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21.3058 · Interpellanza · 2021-03-03

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.

1. La linea che separa l'attività politica dalle attività d'informazione e formazione è fluida. Al momento sulla base di quali criteri il Consiglio federale delimita questi ambiti nelle ONG attive nel settore agricolo?

2. Le ONG interessate sottolineano che i fondi vengono delimitati a livello contabile. Il Consiglio federale è sicuro che non vi siano fondi federali che confluiscono in attività politiche? Si possono escludere effetti di sinergia nelle infrastrutture, nella comunicazione e nel settore del personale?

3. C'è il pericolo che tramite le attività finanziate dall'ente pubblico anche le attività autofinanziate per le pubbliche relazioni e le campagne di queste ONG acquisiscano una portata e un peso politico maggiori e che ciò comporti una distorsione nella formazione dell'opinione politica?

4. Il Consiglio federale sta vagliando la possibilità di applicare il nuovo regolamento della DSC a tutte le ONG che beneficiano di contributi federali nell'ottica della parità di trattamento sul piano giuridico?

- In caso negativo, perché no? Quali sarebbero le conseguenze per l'agricoltura e per le ONG attive in questo settore?

5. La promozione dello smercio è un'attività d'informazione e formazione di carattere pubblicitario svolta dalle ONG e cofinanziata dalla Confederazione. In caso di ripresa del nuovo regolamento si dovrà sospendere la partecipazione alla promozione dello smercio?

6. La pubblicità nasconde aspetti negativi in ambiti politici di stretta attualità come la protezione della salute, degli animali e dell'ambiente. Pertanto, a dir poco, la promozione dello smercio non è apolitica e in alcuni casi è in contrasto con gli obiettivi politici della Confederazione. Il Consiglio federale è quindi disposto a sospendere o ad adeguare la promozione dello smercio per i prodotti animali?

Begründung

Dopo le ultime votazioni sono sorte critiche sull'impegno politico delle ONG che sono state tenute in considerazione in un nuovo regolamento della DSC per le ONG attive nella cooperazione allo sviluppo. Se finora era vietato soltanto il finanziamento mediante contributi programmatici delle loro campagne politiche e attività lobbistiche, ora anche le attività d'informazione e formazione all'interno del Paese non possono più essere finanziate con fondi federali.

Nel settore agricolo ci sono numerose ONG che nel quadro di accordi di prestazione e della promozione dello smercio ricevono fondi federali o beneficiano di contributi per le loro attività di pubbliche relazioni. Queste ONG svolgono attività d'informazione e formazione in ambiti di loro competenza e al contempo s'impegnano strenuamente sul piano politico con attività lobbistiche e campagne.

Stellungnahme des Bundesrates

La legge sui sussidi (LSu; RS 616.1) disciplina a quali condizioni possono essere versati sussidi. In virtù di essa, la Confederazione deve avere un interesse all'adempimento del compito, il quale deve essere adempiuto dal beneficiario del sussidio appropriatamente con un minimo di oneri finanziari (art. 7 LSu). Sono computabili, in particolare, soltanto le spese effettivamente sopportate e assolutamente necessarie per l'appropriato adempimento del compito. Le attività d'informazione e formazione vengono sostenute solo se sono espressamente utili allo scopo principale del sussidio (cfr. risposta del Consiglio federale alla domanda 21.7193 Molina).

In Svizzera, non è possibile, e non lo è mai stato nemmeno in passato, utilizzare fondi federali per campagne politiche e attività lobbistiche. Tuttavia, in quanto parti della società civile, le ONG partecipano alla vita politica e ciò è un aspetto caratterizzante della variegata cultura politica svizzera. La modifica della prassi della DSC riguardante le attività d'informazione e formazione all'interno del Paese non comporta alcuna riduzione dei contributi programmatici, bensì consente di investire più mezzi finanziari della DSC nella lotta alla povertà nei Paesi in via di sviluppo anziché spenderli in Svizzera.

1. La Confederazione sostiene mediante aiuti finanziari singole attività di diverse organizzazioni attive nel settore agricolo. Si tratta, ad esempio, di aiuti finanziari per compiti negli ambiti della consulenza, della ricerca o dell'allevamento di animali oppure di aiuti finanziari quale sostegno sussidiario della promozione dello smercio. Tutti questi aiuti finanziari si basano su articoli di legge concreti e sono finalizzati all'adempimento degli obiettivi costituzionali conformemente agli articoli 104 e 104a.

2. I costi computabili per gli aiuti finanziari vanno delimitati da quelli non computabili. Ciò viene verificato dai servizi federali competenti nel quadro delle modalità di conteggio. Pertanto il Consiglio federale parte dal presupposto che non vi siano fondi federali che confluiscono in attività politiche di queste organizzazioni. Non vanno esclusi effetti di sinergia con altre attività svolte dalle organizzazioni interessate, che possono consentire a un'organizzazione di fornire prestazioni sostenute dalla Confederazione in modo più economico ed efficace.

3. Nel suo parere concernente la mozione Portmann 20.4395 "Nessun fondo pubblico per progetti di ONG che aderiscono a campagne politiche", il Consiglio federale ha affermato che le ONG, in quanto parti della società civile, partecipano alla vita politica del Paese, a prescindere dal fatto che ricevano o no fondi della Confederazione. Le ONG godono di un ampio consenso tra la popolazione svizzera. Una società civile forte e variegata è un aspetto caratterizzante della cultura politica svizzera.

4. e 5. Il Consiglio federale ritiene che le disposizioni legali e i meccanismi di controllo esistenti siano sufficienti. Il regolamento della DSC riguarda i contributi programmatici a ONG svizzere (cfr. parere del Consiglio federale all'interpellanza 20.4611 Schneider-Schneiter). Le attività d'informazione e formazione possono continuare a essere sostenute con contributi mirati anche nell'ambito della cooperazione internazionale (cfr. risposta del Consiglio federale alla domanda 21.7187 Friedl).

6. Anche in relazione alla mozione 19.3354 Glättli, il Consiglio federale ha illustrato i motivi per cui ritiene giustificato sostenere la pubblicità della carne svizzera allo scopo di creare una preferenza circa il consumo di carne con provenienza indigena. La posizione del Consiglio federale a riguardo non è cambiata. Se si aderisse all'argomentazione della presente interpellanza, non sarebbe più possibile sostenere nemmeno la promozione dello smercio di organizzazioni contadine che seguono un approccio ecologico qualora fossero attive anche sul piano politico.

Risposta del Consiglio federale.