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21.3647 · Mozione · 2021-06-07

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento le basi decisionali legali per l'istituzione di un centro nazionale di allerta per le pandemie.

Begründung

In futuro il mondo dovrà fare i conti con nuove pandemie. Gli esperti partono infatti dal presupposto che ve ne saranno altre a livello globale. Negli animali è stata dimostrata la presenza di ben oltre un milione di virus, motivo per cui la probabilità che si diffondano e si trasmettano all'uomo è molto elevata.

Pertanto è opportuno e urgente istituire un centro nazionale di allerta per le pandemie che abbia il compito principale di avvertire tempestivamente la Confederazione, i Cantoni, i Comuni e la popolazione di nuove epidemie e pandemie, di fornire consulenza ai poteri decisionali in modo rapido e affidabile, supportandoli in queste situazioni con fatti e modelli. Il centro svolgerebbe una funzione di coordinamento sovraordinata e si occuperebbe di salute umana, animale e ambientale.

Le esperienze con la COVID-19 hanno mostrato molto chiaramente che l'analisi e l'identificazione precoci di un'epidemia o di una pandemia imminente sono di importanza cruciale per la valutazione della situazione e dei provvedimenti da adottare. In questo importante ambito d'intervento è necessario incrementare la protezione della popolazione. Per riuscire a gestire efficacemente nuove pandemie è quindi fondamentale e urgente creare un centro nazionale di allerta costantemente attivo. Sulla base di dati consolidati potrebbe informare tempestivamente - in maniera più rapida rispetto agli organi convocati ad hoc - le istanze fondamentali. Inoltre dovrebbe collaborare strettamente con i centri di allerta di altri Paesi, operativi già da tempo o istituiti di recente, e con i centri di ricerca in epidemiologia, virologia e altre discipline. A tal fine è necessario perseguire una cooperazione con il sistema BioHub dell'OMS istituito a Spiez con l'obiettivo di facilitare, a livello mondiale, il rapido scambio di virus e altri agenti patogeni tra laboratori e partner.

La mozione parte dal presupposto che sia possibile creare le basi legali necessarie completando la legge sulle epidemie.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Per principio, l'individuazione precoce di una pandemia può avvenire solo mediante l'azione coordinata della comunità internazionale degli Stati e dei suoi sistemi di sorveglianza.

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) riveste un ruolo importante nell'individuazione precoce. Il Regolamento sanitario internazionale (RSI, 2005) dell'OMS disciplina la cooperazione internazionale per contenere le malattie infettive. Incarica l'OMS di raccogliere e valutare le informazioni globali destinate alla sorveglianza delle malattie trasmissibili, nonché di proporre misure opportune e coordinarle. Inoltre, l'OMS lavora a stretto contatto e in modo intersettoriale con altre organizzazioni internazionali, come l'Organizzazione mondiale delle sanità animale (OIE). La Svizzera applica il RSI dell'OMS.

Il nostro Paese dispone di un efficace sistema d'individuazione precoce e di sorveglianza che funziona in modo sistematico ed è strettamente connesso a livello internazionale, sia nel settore della medicina umana sia in quello della veterinaria. Questi sistemi e le relative interfacce sono tradizionalmente concepiti in maniera interdisciplinare, poiché è risaputo che le nuove malattie infettive sono spesso di origine zoonotica. L'organo sussidiario "One Health" (art. 83 e 84 dell'ordinanza sulle epidemie [OEp; RS 818.101.1]) dell'organo di coordinamento (art. 54 della legge sulle epidemie [LEp; RS 818.101]) aiuta i competenti uffici federali a individuare, sorvegliare, prevenire e lottare contro le zoonosi.

La pandemia di COVID-19 ha evidenziato che è necessario attribuire un'importanza ancora maggiore alla cooperazione internazionale nell'ambito di One Health, nonché sensibilizzare riguardo a questo tema. A tal fine, è già stato istituito a livello nazionale un gruppo di lavoro interdipartimentale. Il 1° gennaio 2021 è stato fondato un centro multidisciplinare di ricerca sulle malattie infettive e sull'immunità, che studia l'insorgenza di malattie infettive e il relativo impatto a livello sanitario, sociale ed economico.

Le disposizioni legali concernenti l'individuazione epidemiologica precoce in Svizzera sono già sancite nell'articolo 11 LEp, nell'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (DFI) sulla dichiarazione di osservazioni relative alle malattie trasmissibili dell'essere umano (RS 818.101.126), nell'OEp e nell'articolo 57 della legge sulle epizoozie (LFE; RS 916.40).

I sistemi d'individuazione precoce e di sorveglianza sono verificati in base alle esperienze di individuazione precoce e di sorveglianza effettuate nelle istituzioni coinvolte, nonché alle valutazioni nazionali e internazionali della pandemia di COVID-19 e ottimizzati di conseguenza. Gli adeguamenti dei sistemi e delle strutture vanno armonizzati con i partner nazionali e internazionali e già oggi costituiscono una pratica applicabile in modo illimitato in virtù delle basi legali vigenti; pertanto non è necessario modificare le basi legali a tal fine.

Ciononostante, nel quadro dell'imminente revisione della LEp, saranno verificate anche possibilità per migliorare le basi legali relative all'individuazione precoce. Con decisione del 19 giugno 2020, il Consiglio federale ha incaricato il DFI di avviare i lavori di revisione della LEp alla luce delle conoscenze acquisite nella gestione dell'epidemia di COVID-19 in Svizzera.

È invece prematuro formulare precisazioni nella LEp prima di aver valutato sistematicamente le esperienze acquisite con la pandemia di COVID-19.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.