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21.3417 · Interpellanza · 2021-03-19

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Stando a una notizia pubblicata il 5 marzo 2021 dalla Tribune de Genève, nel Cantone di Ginevra è stata aperta un'inchiesta concernente il prezzo del materiale sanitario. Nel caso in questione, una società facente parte di una holding compra lenti a basso prezzo e le rivende a prezzi esorbitanti alle altre entità del gruppo. Queste ultime forniscono in seguito prestazioni mediche e fatturano all'assicurato le lenti a prezzo pieno. I profitti realizzati vengono poi distribuiti tra i proprietari della holding. A quanto sembra si tratta di una pratica diffusa. Le conseguenze sui costi a carico dell'AOMS appaiono tutt'altro che trascurabili.

Chiedo quindi al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. È a conoscenza di questa pratica?

2. È una pratica legale?

3. Se sì, quali disposizioni legali dovrebbero essere modificate affinché in futuro una pratica così scandalosa sia vietata e la volontà del legislatore rispettata?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale è venuto a conoscenza dei fatti evocati dall'interpellante attraverso i media, e in particolare grazie al citato articolo di stampa. Poiché la vicenda è attualmente oggetto di una procedura penale, evidentemente non intende pronunciarsi al riguardo in questa sede. Al Consiglio federale preme tuttavia sottolineare che il problema legato agli incentivi finanziari nell'ambito degli agenti terapeutici ha condotto alla revisione delle disposizioni in materia di integrità, trasparenza e obbligo di far usufruire il debitore della rimunerazione, entrata in vigore il 1° gennaio 2020 (RU 2017 2745, 2019 1393). È soltanto a partire da quella data che l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) è incaricato di controllarne e sorvegliarne l'applicazione. La pratica illustrata è pertanto analizzata anche nell'ottica della suddetta revisione.

2. e 3. Sotto il profilo giuridico, l'operato del centro oftalmologico può essere valutato da diverse angolature. La legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) stabilisce che tutte le prestazioni devono essere efficaci, appropriate ed economiche (art. 32 cpv. 1 LAMal). L'economicità è data quando il fornitore di prestazioni limita le prestazioni a quanto esige l'interesse dell'assicurato e lo scopo della cura (art. 56 cpv. 1 LAMal).

Le disposizioni relative all'economicità valgono anche per il materiale d'uso e gli impianti. Secondo il Consiglio federale, gonfiare artificialmente i prezzi degli impianti mediante uno o più intermediari viola il principio di economicità sancito nella LAMal. Gli assicuratori possono infliggere sanzioni nei confronti dei fornitori di prestazioni che non vi si attengono (ammonimento, restituzione in tutto o in parte dell'onorario percepito, multa, esclusione dall'attività a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie).

Vanno inoltre prese in considerazione le disposizioni in materia di integrità e trasparenza della legge sugli agenti terapeutici (LATer; RS 812.21). Le norme relative all'integrità valgono per tutte le prestazioni legate alla prescrizione di medicamenti soggetti a prescrizione. Dato che il Consiglio federale non ha fatto uso della sua competenza di estendere il campo d'applicazione di queste prescrizioni ad altre categorie di agenti terapeutici (art. 55 cpv. 3 LATer), per le lenti si applicano solo le disposizioni concernenti la trasparenza: gli sconti e i rimborsi accordati all'acquisto devono pertanto essere indicati in maniera trasparente e, su richiesta, resi noti all'UFSP (art. 56 LATer). All'UFSP compete ormai sia l'esecuzione (art. 82 cpv. 1 LATer) che il perseguimento penale (art. 90 cpv. 1 LATer).

In virtù di un obbligo che, lo ricordiamo, è sancito dalla legge sin dal 1996, il fornitore di prestazioni deve far usufruire il debitore della rimunerazione di sconti diretti o indiretti ottenuti da persone o enti fornitori di medicamenti o di mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici (art. 56 cpv. 3 lett. b e cpv. 3bis LAMal). L'obbligo in questione grava dunque sui fornitori di prestazioni (art. 35 cpv. 2 LAMal): i fornitori, distributori e intermediari ne sono esenti. Dal 1° gennaio 2020, lo svolgimento delle relative verifiche compete all'UFSP, che a tale scopo può rilevare tutte le informazioni necessarie (art. 82a LAMal). L'UFSP può inoltre perseguire penalmente le infrazioni all'obbligo di far usufruire il debitore della rimunerazione, salvo si tratti di un crimine o di un delitto passibile di una pena più grave secondo il Codice penale (art. 92 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LAMal). Ciò è proprio il caso della vicenda qui evocata, visto che la giustizia ginevrina ha aperto un procedimento per truffa per mestiere e falsità in documenti.

In definitiva, se dovesse constatare una violazione di queste disposizioni, l'UFSP nella sua veste di autorità di sorveglianza ordinerà le misure corrispondenti e, all'occorrenza, aprirà un procedimento penale conformemente alla volontà del legislatore.

La sorveglianza di polizia sanitaria sui medici compete invece ai Cantoni, ai quali in base alla legge sulle professioni mediche (LPMed; RS 811.11) spetta anche controllare l'osservanza degli obblighi professionali. Se un medico viola tali obblighi, le autorità di vigilanza possono ordinare misure disciplinari (avvertimento / ammonimento / multa fino a 20 000 franchi / divieto [temporaneo o definitivo] d'esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale). Anche un eventuale perseguimento penale dei fornitori di prestazioni è di competenza cantonale.

Risposta del Consiglio federale.