | Lexipedia