Quali danni collaterali in termini di democrazia interna provoca la decisione del Consiglio federale di interrompere i negoziati sull'accordo istituzionale con l'UE?
21.3727 · Interpellanza · 2021-06-16
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
1. Quanto è grande per il Consiglio federale il danno democratico inflitto al proprio elettorato dalla sua decisione di porre fine unilateralmente ai negoziati sull'accordo istituzionale? Perché non ha più fiducia nel fatto che la popolazione voglia continuare per questo "Sonderweg" svizzero nell'ambito della politica europea? Quale potrà essere, secondo il Consiglio federale, il posto della Svizzera in Europa dopo l'annuncio unilaterale della fine della via bilaterale? È necessaria una maggiore o una minore integrazione europea? Come valuta i diversi scenari che si delineano ora per la politica europea dal punto di vista democratico?
2. Su cosa basa il Consiglio federale le sue ripetute affermazioni che l'accordo istituzionale non avrebbe potuto ottenere la maggioranza in una votazione popolare?
3. In che misura il Consiglio federale potrà ancora convincere, in futuro, il Parlamento e i Cantoni della fondatezza dei suoi piani di politica estera se non ha tenuto conto della loro opinione al momento della decisione sulla rottura dei negoziati e dato che rifiuta di rispondere alla seconda domanda 21.7592 dell'ora delle domande del 14 giugno: "Perché il Consiglio federale ha ignorato i pareri formulati dalle due commissioni della politica estera e dai Cantoni nell'ambito della consultazione?"
4. Il Consiglio federale dà più peso ai colloqui von Wattenwyl che alle commissioni parlamentari competenti e alla Conferenza dei governi cantonali? Il Consiglio federale mette interessi di parte al di sopra degli interessi nazionali?
5. Il Consiglio federale crede che i suoi piani unilaterali di adattamento al diritto comunitario permetteranno di salvaguardare la sovranità della Svizzera? Concretamente, la politica di attuazione autonoma e di compatibilità tra diritto svizzero e diritto dell'UE in che cosa modificherà la pratica attuale di allineamento della legislazione svizzera a quella dell'Unione?
6. La decisione del Consiglio federale di non coinvolgere la popolazione svizzera in una delle decisioni più importanti di questo decennio nel campo della politica europea è stata in parte influenzata dalla crisi legata alla COVID-19 e dal potere notevole che gli è stato conferito dalla legge sulle epidemie?
7. Perché il Consiglio federale rende così inutilmente difficili le relazioni con il nostro partner più importante e del quale condividiamo i valori?
Stellungnahme des Bundesrates
1/3/4/6. Conformemente all'articolo 184 della Costituzione federale (RS 101; Cost.), il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale. In questo contesto, è in particolare di sua competenza firmare trattati internazionali o anche decidere di non farlo (art. 184 cpv. 2 Cost.). L'articolo 166 capoverso 1 Cost. conferisce all'Assemblea federale il diritto di partecipare all'elaborazione della politica estera. Lo stesso vale per i Cantoni, che in virtù dell'articolo 55 capoverso 1 Cost. collaborano alla preparazione delle decisioni di politica estera che toccano le loro competenze o i loro interessi essenziali. Per l'Assemblea federale questa collaborazione è disciplinata e concretizzata dall'articolo 152 della legge sul Parlamento (RS 171.10; LParl), mentre per i Cantoni dagli articoli 3 e 4 della legge federale concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione (RS 138.1; LFPC). Il Consiglio federale ha consultato le Commissioni della politica estera dell'Assemblea federale e i Cantoni in merito alla sua intenzione di non firmare l'accordo istituzionale e ha tenuto conto dei loro pareri nella sua valutazione globale del risultato dei negoziati. Nel suo rapporto del 26 maggio 2021 riguardante i negoziati per un accordo quadro istituzionale tra la Svizzera e l'UE, il Governo ha illustrato in modo dettagliato i motivi per cui ha ritenuto che le condizioni per la conclusione dell'accordo istituzionale non fossero soddisfatte. Per poter indire una votazione popolare, il Consiglio federale avrebbe dovuto firmare l'accordo istituzionale e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea federale conformemente alle relative competenze costituzionali. Secondo il diritto parlamentare, in un simile caso il Consiglio federale deve sottoporre all'Assemblea federale un messaggio e il disegno di un decreto federale con una proposta concreta. Nonostante la mancata conclusione dell'accordo istituzionale, il Consiglio federale intende comunque portare avanti l'ormai collaudata via bilaterale con l'UE.
2. La decisione, adottata dal Consiglio federale il 26 maggio 2021, di porre fine ai negoziati sull'accordo istituzionale è il risultato di una valutazione degli interessi (cfr. anche il già citato rapporto del 26 maggio 2021). Dalle ampie consultazioni condotte in Svizzera nel 2019 sulla bozza di accordo istituzionale era emersa l'assoluta necessità di chiarimenti concreti per tre aspetti di tale bozza. Solo un risultato negoziale complessivamente equilibrato avrebbe potuto assicurare all'accordo un sufficiente sostegno politico interno. Poiché nel corso delle rinegoziazioni con l'UE gli obiettivi decisi l'11 novembre 2020 in merito ai chiarimenti richiesti dalla Svizzera non sono manifestamente stati raggiunti, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che gli interessi essenziali della Svizzera non fossero sufficientemente presi in considerazione nella bozza di accordo e che, di conseguenza, non sussistessero le condizioni per la firma dell'accordo istituzionale.
5. Gli approcci menzionati sono complementari tra loro. L'obiettivo dell'"attuazione autonoma", praticata sistematicamente da decenni, è evitare per quanto possibile, in caso di emanazione di nuove prescrizioni giuridiche o di modifica delle prescrizioni esistenti in Svizzera o nell'UE, differenze non motivate tra il diritto svizzero e quello dell'UE che potrebbero avere un impatto negativo sulla competitività e sull'attrattiva della piazza economica svizzera. Nell'ambito dell'analisi autonoma del diritto interno decisa il 26 maggio 2021 nell'ottica di stabilizzare le relazioni bilaterali, il Consiglio federale intende verificare, soprattutto negli ambiti che rientrano negli accordi settoriali per il mercato interno, dove sussistono attualmente differenze tra il diritto dell'UE e l'ordinamento giuridico svizzero e dove sarebbe opportuna un'armonizzazione della legislazione. In entrambi gli approcci, ogni eventuale adeguamento del diritto svizzero viene esaminato a fondo per determinare se è nell'interesse della Svizzera e rispetta le procedure interne ordinarie previste dalla legislazione svizzera.
7. La posizione assunta dalla Svizzera nei negoziati sull'accordo istituzionale è il risultato di ampie consultazioni interne in cui sono stati presi in considerazione gli interessi degli attori economici e politici coinvolti. La decisione del Consiglio federale di non concludere l'accordo istituzionale è il risultato di una valutazione degli interessi. La Svizzera continua a impegnarsi per portare avanti le strette relazioni con l'UE, che si basano su più di 100 accordi. Naturalmente, il futuro delle nostre relazioni bilaterali dipende anche dalla reazione dei nostri partner europei. Poiché tali relazioni sono vantaggiose sia per la Svizzera che per l'UE, un loro deterioramento non è nell'interesse di nessuna delle due parti.
Risposta del Consiglio federale.