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21.3241 · Interpellanza · 2021-03-17

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a indicare quali sono i criteri tematici e organizzativi che le ONG devono soddisfare per collaborare con la DSC, la SECO e la DPDU, e in che modo sono regolati il reporting, il monitoraggio e la valutazione relativi a questa collaborazione. Analogamente, si chiede al Consiglio federale di spiegare quali sono i criteri - sempre per quanto concerne il monitoraggio, la valutazione e il reporting - che i partner privati devono soddisfare per collaborare con la DSC, la SECO e la DPDU.

Begründung

Le ONG devono soddisfare standard molto elevati per ricevere i contributi di programma della DSC. Devono possedere una certificazione Zewo e, sempre più spesso, soddisfare diversi criteri tematici (p. es. integrazione della prospettiva di genere). Anche i requisiti per quanto concerne il monitoraggio, il reporting e la comunicazione sembrano essere in costante aumento. Al contempo non è però chiaro quali siano i criteri che i partner privati devono soddisfare per collaborare con la DSC, la SECO e la DPDU, e in che modo siano regolati il monitoraggio, il reporting e la valutazione.

Stellungnahme des Bundesrates

Le forme di cooperazione internazionale (CI) sono disciplinate nella legge federale sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (art. 6 e 8, RS 974.0), nella legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (art. 7, RS 974.1) e nelle relative ordinanze nonché nella legge federale su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (art. 3, RS 193.9). I mandati vengono assegnati conformemente alla legge federale sugli appalti pubblici (LAPub; RS 172.056.1) e gli aiuti finanziari e i contributi sono accordati in base alla legge sui sussidi (LSu; RS 616.1). Mentre per l'assegnazione dei mandati vigono le stesse condizioni per tutti i mandatari, ci sono differenze specifiche per quanto concerne l'accesso ai contributi. Per ogni collaborazione devono infatti essere adempiuti criteri rigorosi e definiti in modo chiaro.

La collaborazione con le ONG avviene attraverso l'assegnazione di mandati (commesse) oppure tramite aiuti finanziari o contributi mirati per tema o area geografica nonché contributi di programma del DFAE. Le condizioni di ammissibilità, il processo di candidatura e il processo di valutazione per i contributi di programma sono disciplinati nelle direttive della DSC per la collaborazione con le ONG svizzere. I contributi di programma della DSC sono riservati esclusivamente alle ONG con sede principale in Svizzera; gli attori del settore privato non possono accedervi.

La collaborazione con il settore privato è disciplinata nei seguenti documenti pubblicamente accessibili: Principi guida della DSC relativi al settore privato nel quadro della strategia della cooperazione internazionale 2021-2024, nonché relativo manuale, e opuscolo SECO Approach to Private Sector Engagement (in inglese) della SECO. Oltre all'assegnazione di mandati, vengono realizzati progetti congiunti nel quadro di partenariati conclusi dalla DSC e dalla SECO con il settore privato (Private Sector Engagement, PSE). In tale contesto, spesso le ONG fungono da partner di attuazione o partecipano a iniziative multistakeholder (multi-stakeholder initiatives, MSI). Lo scopo della collaborazione con il settore privato (PSE) è finanziare congiuntamente e gestire progetti rilevanti per lo sviluppo nonché assicurare l'assunzione della relativa responsabilità. Normalmente non viene accordato alcun finanziamento all'impresa partecipante; in singoli casi la DSC eroga contributi a piccole imprese o imprese sociali per promuovere modelli aziendali promettenti e scalabili con un elevato impatto sullo sviluppo. La SECO promuove gli investimenti privati nelle PMI e nelle infrastrutture attraverso strumenti d'investimento come il Fondo d'investimento svizzero per i mercati emergenti (SIFEM), lo Start-up Fund della SECO o il Private Infrastructure Development Group (PIDG). Le valutazioni dei rischi e l'obbligo di diligenza assicurano, tra le altre cose, il rispetto degli standard ambientali, sociali e di governance (inclusi gli standard in materia di diritti umani) nonché delle Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali. Per la collaborazione con il settore privato devono essere soddisfatti i seguenti criteri: complementarietà (chiara divisione dei ruoli tra gli attori coinvolti), nessuna distorsione del mercato, sussidiarietà (le risorse esistenti di terzi non devono essere sostituite) e addizionalità (l'attore privato non si sarebbe impegnato, non si sarebbe impegnato nello stesso modo o non si sarebbe impegnato con lo stesso effetto senza l'uso di fondi pubblici). La Divisione Pace e diritti umani (DPDU) collabora, in particolare nel quadro di MSI, con ONG, imprese e governi per rafforzare la protezione dei diritti umani nell'ambito di attività commerciali.

In termini di monitoraggio, valutazione e reporting, i requisiti sono gli stessi sia per le ONG che per gli attori del settore privato coinvolti come partner di attuazione. I requisiti specifici dipendono dall'obiettivo particolare del progetto o del programma. L'efficacia dei progetti e dei programmi di cooperazione allo sviluppo viene misurata sistematicamente.

Risposta del Consiglio federale.