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21.3496 · Interpellanza · 2021-05-04

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Quando emana provvedimenti contro il coronavirus, il Consiglio federale tiene realmente conto dei principi stabiliti dal Parlamento con l'articolo 1 capoverso 2bis della legge COVID-19 (sussidiarietà, efficacia e proporzionalità)?

2. Come giustifica l'inasprimento dei provvedimenti per le orchestre di strumenti a fiato (regola dei 25 m2/persona) che di fatto impediscono l'esercizio di quest'attività del tempo libero molto popolare nel nostro Paese? Ha tenuto in considerazione i risultati degli studi sui rischi di trasmissione in questi contesti condotti in Germania? Le previste autorizzazioni per le grandi manifestazioni non sono in palese contraddizione con i vincoli imposti alle orchestre, obbligate ad attuare un piano di protezione?

3. Perché nel campo dello sport e della cultura, per le attività professionistiche e amatoriali valgono regole diverse? In ambito professionale, il virus è per caso meno contagioso che durante le attività del tempo libero, fondamentali per la salute mentale di numerose persone?

4. Perché continuano a valere restrizioni d'accesso diverse per negozi di generi alimentari (10 m2/persona) e negozi non-food (25 m2/persona), nonostante la comprovata efficacia dei piani di protezione nel commercio al dettaglio e i contagi inferiori alla media tra gli addetti alle vendite (malgrado il contatto quotidiano con i clienti)?

5. Perché il Consiglio federale (mediante il rifornimento obbligato nelle farmacie) ostacola inutilmente le imprese nell'invio a domicilio di test autodiagnostici ai propri dipendenti, test che questi ultimi potrebbero effettuare prima di prendere i trasporti pubblici per recarsi al lavoro?

6. Dopo aver raggiunto un'elevata copertura vaccinale dei gruppi a rischio (anziani, persone con malattie pregresse), una strategia vaccinale per classi d'età ha veramente ancora senso? Non sarebbe più efficace vaccinare rapidamente le persone più giovani, mobili e che non lavorano da casa?

7. Perché, mentre parla di "allentamenti", il Consiglio federale propone un inasprimento dell'obbligo della mascherina sulle terrazze dei ristoranti?

8. Il nostro federalismo e la legge sulle epidemie sono veramente adeguati per far fronte alla crisi se, per attuare le disposizioni nazionali, ad esempio in materia di test e vaccinazioni, occorre elaborare 26 strategie cantonali?

9. In che modo l'app SwissCovid viene ottimizzata per far sì che possa adempiere al suo scopo?

10. In che modo il Consiglio federale intende garantire la compatibilità del certificato COVID svizzero con quello dell'UE e dunque il suo riconoscimento per i viaggi internazionali?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Per combattere la pandemia di COVID-19 è necessario disporre provvedimenti, limitazioni ma anche divieti, con ampie ripercussioni sulla vita pubblica in Svizzera. Il Consiglio federale è consapevole della portata di tali decisioni. Tutte le misure per combattere la COVID19 devono sempre essere adeguate alla situazione e proporzionate. Esse non vengono decise soltanto alla luce della situazione epidemiologica; il Consiglio federale infatti tiene sistematicamente conto anche delle loro ripercussioni sulla società e sull'economia. Di conseguenza, a prima vista, potrebbe non risultare sempre evidente il motivo per cui in settori affini vengono applicate regole diverse.

2. Il Consiglio federale è a conoscenza della difficile situazione in cui versano le associazioni bandistiche. Con le fasi di riapertura di marzo e aprile ha messo in atto una strategia di riapertura basata sui rischi secondo il modello a tre fasi. Considerati il miglioramento della situazione epidemiologica e l'avanzamento della campagna vaccinale, il 23 giugno 2021 ha poi deciso la quinta fase di riapertura, la quale prevede la registrazione dei dati di contatto per le attività nei luoghi chiusi e la revoca dell'obbligo della mascherina, di mantenere la distanza nonché delle limitazioni della capienza.

Quanto alle grandi manifestazioni, il 26 maggio 2021 il Consiglio federale ha stabilito una procedura a tre fasi, con cui intende offrire agli organizzatori una prospettiva di pianificazione. Le grandi manifestazioni potranno essere svolte soltanto con piani di protezione e una limitazione degli accessi mediante certificato COVID. Il Consiglio federale ritiene infatti che in questo caso il rischio sia sostenibile e non vede alcuna contraddizione con le fasi di riapertura previste.

3. Dal 23 giugno 2021 non viene più fatta distinzione tra attività professionali e attività non professionali.

4. Questa distinzione era stata concordata con i rappresentanti dei settori al momento della sua introduzione per venire incontro alla necessità di garantire in qualsiasi momento la disponibilità di derrate alimentari. Con la fase di riapertura del 31 maggio 2021 è poi venuta meno.

5. Dal 26 giugno 2021 i test autodiagnostici possono essere acquistati, oltre che nelle farmacie, nelle drogherie e nel commercio al dettaglio. Fino alla fine di settembre del 2021, chi non è completamente vaccinato e non è ancora stato contagiato dal coronavirus può ritirare gratuitamente in farmacia 5 test autodiagnostici ogni 30 giorni. Conformemente alla decisione del Consiglio federale del 25 agosto 2021, dal 1° ottobre 2021 i costi non saranno più assunti dalla Confederazione. Come sottolineato nel parere in risposta alla mozione Markwalder 21.3497 "Facilitare l'accesso ai test autodiagnostici per permettere il rientro sul posto di lavoro", i test autodiagnostici non sono adatti come test ripetuti per le aziende; inoltre la Confederazione non li raccomanda né li rimborsa. L'Ufficio federale della sanità pubblica raccomanda di impiegare i test PCR salivari aggregati come test ripetuti nelle aziende.

6. Si raccomanda di vaccinare in ordine decrescente di età, data la correlazione diretta (generale e in caso di malattia cronica in corso) tra avanzare dell'età e decorso grave della COVID-19. Questa raccomandazione è in linea con gli scopi strategici della vaccinazione, ovvero ridurre il carico di malattia e garantire l'assistenza sanitaria, e di conseguenza semplifica il processo di attribuzione degli appuntamenti per la vaccinazione. La sua attuazione è di competenza dei Cantoni.

7. Con la fase di riapertura del 26 maggio 2021, il Consiglio federale ha introdotto ampi allentamenti che sono stati attuati entro il 31 maggio 2021. Questi prevedono, ad esempio nei ristoranti, l'obbligo della mascherina soltanto nei luoghi chiusi e quando non si sta seduti al tavolo, mentre nelle aree esterne questa regola viene meno. Le prescrizioni concernenti l'obbligo della mascherina sulle terrazze dei ristoranti non hanno pertanto subito alcun inasprimento.

8. Con la risposta all'interpellanza Fiala 21.3361 "Federalismo. Una forma di governo idonea in caso di crisi?" e l'adozione del postulato Cottier 20.4522 "Il federalismo di fronte alle crisi. Gli insegnamenti da trarre dalla crisi pandemica", il Consiglio federale ha dimostrato di prendere sul serio la valutazione della gestione della crisi nonché la collaborazione tra Confederazione e Cantoni. Il Consiglio federale valuterà attentamente le misure di lotta alla pandemia e in particolare gli aspetti federalistici della loro attuazione, analizzando nel dettaglio i ruoli di Confederazione e Cantoni. Eventuali modifiche saranno poi proposte al Parlamento mediante un progetto di revisione della legge federale del 28 settembre 2012 sulle epidemie (LEp; RS 818.101).

9. Come il tracciamento dei contatti classico, l'app SwissCovid mira a interrompere le catene di infezione nonché a informare gli utenti su un possibile rischio di contagio e richiamare così la loro attenzione sul virus. Gli utenti possono poi sottoporsi al test e sapere rapidamente se sono stati effettivamente contagiati. A tal fine, l'app si serve di un sistema di tracciamento della prossimità per individuare e avvertire le persone a rischio di infezione in base alla distanza tra due telefoni cellulari e al tempo per il quale si sono trovati a quella distanza. La segnalazione avviene però soltanto se l'utente risultato positivo al test del coronavirus ha immesso nell'app il proprio codice COVID. L'app SwissCovid realizza questo obiettivo ormai già da quasi un anno. Inoltre dall'inizio di luglio del 2021 è possibile utilizzarla per le manifestazioni, generando direttamente nell'app un codice QR che i partecipanti alla manifestazione possono scansionare per effettuare il check-in. Se alla manifestazione era presente un caso positivo, vengono informati del rischio di contagio tutti gli utenti dell'app che hanno effettuato il check-in e non solo quelli che si sono incontrati a distanza ravvicinata per un tempo potenzialmente sufficiente a contagiarsi.

10. Garantire la compatibilità del certificato COVID svizzero con il certificato verde digitale dell'UE è stata un'intenzione esplicita del Consiglio federale. La Svizzera ha intrattenuto un fitto scambio con la Commissione europea per garantire il riconoscimento reciproco dei rispettivi certificati COVID e, sulla base dei diritti di partecipazione riconosciutile dall'Accordo di associazione a Schengen, ha collaborato all'elaborazione dei regolamenti UE in materia all'interno del gruppo di lavoro competente del Consiglio dell'UE. Dall'entrata in vigore del riconoscimento dei rispettivi certificati in Svizzera e nell'UE il 9 luglio 2021, la Svizzera è pertanto connessa al sistema europeo.

Risposta del Consiglio federale.