21.3655 · Mozione · 2021-06-08
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre all'Assemblea federale un disegno di legge che modifichi la legge sul personale federale (LPers), la legge federale sulla parità dei sessi (LPar) e tutte le altre leggi e ordinanze pertinenti affinché vietino o perlomeno non prevedano una discriminazione delle persone anziane (in particolare sotto forma di limiti d'età) e garantiscano "le stesse opportunità" (art. 4 cpv. 2 lett. d LPers) e l'"uguaglianza effettiva" (art. 1 LPar) fra giovani e anziani. L'età di pensionamento AVS, in particolare, non dovrà costituire un motivo discriminatorio; il criterio determinante dovrà essere l'idoneità al posto.
Il disegno di legge va limitato a rapporti di lavoro di diritto pubblico (in seno alla Confederazione e tramite la LPar in seno ai Cantoni e ai Comuni) e dovrà valere per tutte le assunzioni pubbliche, nei tre poteri dello Stato.
Begründung
Secondo l'articolo 8 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.) nessuno può essere discriminato a causa dell'età. Orbene, in particolare le condizioni di assunzione presso la Confederazione, i Cantoni e i Comuni che escludono le persone che hanno raggiunto l'età di pensionamento AVS violano questo divieto di discriminazione se si limitano sistematicamente a fondarsi su questi limiti d'età che non implicano necessariamente un'inidoneità a occupare il posto in questione. Ma oltre a ciò va anche garantito che un'età più avanzata non costituisca uno svantaggio in relazione alle assunzioni pubbliche.
La discriminazione a causa dell'età è ampiamente diffusa in Svizzera. Questa realtà è empiricamente dimostrata per il settore privato. Ma anche lo Stato discrimina in maniera manifesta e sistematica, come mostrano i numerosi limiti d'età posti in particolare presso la Confederazione e i Cantoni.
Lo Stato quale datore di lavoro ha tuttavia un obbligo particolare a tale riguardo. L'articolo 8 capoverso 2 Cost. gli impone, in misura particolare, di essere un datore di lavoro che non discrimina e si assume una responsabilità sociale. Inoltre, in considerazione dell'aumento dell'aspettativa di vita e dell'"invecchiamento della società" l'esistenza di sufficienti possibilità d'impiego attrattive rappresenta un interesse pubblico, che spetta allo Stato perseguire. Per di più, in qualità di maggiore datore di lavoro del Paese e datore di lavoro che fornisce sempre più servizi (del settore terziario), quindi servizi che richiedono capacità intellettuali piuttosto che fisiche, lo Stato ha la possibilità di impiegare anche persone anziane in numerose funzioni. Last, but not least, la presente mozione contribuisce ad attuare la priorità dei lavoratori residenti (cfr. art. 121a cpv. 3 primo periodo Cost.) favorendo il potenziale di manodopera disponibile in Svizzera rispetto a lavoratori (spesso più giovani) provenienti dall'estero.
L'eliminazione della discriminazione praticata sistematicamente e apertamente dallo Stato produrrà un effetto positivo sul mercato del lavoro nel suo complesso, compreso sul settore privato. Contribuirà anche ad eliminare gli stereotipi legati all'età (poca flessibilità, limitate capacità di apprendimento, ecc..) e inciterà le persone a lavorare oltre l'età di pensionamento.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Le disposizioni che prevedono un limite d'età per l'assunzione di persone anziane non violano il divieto di discriminazione di cui all'articolo 8 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.; RS 101). Vi può essere discriminazione soltanto se in situazioni analoghe le persone sono trattate diversamente a causa dell'età, senza motivi oggettivi, con il risultato che si vedono precludere diritti e opportunità. Per di più, il divieto di discriminazione non vige in assoluto. La giurisprudenza considera i limiti legali d'età ammissibili nei più svariati ambiti della vita. Inoltre, secondo il Tribunale federale l'età costituisce un criterio discriminatorio atipico. A differenza del sesso o della razza, che di norma restano stabili nel corso della vita, la gran parte delle persone entrerà presto o tardi nella categoria degli anziani. Per le discriminazioni fondate sull'età il Tribunale federale non applica pertanto lo stesso rigido metro di misura utilizzato per le discriminazioni fondate sul sesso o sulla razza (DTF 138 I 265).
Conformemente all'articolo 35 capoverso 3 dell'ordinanza sul personale federale (OPers; RS 172.220.111.3), già oggi i collaboratori della Confederazione possono restare impiegati fino al raggiungimento dei 70 anni. La Confederazione ha già applicato per analogia questa disposizione anche alle nuove assunzioni. La rinuncia a un limite d'età non garantirebbe il ricambio generazionale in seno all'Amministrazione. In applicazione dell'articolo 35 capoverso 2 OPers, dal 1° gennaio 2020 le impiegate federali il cui rapporto di lavoro è terminato poiché hanno raggiunto il limite d'età di cui all'articolo 21 della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10) hanno inoltre diritto a un nuovo rapporto di lavoro alle stesse condizioni di assunzione fino al 65° anno d'età al massimo, l'età di pensionamento degli uomini.
In base al nostro sistema federalista, i Cantoni sono competenti per quanto riguarda i rapporti di lavoro di diritto pubblico sul piano cantonale e comunale. Come mostra l'esempio del Canton Nidvaldo, anche a livello cantonale esistono già normative che consentono di assumere persone pensionate (cfr. modifica del 31 gennaio 2018 della legge sul personale del Cantone di Nidvaldo [PersG; NG 165.1], art. 13 cpv. 1).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.