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21.3191 · Interpellanza · 2021-03-16

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica, circa l'11 per cento della popolazione svizzera risiede all'estero. La comunità dei circa 770 900 Svizzeri all'estero, censita a fine 2019, ha registrato una crescita negli ultimi anni; ora figura al quarto posto dei Cantoni svizzeri. Al di là delle questioni demografiche, si osserva pure un'evoluzione della mobilità internazionale e del modo di emigrazione, con un buon numero di Svizzeri che trascorre un determinato periodo di tempo all'estero per poi tornare in patria o stabilirsi in un altro Paese.

L'articolo 2 lettere b e c della legge federale concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (LSEst) precisa che la Confederazione intende promuovere le relazioni degli Svizzeri all'estero tra loro e con la Svizzera nonché agevolare la mobilità internazionale dei cittadini svizzeri.

Per quanto riguarda la naturalizzazione agevolata del coniuge di un cittadino svizzero, l'articolo 21 della legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (LCit; RS 141) prevede due casi:

- i coniugi che vivono in Svizzera a cui si applica l'articolo 21 capoverso 1 LCit, con le condizioni cumulative di vivere da tre anni in unione coniugale e di aver soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, incluso quello precedente la domanda;

- i coniugi che vivono all'estero a cui si applica l'articolo 21 capoverso 2 LCit, che esige che vivano da sei anni in unione coniugale e abbiano vincoli stretti con la Svizzera.

Gli articoli 10 e 11 dell'ordinanza del 17 giugno 2016 sulla cittadinanza svizzera (OCit; RS 140.01) precisano gli elementi relativi rispettivamente all'unione coniugale e alla definizione dei vincoli stretti con la Svizzera, ossia in particolare il numero di soggiorni nel nostro Paese, la capacità di esprimersi in una lingua nazionale e una conoscenza del Paese.

Alla luce di quanto sopra e constatato che non figura nessun'altra precisazione nelle basi legali, il Consiglio federale è pregato di rispondere alle domande seguenti:

1. Se i due coniugi possiedono una cittadinanza straniera al momento del matrimonio e uno dei due acquisisce successivamente la cittadinanza svizzera tramite naturalizzazione ordinaria o agevolata, è vero che la prassi attuale non permette all'altro coniuge di presentare una domanda di naturalizzazione agevolata?

2. Sul piano giuridico, non si tratta di una discriminazione?

3. Quanto all'articolo 21 capoverso 3 LCit, che menziona la situazione dei coniugi stranieri senza precisare alcun termine, è coerente ad esempio che una persona sposata da 18 anni con una persona naturalizzata da 15 anni non possa chiedere la naturalizzazione agevolata ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 LCit se il coniuge svizzero naturalizzato da 15 anni non ha acquisito la cittadinanza per reintegrazione o grazie al legame di filiazione con un genitore svizzero?

4. Peraltro, quanti sono gli Svizzeri naturalizzati per reintegrazione o grazie al legame di filiazione con un genitore svizzero?

5. Come si spiega l'esistenza in un certo senso di diverse categorie di Svizzeri con diritti differenti?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Se entrambi i coniugi possiedono una cittadinanza straniera al momento del matrimonio, occorre distinguere due casi. Se un coniuge ha ottenuto la cittadinanza svizzera tramite naturalizzazione ordinaria o agevolata non fondata sulla filiazione da genitore svizzero, l'altro coniuge non può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata. Dispone invece di questa possibilità il coniuge di un cittadino straniero che ha acquisito la nazionalità svizzero dopo il matrimonio per reintegrazione o naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero (art. 21 cpv. 3 della legge sulla cittadinanza, LCit; RS 141.0 e messaggio del 4 marzo 2011; FF 2011 2567).

2. Questa distinzione ha un'origine storica ed è stata voluta dal legislatore. La naturalizzazione agevolata di un cittadino straniero dopo il matrimonio con un cittadino svizzero è stata introdotta il 1° gennaio 1992 in seguito all'abrogazione, il 31 dicembre 1991, dell'articolo 3 della legge del 29 settembre 1952 sulla cittadinanza (vLCit; RU 1991 1034), che prevedeva l'acquisto della cittadinanza svizzera tramite matrimonio. La revisione entrata in vigore il 1° gennaio 1992 ha introdotto la regola secondo cui la naturalizzazione agevolata non è possibile se i due coniugi erano stranieri al momento del matrimonio e uno dei due ha acquisito la cittadinanza svizzera soltanto in seguito tramite procedura ordinaria di naturalizzazione. Il messaggio del Consiglio federale del 26 agosto 1987 (FF 1987 III 245, 261) aveva giustificato questa regola dichiarando che, senza tale limitazione, uno dei coniugi potrebbe - e si tratterebbe di un'ingiustizia flagrante - eludere le disposizioni disciplinanti la naturalizzazione ordinaria aspettando che l'altro membro della comunione matrimoniale venga naturalizzato secondo la procedura ordinaria e presentando in seguito una domanda di naturalizzazione agevolata. Infine, l'articolo 21 LCit corrisponde in sostanza ai vecchi articoli 27 e 28 vLCit. Il legislatore ha voluto codificare tale prassi introducendo il capoverso 3 del suddetto articolo.

L'articolo 21 capoverso 3 LCit non costituisce una discriminazione ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 Cost. in riferimento ai motivi di acquisto della cittadinanza. Il fatto che la legge tratti in maniera differente l'acquisto della cittadinanza per reintegrazione o filiazione è conforme all'articolo 8 Cost., in quanto si tratta di casi in cui la persona adempiva già prima del matrimonio le condizioni di naturalizzazione. Inoltre, in caso di matrimonio posteriore alla naturalizzazione svizzera la modalità di acquisto della cittadinanza non è più determinante: il coniuge che ha sposato una persona dopo che questa ha acquistato la cittadinanza svizzera può chiedere la naturalizzazione agevolata.

3. Come rilevato al punto 2, il legislatore voleva evitare che uno dei coniugi potesse eludere le disposizioni in materia di naturalizzazione ordinaria.

4. Dal 2015 al 2020 7751 persone hanno beneficiato di una naturalizzazione agevolata per filiazione e 846 persone sono state reintegrate nella cittadinanza svizzera.

5. La legge sulla cittadinanza svizzera non prevede diverse categorie di cittadini svizzeri, ma procedure di naturalizzazione distinte che possono variare sul piano formale e materiale. Infine, ogni persona che adempie le condizioni previste può acquisire la cittadinanza svizzera.

Risposta del Consiglio federale.