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21.3377 · Mozione · 2021-03-19

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge sulle epidemie (LEp) in modo che, se sono ordinati provvedimenti per tutto il Paese o per talune parti di esso in una situazione straordinaria secondo l'articolo 7, la Confederazione sia obbligata a:

- cofinanziare in misura adeguata le spese dirette e le spese indirette comprovabili (comprese le prestazioni di riserva) sostenute dagli ospedali a seguito dei provvedimenti ordinati dalla Confederazione;

- collaborare direttamente con i Cantoni e con le associazioni dei fornitori di prestazioni del settore sanitario interessati.

Begründung

Nel marzo del 2020, imponendo nel quadro della situazione straordinaria ai sensi della LEp ai fornitori di prestazioni stazionarie un divieto di dispensare terapie o trattamenti, il Consiglio federale ha preso per tutto il Paese un provvedimento molto incisivo le cui spese dirette e indirette, che ammontano a ben oltre un miliardo di franchi, sono coperte soltanto parzialmente dai Cantoni e, a seconda del Cantone, soltanto per gli ospedali cantonali. Questo caso concreto mette a nudo una lacuna sistematica della LEp: nella situazione particolare secondo l'articolo 6, i Cantoni sono consultati prima che siano adottati provvedimenti e possono pertanto esprimere per tempo le loro preoccupazioni, anche di ordine finanziario. Nella situazione straordinaria secondo l'articolo 7, i Cantoni non hanno invece voce in capitolo, ma devono assumersi tutte le spese dei provvedimenti adottati dal Consiglio federale non coperte altrimenti (art. 71 LEp). Questa discrepanza tra il ruolo di chi decide e quello di chi paga è problematica in termini di diritto costituzionale e indebolisce la fiducia nelle istituzioni. È inoltre suscettibile di acuire il latente conflitto di governance causato ai Cantoni dai loro molteplici ruoli nei confronti degli ospedali.

Il Consiglio federale ha invitato il settore ospedaliero, pesantemente colpito dalla pandemia, a colloqui per risolvere i problemi acuti soltanto alla fine dell'autunno del 2020, ossia mesi dopo la revoca del divieto di dispensare terapie e trattamenti. Questo coinvolgimento molto tardivo è stato esplicitamente criticato nel "Rapporto di valutazione della gestione della crisi pandemica di COVID-19" della Cancelleria federale. Scopo dell'obbligo di collaborazione è di prevenire che questo possa ripetersi in future situazioni straordinarie.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale valuterà attentamente la gestione della pandemia di COVID-19 e in particolare delle sue competenze nella situazione straordinaria e sottoporrà quindi al Parlamento una revisione della legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101). Per contro, è troppo presto per apportare precisazioni specifiche alla LEp già prima di questa revisione, senza che siano state valutate sistematicamente le esperienze tratte dall'attuale pandemia.

La Confederazione è stata costantemente in contatto con i Cantoni e le associazioni anche durante la situazione straordinaria. Come già rilevato nel suo parere in risposta alla mozione 21.3003 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), d'intesa con gli attori interessati (fornitori di prestazioni, assicuratori, Cantoni, SwissDRG SA), ha elaborato già nella primavera del 2020 una scheda informativa che resterà valida, in forma aggiornata, fino alla fine del giugno del 2021. È così stata ed è tuttora garantita una rimunerazione unitaria in tutta la Svizzera dei trattamenti stazionari acuti di pazienti COVID-19 in base alla struttura tariffale SwissDRG vigente, che disciplina l'assunzione delle spese comportate dall'ampliamento delle capacità in vari settori (p. es. il trattamento di medicina intensiva in reparti di terapia intensiva non certificati o costruzioni provvisorie sul sedime ospedaliero). L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie non assume invece i costi per le prestazioni di riserva, generati ad esempio dalle attività preliminari necessarie per il trattamento di una malattia. Questi ultimi fanno tipicamente parte dell'assistenza di base che, secondo la Costituzione federale, è di competenza dei Cantoni. Ai sensi della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; 832.10) sono finanziate soltanto le prestazioni effettivamente erogate.

Va ricordato che la Confederazione partecipa in modo determinante ai costi dei provvedimenti per combattere la diffusione del coronavirus e assume, oltre ai costi dei test, anche quelli delle vaccinazioni. Per attenuare le conseguenze economiche della pandemia, la Confederazione ha inoltre adottato ampie misure di sostegno per un ammontare di circa 57 miliardi di franchi, che comprendono, tra l'altro, l'estensione e la semplificazione dell'indennità per lavoro ridotto, l'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus, i provvedimenti per i casi di rigore per le imprese nonché fideiussioni e garanzie.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.