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21.3116 · Interpellanza · 2021-03-10

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.

1. Contrariamente all'UE, in Svizzera non esiste una statistica sui prezzi dei terreni per le terre coltive. Con l'approvazione della mozione Ruffy (86.938), il Consiglio federale era stato incaricato di introdurre una simile statistica e nel 1996 ha presentato un progetto dettagliato in merito. Per quali precisi motivi questa statistica non è stata introdotta?

2. Nella sua risposta all'interpellanza Bonny (96.3326), il Consiglio federale afferma che una statistica dei prezzi dei terreni è uno strumento utile nell'applicazione delle leggi, come ad esempio quelle sulla pianificazione del territorio, sulla protezione della natura e del paesaggio e sul diritto fondiario rurale. È cambiato qualcosa in merito a questa valutazione?

3. Nel frattempo i registri fondiari sono gestiti elettronicamente e il dispendio per l'elaborazione di una statistica dei prezzi dei terreni, perlomeno nei Cantoni, non avrebbe più alcun peso. Il Consiglio federale sta vagliando la possibilità di elaborare una statistica dei prezzi delle terre coltive?

4. Perché in Svizzera non ci sono indicazioni vincolanti sui fitti?

5. In Francia i prezzi delle terre coltive e i fitti sono molto più bassi e le aziende sono raggruppate molto meglio. Il Consiglio federale è disposto a verificare se e come si potrebbe adattare il sistema francese (SAFER) alle nostre esigenze?

6. I raggruppamenti di terreni riducono il frazionamento delle aziende. Con il calo delle aziende contadine vengono però costantemente a crearsi nuove strutture aziendali inefficienti, caratterizzate da grandi distanze tra l'azienda principale e le singole superfici gestite. Il Consiglio federale è disposto a subordinare i crediti per le migliorie fondiarie a condizioni che garantiscano anche a lungo termine i raggruppamenti di terreni?

7. Quali possibilità vede il Consiglio federale di correggere questi sviluppi sfavorevoli con adeguamenti nel diritto fondiario rurale?

Begründung

Con il continuo cambiamento strutturale nell'agricoltura (-1,8% di aziende all'anno), la quota di terreni in affitto aumenta costantemente (dal 42% nel 1976 al 46% nel 2016). Un vero controllo dei fitti, come avveniva in passato nei Cantoni, esiste ormai soltanto su carta. Ciò vuol dire che una quota sempre maggiore dei pagamenti diretti non va più a beneficio dei gestori, bensì dei proprietari fondiari. I prezzi delle terre coltive, comparati con quelli dei Paesi confinanti, sono aumentati notevolmente. Questa evoluzione comporta che i raggruppamenti aziendali diventano impraticabili e devono essere percorse distanze sempre maggiori tra l'azienda principale e le particelle gestite.

Stellungnahme des Bundesrates

1. All'epoca la proposta di creare una statistica svizzera dei prezzi dei terreni (mozione Ruffy 86.938) risultò controversa già nella procedura di consultazione. La metà dei Cantoni e numerose associazioni respinsero il progetto. Tuttavia, sulla base di tale mozione, l'Ufficio federale di statistica avviò i lavori per la creazione di una statistica svizzera dei prezzi dei terreni. Nel 1996 venne presentato il progetto dettagliato, ma i lavori furono interrotti a dicembre 1997 in seguito al deposito dell'interpellanza Bonny (96.3326) (cfr. Rapporto della Delegazione delle finanze alle Commissioni delle finanze del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati concernente l'alta vigilanza sulle finanze della Confederazione nel 1997, pag. 3126).

2. Il prezzo dei terreni svolge un importante ruolo in termini economici, soprattutto all'interno della zona edificabile, poiché influenza direttamente il valore di immobili abitativi, siti industriali e i rispettivi canoni di affitto. Per i terreni agricoli, la legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR; RS 211.412.11) prevede un'altra soluzione più efficace. Ogni passaggio di proprietà di terreni agricoli deve essere autorizzato (art. 61 LDFR). In questo processo il Cantone da un lato controlla che il prezzo non sia esorbitante (art. 66 LDFR), dall'altro se è adempiuta la condizione della coltivazione diretta. In questo modo si evita in maniera più efficace la speculazione sui terreni agricoli. I Cantoni hanno una visione d'insieme sulle particelle vendute. La maggior parte di essi rinuncia a una pubblicazione poiché questa rafforza anche la posizione di coloro che vendono i terreni. Sugli interessi della pianificazione territoriale nonché della protezione della natura e del paesaggio si vigila mediante il monitoraggio dell'attività edilizia al di fuori della zona edificabile. Gli obiettivi prefissati per evitare speculazioni e contro l'aumento dei prezzi dei terreni agricoli hanno potuto essere conseguiti. Una costosa statistica dei prezzi dei terreni non apporta alcun beneficio aggiuntivo.

3. La gestione elettronica del registro fondiario non riduce il dispendio per una statistica svizzera dei prezzi dei terreni. Benché sia tenuto in forma digitale, il registro fondiario non contempla il prezzo dei terreni. Esso è riportato sui documenti probatori tuttora generalmente disponibili in formato cartaceo. Inoltre, la difficoltà non è data dalla registrazione dei prezzi di acquisto, bensì dalla valutazione dal profilo statistico. Non dev'essere fatta una distinzione soltanto tra i prezzi all'interno della famiglia (vendita al valore di reddito agricolo) e quelli sul mercato libero. Il valore venale dei fondi agricoli è infatti influenzato anche dalla qualità del suolo, dalla dimensione e dalla forma della particella, dall'accessibilità e dagli edifici che vi si trovano. Inoltre occorre distinguere tra fondi agricoli e aziende agricole. A causa del mercato di terreni agricoli illiquido, la statistica potrebbe produrre valutazioni attendibili solo per regioni molto vaste o per un orizzonte temporale molto lungo.

4. In Svizzera il fitto è fissato a norma di legge. Il fitto per le aziende agricole deve essere autorizzato dall'autorità cantonale competente (art. 42 della legge federale sull'affitto agricolo [LAAgr; RS 221.213.2]). Per i fondi in affitto, le autorità designate dal Cantone possono fare opposizione presso l'autorità competente per l'autorizzazione contro i fitti esorbitanti (art. 43 LAAgr). Il fitto pagato concretamente per i fondi agricoli non è noto alle autorità. Si dovrebbe tuttavia rinunciare a un rilevamento statistico a causa dei costi ad esso correlati. Sebbene tra il 2016 e il 2019 il fitto per azienda iscritto nella contabilità sia nettamente aumentato anche a causa di adeguamenti metodologici, il fitto medio delle particelle è salito solo del 5 per cento.

5. In Svizzera l'affittuario, dopo la scadenza della durata legale del primo fitto, ha un diritto di prelazione (art. 47 LDFR). In Francia la rappresentante degli interessi delle regioni (società per lo sviluppo rurale e l'insediamento di nuovi gestori, SAFER) può acquistare fondi per poi alienarli nuovamente. Le società statali che intervengono nel mercato dei terreni, controllano il commercio e fungono da società immobiliari, sono in contrasto con l'ordinamento economico liberale della Svizzera e con la sovranità dei Cantoni. I prezzi inferiori dei terreni e i fitti più bassi in Francia non sono riconducibili al sistema francese di controllo del mercato dei terreni, bensì, tra le altre cose, a un minore valore aggiunto generato dalla produzione agricola e ai pagamenti diretti più bassi.

Per promuovere il raggruppamento di aziende può essere rilasciata un'autorizzazione all'acquisto soltanto se il fondo da acquistare è ubicato all'interno del raggio d'esercizio dell'azienda dell'acquirente secondo l'uso locale (art. 63 cpv. 1 lett. d LDFR). Nell'ambito della procedura di consultazione relativa alla PA22+ è stato proposto di definire in maniera uniforme nella LDFR il raggio d'esercizio secondo l'uso locale. La proposta è stata respinta dalla maggioranza dei partecipanti alla consultazione.

6. In Svizzera i raggruppamenti di terreni sono promossi dalla Confederazione mediante contributi a fondo perduto (art. 93 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura [LAgr; RS 910.1], art. 14 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sui miglioramenti strutturali [OMSt; RS 913.1]). I fondi raggruppati sottostanno al divieto di frazionamento a tempo indeterminato (art. 102 LAgr). Questo deve essere annotato nel registro fondiario e non può essere cancellato senza l'autorizzazione del Cantone. I Cantoni possono autorizzare frazionamenti o cancellazioni del divieto di frazionamento dal registro fondiario solo in via eccezionale e in un ambito ristretto (art. 36 OMSt). Le decisioni dei Cantoni devono essere notificate all'UFAG in modo che possano essere eventualmente impugnate. La garanzia a lungo termine delle particelle raggruppate è sufficiente.

7. Nell'ambito della PA22+ il Consiglio federale ha proposto sostanziali miglioramenti onde rafforzare il principio della coltivazione diretta e delle famiglie contadine. La revisione parziale della LDFR è pertanto efficace anche contro speculazioni indesiderate relative alle pregiate terre coltive.

Risposta del Consiglio federale.