21.3157 · Mozione · 2021-03-15
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di revocare immediatamente la situazione particolare ai sensi dell'articolo 6 della legge sulle epidemie (LEp).
Begründung
All'articolo 6 capoverso 1 della LEp la situazione particolare è definita come situazione in cui "gli organi esecutivi ordinari non sono in grado di prevenire e di combattere la comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili".
La pandemia dura ormai da più di 12 mesi. Sia la popolazione che le istituzioni svizzere hanno imparato a convivere con il virus SARS-CoV-2. Nel frattempo, gli "organi esecutivi ordinari" sono perfettamente in grado di "prevenire e combattere la comparsa e la propagazione" del virus SARS-CoV-2. A questo si aggiunge che il tasso d'occupazione dei posti letto negli ospedali è calato e non vi è da temere un nuovo sovraccarico dei reparti di terapia intensiva. Sono stati inoltre messi in atto piani di protezione efficaci per ridurre al minimo il rischio di contagio con il virus SARS-CoV-2. E soprattutto: le persone particolarmente a rischio sono state nel frattempo vaccinate contro l'infezione con il virus SARS-CoV-2.
Visto quindi che non sono più date le premesse legali per la situazione particolare ai sensi dell'articolo 6 LEp, si esorta il Consiglio federale a revocarla immediatamente.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Come già esposto dal Consiglio federale nella sua risposta all'interrogazione urgente Noser 20.1016 "È ancora necessaria la situazione particolare? Da adesso non si potrebbe fronteggiare l'emergenza coronavirus con il diritto ordinario?", secondo l'articolo 6 capoverso 1 LEp vi sono due presupposti "alternativi" che definiscono una situazione particolare. Da un lato, vi è una situazione particolare se in determinate situazioni gli organi esecutivi ordinari non sono (più) in grado di adottare provvedimenti idonei (lett. a) e inoltre è soddisfatto uno dei presupposti di cui alla lettera a numeri 1-3 (rischio elevato di contagio e di propagazione, particolare pericolo per la salute pubblica, gravi conseguenze per l'economia). Dall'altro, vi è una situazione particolare se l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato, nel quadro del regolamento sanitario internazionale (2005) del 23 maggio 2005 (RSI; RS 0.818.103), l'esistenza di una situazione sanitaria d'emergenza che rappresenta una minaccia per la salute pubblica in Svizzera (lett. b).
La situazione particolare secondo l'articolo 6 LEp è quindi revocata se il Consiglio federale, in stretto coordinamento con i Cantoni, conclude che i presupposti succitati non siano più soddisfatti. Con questa revoca non sono più ammessi e quindi decadono i provvedimenti ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 LEp. Di conseguenza, a partire da quel momento anche l'ordinanza COVID-19 situazione particolare sarà abrogata.
Il Consiglio federale verifica regolarmente se i criteri legali descritti sono ancora adempiuti e informa di un eventuale passaggio alla situazione normale. In questo momento, i criteri di legge descritti non permettono al Consiglio federale di porre fine alla situazione particolare ai sensi dell'articolo 6 LEp. Secondo l'OMS, la minaccia rappresentata dal SARS-CoV-2 continua a costituire un'emergenza sanitaria e, vista l'attuale evoluzione epidemiologica, in Svizzera la salute pubblica rimane a rischio.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.