21.3701 · Interpellanza · 2021-06-14
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il 25 maggio ricorre la Giornata internazionale dei bambini scomparsi, una ricorrenza che vuole essere di sensibilizzazione e di presa di coscienza riguardo alla drammatica realtà della scomparsa di bambini e giovani in ogni paese del mondo. Bambine e bambini sono anche i minori migranti non accompagnati che chiedono l'asilo in Svizzera. L'organizzazione Lost in Europe ha reso noto che tra il 2018 e il 2020 circa 18'000 minori non accompagnati sono spariti in Europa, una cifra drammatica che però è approssimativa: molti paesi non hanno fornito cifre ufficiali mentre altri non raccolgono dati su questo tipo di sparizioni. La Svizzera non è un'eccezione: nel 2020 sono spariti 269 migranti minori non accompagnati. Negli ultimi tre anni le "partenze incontrollate" (così le definisce la SEM) sono state 944. Quando un migrante compie 18 le misure di protezione dei minori decadono. Il rischio di essere vittime di reti criminali aumenta rapidamente. Infatti sembrerebbero esserci molti giovani che scompaiono dopo aver compiuto la maggiore età.
Nel 2017 il Parlamento Italiano ha approvato la nuova legge "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", nota anche come legge Zampa. Unicef ha valutato molto positivamente la legge in funzione del principio fondamentale dell'interesse superiore del bambino/a e dell'adolescente; principio sancito dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ratificata dalla Svizzera nel 1997.
Di fronte a queste cifre allarmanti, chiedo quindi al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
a. Quali azioni concrete intendono mettere in atto il Consiglio federale e la SEM per evitare che migranti minori non accompagnati spariscano, si ritrovino soli nel nostro Paese o in Europa e cadano nella rete della
criminalità organizzata?
b. In Italia, la Legge Zampa sancisce all'Articolo 13 par. 2 che, in caso di necessità, un minore straniero non accompagnato può essere affidato ai servizi sociali fino al compimento dei ventun anni. Di fatto i migranti minori non accompagnati sono considerati tali non più fino a diciotto anni, come invece accade in Svizzera. Il Consiglio federale reputa che una tale norma potrebbe essere utile al fine di accompagnare in modo più adeguato il percorso dei migranti minori non accompagnati e disincentivare la loro scomparsa? Se si, pensa di proporre al Parlamento l'adozione di una norma in tal senso?
c. Che pensa della figura del tutore volontario formato introdotta in Italia per seguire i migranti minori non accompagnati?
d. In che misura le autorità svizzere collaborano con le autorità europee per fronteggiare questo problema allarmante?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale attribuisce grande importanza alla protezione dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati (RMNA). I RMNA di età inferiore ai 12 anni sono alloggiati in famiglie d'accoglienza o in istituti minorili, mentre i RMNA di età compresa tra 12 e 17 anni sono collocati nei centri federali d'asilo (CFA), dove sono seguiti da specialisti in pedagogia sociale e collaboratori incaricati di assisterli.
a) Nei CFA è offerta una struttura diurna che prevede un insegnamento scolastico, colloqui socio-pedagogici individuali e attività ricreative comuni. L'assistenza proposta riduce considerevolmente il rischio di sparizione. A seconda della loro età e vulnerabilità, i RMNA hanno anche la possibilità di uscire dal centro per qualche ora. Se un minore non fa ritorno, i responsabili del CFA allertano la polizia cantonale. Se indizi portano a presumere che il minore sia in pericolo (p. es. sospetto di tratta di esseri umani), è possibile coinvolgere le autorità di polizia e giudiziarie nazionali o internazionali.
b) Conformemente alle direttive della SEM e della Conferenza delle direttrici e dei direttori delle opere sociali (CDOS), l'assistenza dei RMNA mira principalmente a proteggere i bambini e gli adolescenti, a offrire una promozione adeguata alla loro età e - se necessario - ad accompagnarli gradualmente verso l'indipendenza. La legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31) stabilisce che le domande d'asilo dei RMNA devono essere trattate in via prioritaria e che i minori siano alloggiati e assistiti in maniera specifica. L'Agenda Integrazione Svizzera prevede per tutti i rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente, a prescindere dalla loro età, un'assistenza ininterrotta da parte di specialisti, dalla loro entrata fino alla loro integrazione nei Cantoni. A tal fine, fondi pubblici considerevoli sono destinati alle varie misure attuate nel quadro di questo programma congiunto della Confederazione e dei Cantoni. Inoltre, nelle loro raccomandazioni del 20 novembre 2020 sul collocamento extrafamiliare (disponibili in tedesco e francese), la CDOS e la Conferenza per la protezione dei minori e degli adulti (COPMA) raccomandano esplicitamente ai Cantoni, se necessario, di consigliare ed eventualmente sostenere finanziariamente i minori collocati anche dopo il raggiungimento della maggiore età e fino al conseguimento di una prima formazione o fino all'acquisizione delle capacità che permettano loro di condurre una vita autonoma. Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessario fissare un limite d'età per queste misure di sostegno.
c) Ogni richiedente l'asilo ha diritto a una rappresentanza legale gratuita (art. 102f cpv. 1 LAsi). Nei CFA, ai minori non accompagnati è automaticamente attributo un rappresentante legale quale persona di fiducia (art. 17 cpv. 3 LAsi), incaricata di difenderne gli interessi durante l'alloggio nel CFA. Dopo l'attribuzione a un Cantone, l'autorità cantonale competente designa un curatore o un tutore. Se la designazione non può essere operata subito, nomina immediatamente una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età. Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessario prevedere un ulteriore patrocinatore.
d) L'Ufficio federale di polizia (fedpol) sostiene i Cantoni nell'ambito del coordinamento nazionale e internazionale di polizia (p. es. scambio d'informazioni a fini identificativi) e dell'analisi criminale. Da gennaio 2021 partecipa ad esempio, insieme a diversi Cantoni, a un progetto diretto da EUROPOL teso a identificare i gruppi criminali che fanno entrare illegalmente in Europa minori non accompagnati dal Nord Africa e li obbligano a commettere reati (traffico di droga, furti, ecc.).
Risposta del Consiglio federale.