21.3473 · Postulato · 2021-05-03
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di redigere un rapporto che illustri i casi in cui l'appartenenza a una gang può essere giuridicamente interpretata anche come appartenenza a un'organizzazione o una banda criminale. Dovrà parimenti esporre l'attuale prassi delle autorità inquirenti e giudiziarie in materia, come pure i provvedimenti adottati da Confederazione, Cantoni e Comuni per impedire la diffusione delle cosiddette gang dedite ad attività punibili.
Begründung
Non soltanto in Italia, dove bande di giovani emulano le gesta della vecchia mafia, o in Francia, dove bande giovanili la fanno da padroni in interi quartieri e si dedicano ad attività criminali, ma anche in Svizzera si assiste al fenomeno della diffusione capillare di cosiddette gang, che spiccano per atti criminali e assumono sempre più strutture di stampo mafioso. Da qualche tempo varie ricerche giornalistiche riportano questi sviluppi, recentemente ad esempio l'intervista pubblicata nel Blick (03.03.2021) con membri di una gang di Schlieren (AG), i quali si vantano apertamente di aver commesso atti criminali.
Nel Codice penale (CP), la partecipazione a un'organizzazione criminale è disciplinata nell'articolo 260ter. In una sentenza del 7 marzo 2017 il Tribunale federale constata quanto segue.
La nozione di "organizzazione criminale" secondo l'articolo 260ter numero 1 CP presuppone un gruppo strutturato di almeno tre, generalmente più, persone creata allo scopo di esistere in maniera duratura a prescindere da un cambiamento della sua composizione e che si contraddistingue in particolare dalla sottomissione dei suoi membri agli ordini, dalla ripartizione sistematica del lavoro, dalla mancanza di trasparenza e dalla professionalità caratterizzante tutti gli stadi della sua attività criminale. La nozione di organizzazione criminale include inoltre la segretezza in merito alla struttura. Vanno considerati partecipanti ai sensi dell'articolo 260ter numero 1 capoverso 1 CP tutte le persone integrate in maniera funzionale nell'organizzazione criminale che svolgono attività con l'intenzione di realizzare gli obiettivi punibili perseguiti dall'organizzazione. Di per sé non è necessario che queste attività siano illegali o reati concreti. In particolare bastano anche preparativi logistici che servono direttamente i fini dell'organizzazione.
Per contrastare una diffusione su scala nazionale della criminalità commessa da bande anche giovanili, il Consiglio federale è invitato a chiarire se le disposizioni legali vigenti sono sufficienti per le autorità di perseguimento penale oppure se vanno adeguate.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale attribuisce grande importanza alla prevenzione della violenza giovanile e alla lotta contro questo fenomeno. In Svizzera sono già state adottate numerose misure tese a impedire questo tipo di delinquenza. Non è tuttavia possibile prevenire e arginare completamente e durevolmente la violenza giovanile ordinando ed eseguendo misure a livello centrale, bensì occorre sempre adeguarle alla situazione e ai problemi concreti. Per questo motivo, le misure sono definite ed eseguite in primo luogo a livello cantonale o locale. La Confederazione sostiene gli attori competenti. Grande importanza riveste la consolidata collaborazione con la Prevenzione Svizzera della criminalità (PSC), un servizio specializzato intercantonale che svolge un compito centrale in materia di coordinamento e informazione nel settore della gioventù e della violenza.
La qualifica penale di una "gang" di giovani o giovani adulti che si riuniscono in particolare per commettere reati (o a volte anche soltanto per vantarsi di e mettere in mostra la loro appartenenza) non pone le autorità inquirenti dinanzi a sfide specifiche: si tratta di una banda ai sensi del Codice penale (CP; RS 311.0). I reati successivi commessi da una "gang" quali ad esempio i furti o le rapine (art. 139 n. 3 e art. 140 n. 3 CP) sono puniti con pene più severe (rispettivamente pena detentiva di sei mesi fino a dieci anni e di due fino a 20 anni). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, questa qualifica è determinata dalla pericolosità di una banda, che risulta dal fatto che l'associazione degli autori li incoraggia a commettere reati successivi (DTF 72 IV 110, 113) e rende difficile cessare l'attività delittuosa. Questi strumenti giuridici sono sufficienti per sanzionare le attività punibili delle "gang giovanili".
La descritta "appartenenza a una gang" va distinta dall'appartenenza a un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 260ter CP. Questa disposizione penale garantisce una lotta efficace contro la criminalità organizzata. Come chiaramente confermato dalla giurisprudenza e dalla più recente revisione delle disposizioni penali contro il terrorismo e la criminalità organizzata (18.071), l'applicazione dell'articolo 260ter CP deve limitarsi alle organizzazioni che rappresentano un pericolo eccezionale. Queste organizzazioni si contraddistinguono per la loro propensione a commettere atti violenti per difendere e consolidare la loro posizione e influenzare la politica e l'economia. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, rientrano nella nozione di organizzazione criminale, oltre ai sindacati di stampo mafioso, anche gruppi terroristici molto pericolosi quale le Brigate Rosse, l'ETA basca, la rete Al-Qaïda (DTF 142 IV 175, consid. 5.4) o lo "Stato islamico" (IS). Le "gang giovanili" qui tematizzate di norma non rappresentano un pericolo eccezionale come le organizzazioni criminali o terroristiche.
La prevenzione della violenza giovanile e la lotta contro questo fenomeno sono compiti importanti e impegnativi che possono essere svolti con successo soltanto con un buon coordinamento, il necessario scambio tra i servizi coinvolti e l'impiego di risorse adeguate, il che avviene già come menzionato in via introduttiva.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.