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21.3136 · Mozione · 2021-03-11

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 213 capoverso 2 del Codice penale relativo all'incesto con un minorenne eliminando dalla formulazione la nozione di seduzione.

Begründung

La norma penale sull'incesto mira a proteggere la cellula familiare come tutto il titolo sesto del Codice penale (Dei crimini o dei delitti contro la famiglia). Non mira invece a tutelare l'integrità sessuale della vittima perché entrambi i partecipanti sono considerati autori. I reati contro l'integrità sessuale sono dal canto loro perseguiti in virtù del titolo quinto del Codice penale. Nel 2010, il Consiglio federale ha proposto di abrogare questa fattispecie ritenendo che gli articoli 187-191 CP bastano a proteggere le vittime. Dopo la levata di scudi seguita alla fase di consultazione ha però rinunciato a questo progetto. Tuttavia, riteniamo necessario rivedere il capoverso 2 di questo articolo che, nella sua forma attuale, contribuisce alla cultura dello stupro.

Per informazione, la cultura dello stupro è un concetto sociologico utilizzato per qualificare un insieme di comportamenti e atteggiamenti condivisi in seno a una data società che minimizzerebbero, normalizzerebbero se non addirittura incoraggerebbero lo stupro. Il fatto di scusare violenze sessuali comparandole ad atti di seduzione contribuisce a questa mancata considerazione della realtà derivante da queste violenze ingiustificabili.

L'articolo 213 capoverso 2 del Codice penale copre anche gli atti sessuali incestuosi di un adulto su un minorenne. In una tale configurazione, non si può parlare di una situazione di seduzione e la formulazione attuale implica una forma di responsabilità (la seduzione implica le due parti) per il minorenne.

Inoltre, alla luce dell'evoluzione della presa in considerazione di tale concetto, sarebbe sicuramente necessario inasprire il diritto penale sessuale intrafamiliare nei casi di aggressioni sessuali subite da minorenni.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo l'articolo 213 del Codice penale (CP; RS 311.0) chiunque compie la congiunzione carnale con un proprio ascendente o discendente o con un fratello o sorella germano, consanguineo o uterino, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1). Il minorenne va esente da pena se è stato sedotto (cpv. 2).

La fattispecie penale include da un lato la congiunzione carnale forzata (violenza carnale; art. 190 CP) e, dall'altro, la congiunzione carnale con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP) o compiuta approfittando di una dipendenza o di uno stato di bisogno (art. 188 CP, atti sessuali con persone dipendenti; art. 193 CP, sfruttamento dello stato di bisogno). In questi casi si applicano anzitutto le fattispecie di cui al titolo quinto "Dei reati contro l'integrità sessuale" e le pene ivi previste. Queste fattispecie sono in concorso proprio con l'articolo 213 CP (art. 49 CP). Il minorenne vittima di un'aggressione di questo tipo non è punito per incesto; pertanto l'articolo 213 capoverso 2 CP non si applica affatto in tali casi.

D'altro canto, la fattispecie dell'incesto include anche l'atto sessuale consensuale. Contrariamente ai casi menzionati in precedenza, se un atto sessuale consensuale è retto dall'articolo 213 capoverso 1 CP, tutte le persone implicate sono punibili, in particolare se sono maggiorenni. Tuttavia, se una persona o entrambe sono minorenni, il capoverso 2 garantisce che il minorenne sedotto non sia punibile. Il minorenne è per contro punibile (secondo il diritto penale minorile) se ha sedotto il maggiorenne (p. es. fratelli e sorelle). Sono parimenti punibili gli atti commessi in assenza di seduzione tra due minorenni consanguinei.

Adottando l'articolo 213 capoverso 2 CP il legislatore ha pertanto limitato la punibilità dei minorenni in determinati casi di congiunzione carnale consensuale. In concreto si tratta di un privilegio o esenzione dalla pena che a parere del Consiglio federale resta giustificata ancora oggi e che non mina l'obiettivo collettivo della protezione dei minori. Nemmeno in considerazione delle argomentazioni addotte nella motivazione della mozione, il Consiglio federale vede come sarebbe possibile conseguire il medesimo obiettivo con una formulazione diversa da quella attuale. Inoltre, l'importanza pratica dell'articolo 213 capoverso 2 CP è molto limitata, in quanto i procedimenti penali condotti in applicazione di questa disposizione sono estremamente rari. In complesso, il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire nel senso della mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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