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Stipendi adeguati dei dirigenti e trasparenza per le organizzazioni di utilità pubblica. Obbligatorietà dello standard per la presentazione dei conti Swiss GAAP FER, inclusa la raccomandazione FER 21

21.3587 · Mozione · 2021-05-05

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le leggi in modo tale che le organizzazioni di utilità pubblica sostenute dal settore pubblico o esentate dall'obbligo fiscale debbano sottostare allo standard per la presentazione dei conti "Swiss GAAP FER", inclusa la raccomandazione FER 21, come requisito per poter beneficiare di contributi o esenzioni fiscali. I membri dell'organo direttivo superiore svolgono le loro attività a titolo onorifico. Le remunerazioni dei collaboratori sono adeguate e vengono dichiarate in maniera trasparente. Davanti all'autorità che decide in merito all'esenzione fiscale o al sostegno statale delle organizzazioni di utilità pubblica le remunerazioni individuali dei membri dell'organo direttivo superiore e quelle dei dirigenti devono essere dichiarate singolarmente.

Begründung

Le organizzazioni di utilità pubblica sono sostenute in gran parte da donazioni, molte ricevono aiuto dallo Stato e non pagano le tasse. Molti donatori si aspettano dunque che gli stipendi dei dirigenti siano più bassi rispetto a quelli delle attività lucrative. Esiste un consenso sociale e politico sul fatto che si debba adottare una certa cautela in merito a questi stipendi, dato che devono essere giustificati anche nei confronti dei donatori. Oggigiorno in molte organizzazioni gli stipendi degli organi direttivi sono segreti, non trasparenti e non dichiarati. Nascondere stipendi spudorati dietro la facciata della pubblica utilità danneggia tutte le organizzazioni no profit, perché nessuno vuole finanziare retribuzioni abusive con le proprie donazioni. Le donazioni servono ad aiutare il prossimo, mantenendo al minimo l'onere amministrativo.

L'attuale standard ZEWO numero 8 dovrebbe dunque diventare obbligatorio per tutte le organizzazioni che ricevono aiuti statali o che sono esentate dall'obbligo fiscale. Lo standard numero 8 prevede inoltre quanto segue:

per i compiti ordinari dei membri dell'organo direttivo superiore come organo strategico di direzione e di vigilanza vale, per i membri stessi, il divieto di avere un rapporto retributivo secondo il diritto del lavoro con l'organizzazione, ad eccezione di un'eventuale sostituzione da parte del personale; le retribuzioni complessive versate ai membri dell'organo direttivo superiore così come ai membri del consiglio di direzione devono essere pubblicate sommariamente secondo le disposizioni di Swiss GAAP FER 21 in allegato al conto annuale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'autore della mozione secondo cui i mezzi messi a disposizione di un'organizzazione di utilità pubblica mediante donazioni devono essere utilizzati nella misura del possibile per raggiungere lo scopo dell'organizzazione e che i costi amministrativi devono quindi essere ridotti al minimo.

Tuttavia, le misure richieste sono sproporzionate. Lo standard per la presentazione dei conti "Swiss GAAP FER" richiede una panoramica completa e conforme al principio della rappresentazione veritiera e corretta ("true and fair view") della situazione patrimoniale, finanziaria e dei redditi di una società. Per molte piccole e medie organizzazioni di utilità pubblica, l'uso obbligatorio di questo standard comporterebbe un dispendio sproporzionato.

L'esenzione dall'imposta federale diretta per le persone giuridiche è subordinata ai presupposti definiti nella circolare dell'AFC (circ. n. 12 dell'8.7.1994). Dal punto di vista oggettivo, secondo la giurisprudenza e la dottrina, il perseguimento di scopi di utilità pubblica presuppone che l'attività della persona giuridica sia svolta nell'interesse generale e che, sul piano soggettivo, avvenga in maniera disinteressata, ossia filantropica e altruista. Il disinteresse è dato quando i membri o gli organi attivi per la persona giuridica di utilità pubblica sopportano un sacrificio mettendo in secondo piano i propri interessi. Non è il caso quando gli obiettivi di utilità pubblica sono collegati nel contempo a scopi di lucro o ad altri interessi propri e diretti dei membri. Di conseguenza, le attività dei membri del consiglio di fondazione o della direzione devono essere svolte in linea di principio a titolo onorifico, altrimenti si presuppone il perseguimento di propri interessi diretti. Si tollerano indennità per il rimborso di spese effettive e l'erogazione di gettoni di presenza moderati. Gli onorari fissi per le organizzazioni di utilità pubblica non sono invece compatibili con il principio del disinteresse. Nella prassi si ammettono deroghe alle attività a titolo onorifico se ad esempio un membro di un consiglio di fondazione o di un comitato di un'associazione deve svolgere compiti che, quantitativamente e qualitativamente, vanno oltre l'attività ordinaria del consiglio di fondazione o del comitato dell'associazione. Se, ad esempio, l'attività operativa della fondazione o dell'associazione richiede l'esercizio di un'attività professionale principale, è permesso il versamento di un'indennità conforme al mercato. Diversamente, si dovrebbe ricorrere a servizi di terzi che dovrebbero essere indennizzati a condizioni di mercato.

Già oggi la prassi attuale verifica se le retribuzioni degli organi e dei funzionari direttivi si trovano nei limiti adeguati (cfr. in merito la mozione 15.3495). Alla luce di quanto esposto, il Consiglio federale ritiene che non occorra intervenire.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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