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21.3560 · Mozione · 2021-05-05

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legislazione e di prendere tutte le misure necessarie affinché le banche siano tenute a controllare periodicamente che i titolari di conti bancari che risiedono in Svizzera non vi si trovino illegalmente.

Begründung

Conformemente alla Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB), gli istituti bancari sono tenuti a controllare l'identità dei loro partner contrattuali al momento dell'apertura di un conto. Devono inoltre registrare un indirizzo di domicilio per ogni cliente. Se l'apertura di un conto non è possibile in assenza di un documento d'identità ufficiale, non c'è alcun obbligo di verificare la veridicità del luogo di domicilio e la legalità del soggiorno.

Ne deriva che i clandestini possono aprire conti bancari in Svizzera o mantenerli quando non sono più autorizzati a dimorare in Svizzera. Questa situazione entra in contraddizione con gli obiettivi della Confederazione, ossia la lotta contro il lavoro nero e il soggiorno illegale.

La presente proposta permette dunque di contrastare il soggiorno illegale in Svizzera rendendolo meno attraente, nel totale rispetto degli obblighi internazionali in materia.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La legge sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0) e le relative disposizioni di esecuzione disciplinano la lotta contro il riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 305bis del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0), la lotta contro il finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 260quinquies capoverso 1 CP e la diligenza richiesta in materia di operazioni finanziarie. Anche la CDB mira a concretizzare tali disposizioni. L'obiettivo è tutelare l'integrità della piazza finanziaria svizzera. Non costituiscono oggetto delle disposizioni sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo le questioni connesse alla politica migratoria o al lavoro nero. Taluni reati gravi commessi in questi ambiti possono essere considerati reati preliminari del riciclaggio di denaro (cfr. ad es. art. 118 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl; RS 142.20). È comunque determinante la fattispecie di crimine qualificato nelle leggi pertinenti. Pertanto, la legislazione sul riciclaggio di denaro non è il contesto adeguato per contemplare disposizioni di questo tipo.

Conformemente alla LRD, all'apertura di un conto l'intermediario finanziario deve chiedere alla controparte di esibire un documento d'identità. Inoltre, le disposizioni di esecuzione stabiliscono che l'intermediario finanziario deve sempre verificare l'indirizzo del domicilio della controparte se l'avvio della relazione d'affari è avvenuto mediante scambio di corrispondenza. Al riguardo si rimanda all'articolo 45 dell'ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA; RS 955.033.0) e all'articolo 10 CDB. La modifica della LRD approvata dal Parlamento il 19 marzo 2021 prevede che l'intermediario finanziario debba verificare periodicamente l'attualità dei documenti del cliente (quindi anche dell'indirizzo del domicilio) e, se necessario, aggiornarli. Se ha il sospetto che i valori patrimoniali provengano da un crimine, l'intermediario finanziario è tenuto a comunicare il sospetto di riciclaggio di denaro all'autorità competente. Le disposizioni vigenti apportano di per sé maggiore trasparenza. Il Consiglio federale ritiene però che l'attuazione delle disposizioni in materia di politica migratoria non sia un compito che spetta agli attori della piazza finanziaria.

Per affrontare in maniera mirata la problematica del soggiorno illegale e del lavoro nero, la Svizzera dispone già di una serie di strumenti. Di recente il Consiglio federale ha esaminato in modo approfondito la questione. Nel suo rapporto del 21 dicembre 2020 in adempimento del postulato 18.3381 "Per un'ampia analisi della problematica dei sans papiers", depositato dalla Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale, l'Esecutivo ha ribadito che il lavoro nero non è un fenomeno nuovo in Svizzera e che è impossibile controllare in modo esaustivo tutti i rapporti di lavoro. In Svizzera l'impiego dei sans papiers continuerà a esistere finché ci sarà una domanda che lo alimenta. Spesso in questi casi predominano interessi di carattere finanziario, dal momento che le persone senza permesso sono disposte anche ad accettare stipendi bassi senza copertura assicurativa a causa della loro situazione precaria.

Nel rapporto succitato il Consiglio federale giunge tuttavia alla conclusione che le disposizioni legali per contrastare il lavoro nero offrano strumenti adeguati per sanzionare l'esercizio illegale di un'attività lucrativa o l'impiego di stranieri senza permesso. Secondo il Consiglio federale, le sanzioni in materia di diritto degli stranieri sono state notevolmente inasprite con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStrl e della legge contro il lavoro nero (LLN; RS 822.41).

In generale, le persone che soggiornano illegalmente in Svizzera devono lasciare il Paese. Per il loro allontanamento sono competenti i Cantoni. L'applicazione sistematica delle disposizioni in materia di diritto degli stranieri da parte delle autorità competenti, in particolare nella lotta contro il lavoro nero e nell'esecuzione dell'allontanamento, consente già di ridurre il numero di persone presenti illegalmente in Svizzera.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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